Sentenza 26 ottobre 1999
Massime • 1
La norma dell'art.6 lett. m) n. 2 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, nella sua formulazione originaria anteriore alla novella di cui all'art. 1 del D.Lgs. 389 del 1997, deve esser intesa nel senso che lo smaltimento dei rifiuti pericolosi era comunque obbligatorio e doveva esser eseguito con cadenza almeno bimestrale, ovvero con cadenza più ravvicinata ogni qual volta si superassero i dieci metri cubi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/1999, n. 14136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14136 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIOLETTI GIOVANNI Presidente del 26.10.1999
1. Dott. GRASSI ALDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SQUASSONI CLAUDIA " N. 03568/1999
3. Dott. GRILLO CARLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CECCHERINI ALDO " N. 09403/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) TE ST n. il 18.07.1967
avverso sentenza del 07.01.1999 CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CECCHERINI ALDO
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Martusciello che ha concluso per rigetto del ricorso udito il difensore avv.to Dell'Erba Franco - Roma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 8 maggio 1998, il Pretore di Busto Arsizio, sezione di Gallarate, ha assolto ST NT dal reato di cui agli artt. 16 e 26 d.P.R. n. 915/1982 fatto commesso fino al 28 aprile 1995, perché il fatto non è più previsto dalla legge corre reato. La Corte d'appello di Milano, con sentenza pronunciata in data 7 - 14 gennaio 1999 su impugnazione del Pubblico ministero, in riforma della sentenza di primo grado ha ritenuto l'imputato colpevole del reato ascrittogli, qualificato il fatto come deposito temporaneo ai sensi dell'art. 6 lett. m) del d.lgs. n. 22 del 1997, come interpretato e integrato dal d.lgs. n. 389 del 1997, e con le ritenute attenuanti generiche lo ha condannato alla pena di mesi quattro di arresto e L 1.500.000 di ammenda, con i benefici di legge. La Corte di Milano ha ritenuto che la norma contenuta nell'art. 6 d. lgs. n. 22 del 1997, nella sua originaria ed infelice formulazione, debba essere interpretato in modo conforme a quello poi esplicitato con la modifica introdotta dall'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389; che lo smaltimento dovesse essere bimestrale, ovvero comunque obbligatorio quando il quantitativo, di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi, con il limite massimo di un anno quando la quantità resti per tutto il periodo al di sotto di questo limite;
che il fatto contestato, doveva essere qualificato come deposito temporaneo, e non come stoccaggio provvisorio, di batterie esauste, già costituenti rifiuti tossico nocivi e ora rifiuti pericolosi, per due anni;
e che, il deposito temporaneo di tali rifiuti per un tempo superiore ad un anno richiedesse, come per l'addietro lo stoccaggio provvisorio, l'autorizzazione regionale a norma dell'art. 28 del d. lgs. n. 22 del 1997 citato, che pertanto il fatto commesso in difetto di tale autorizzazione integra la fattispecie sanzionata dal comma 1 lett. b del successivo art. 51. Contro questa sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di annullamento. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso verte sull'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 6 lett. a) d. lgs. n. 22 del 1997 nel testo originario. In realtà, il giudice di merito aveva applicato una norma successiva, introdotta con la modifica apportata dall'art. 1 del d.lgs. N. 389 del 1997, mentre l'ipotesi interpretativa più
corretta porterebbe a ritenere che le due ipotesi contemplate fossero alternative, nel senso che lo smaltimento non fosse obbligatorio quando il quantitativo non superava i 10 mc., e che solo il superamento di questo limite facesse scattare l'obbligo dello smaltimento bimestrale. In ogni caso, il limite temporale di un anno era stato introdotto solo successivamente, e la Corte aveva ritenuto sussistenti tutte le altre condizioni richieste dalla legge per il cosiddetto deposito temporaneo controllato, con la conseguenza che l'unica difformità dalle prescrizioni di legge accertata riguardava il dato temporale.
Con il secondo motivo, strettamente connesso al precedente e da esso dipendente, si denuncia la violazione delle norme sulla successione delle leggi penali nel tempo (art. 2 comma 3 c.p.). Il fatto contestato, secondo il ricorrente, era stato considerato reato fino al 4 febbraio 1997, e depenalizzato con l'entrata in vigore del d.lgs n. 22 del 1997. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 42, 43 e 5 c.p., essendo stata ritenuta la sussistenza dell'elemento psicologico del reato sulla base di una motivazione incongrua ed insufficiente: in materia contravvenzionale, infatti, non è sufficiente la semplice volontarietà essendo pur sempre necessaria quantomeno la colpa, e la responsabilità è da ritenere esclusa quando l'evento si sia verificato per errore incolpevole o quando vi sia la prova di una volontà contraria alla violazione di legge, mancando in tale ipotesi l'elemento della volontarietà. Nella fattispecie il NT aveva fatto affidamento sull'operato di una ditta specializzata incaricata delle pratiche relative allo smaltimento dei rifiuti, e per l'art. 10, comma terzo d.lgs n. 22 del 1997 il detentore di rifiuti è libero da responsabilità per il corretto smaltimento, ove affidi le operazioni di raccolta a soggetti a ciò autorizzati. La sua comunicazione alla Regione in data 8 aprile 1995, dimostra la volontà dell'imputato di attenersi alle disposizioni allora in vigore e costituisce una sorta di autodenuncia che esclude la consapevolezza di star commettendo una violazione della legge penale. Il ricorrente allega da ultimo, ai fini dell'escusabilità dell'ignoranza della legge penale nella fattispecie la confusione ed incertezza legislativa tra il 1993 e il 1997, con il succedersi di decreti legge non convertiti. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione o erronea applicazione degli artt. 62 n. 6, 63, 67 e 133 c.p., disattendendo la richiesta della difesa di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. I primi due motivi di ricorso, tra di loro inscindibilmente collegati e per questa ragione da esaminare congiuntamente, sono infondati. Occorre premettere che il comportamento incriminato si è svolto interamente sotto il vigore degli artt. 16 e 26 d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs.5 febbraio 1997 n. 22, che all'art. 6, lett. m (norma successivamente modificata dall'art. 1 d.lgs. 8 novembre 1997 n. 389) contiene una nuova disciplina della materia. L'esatta interpretazione della più recente normativa rileva pertanto al duplice fine di verificare se il comportamento tenuto dall'imputato e perseguibile in base alla normativa in vigore al tempo del fatto sia tuttora punibile (primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge penale, per l'errata interpretazione datane dalla Corte territoriale), e di accertare che la successione delle norme penali nel tempo non abbia prodotto la sia pur temporanea depenalizzazione del fatto. Che le batterie esauste di autoveicoli siano ancora considerate rifiuto speciale, e precisamente pericoloso, non è controverso nel presente giudizio. Il comportamento ascritto all'imputato, alla luce del nuovo decreto, non può peraltro più considerarsi attività di stoccaggio, ma invece solo come deposito temporaneo di rifiuti, a norma della lett. m dell'art. 6 d.lgs. n. 22 del 1997 (si veda in proposito sent. 9 ottobre 1997 n. 9168, Ciarcià). Il deposito temporaneo, poi, è esente da autorizzazione solo quando ricorrano tutte e sei le condizioni previste dall'art. 6 lett. m d.lgs. n. 22 del 1997, e dunque in particolare quella di cui al n. 2.
Ora, neppure l'imputato contesta che il comportamento da lui tenuto, già punito dalla legge in vigore al tempo del fatto, sia perseguibile a norma dell'ultima disposizione di legge citata;
egli sostiene piuttosto che il testo vigente di tale ultima disposizione, modificata dall'art. 1 del d.lgs. n. 389 del 1997, si discosterebbe da quello originariamente contenuto nel d.lgs. n. 22 del 1997: nel vigore di questa disposizione, nella sua originaria formulazione, il suo comportamento non sarebbe stato punibile. Il problema sollevato dal ricorso, pertanto, non verte sull'esatta interpretazione dell'art. 6 lett. m n. 2 d.lgs. n. 22 del 1997, nella sua formulazione originaria anteriore alla novella di cui all'art. 1 d.lgs. n. 389 del 1997, se non per le conseguenze che ciò può
comportare sotto il profilo della pur temporanea depenalizzazione della condotta incriminata.
Il testo originario, della cui interpretazione si tratta, stabiliva testualmente che "il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale". Secondo il ricorrente, la norma andrebbe intesa nel senso che i rifiuti pericolosi dovessero essere asportati solo laddove superassero i 10 metri cubi, e, in tal caso, con cadenza almeno bimestrale. Ma questa interpretazione non è condivisibile, perché essa toglie alla parola "almeno" qualsiasi plausibile significato: se si collega l'obbligatorietà dello smaltimento al raggiungimento di un terminato quantitativo, l'obbligo non può che scattare al raggiungimento di quel quantitativo, quantunque ciò implichi una cadenza infrabimestrale, mentre fin quando rimane al di sotto di esso l'obbligo non scatta, per quanto tempo passi (e dunque anche più del bimestre). Il termine "almeno" implica la possibilità di variazioni della cadenza periodica, che l'interpretazione respinta esclude. La norma deve essere quindi intesa nel senso che lo smaltimento dei rifiuti pericolosi era comunque obbligatorio e doveva essere eseguito con cadenza almeno bimestrale, ovvero con cadenza più ravvicinata ogni volta che si superassero i dieci metri cubi. E sotto questo profilo il comportamento tenuto dal ricorrente era certamente illecito anche alla luce della nuova norma.
È poi vero che l'art. 1 del d.lgs. N. 389 del 1997, nel modificare la norma, non si è limitata ad esplicitarne il significato nel senso sopra precisato, ma ha introdotto un'ulteriore ipotesi: che anche nel termine di un anno il deposito non superasse i dieci metri cubi, consentendo in tal caso un deposito temporaneo di durata annuale. Ora, questa previsione non può giovare al ricorrente, perché il suo deposito temporaneo non è stato contenuto nel termine di un anno;
ma la effettiva novità della fattispecie normativa è irrilevante, perché non v'è dubbio che lo stoccaggio (secondo la terminologia originaria) o il deposito temporaneo (secondo quella più recente) di rifiuti (tossico - nocivi, o) pericolosi senza autorizzazione per più di un anno - condotta ascritta all'imputato - sia sempre stato illecito. I primi due motivi sono quindi infondati.
Infondato è altresì il terzo motivo, in ordine alla motivazione sull'elemento psicologico del reato. È indubbio che nella sentenza impugnata è contenuta un'ampia motivazione sul punto, la quale pertanto non potrebbe comportare vizio di nullità della sentenza se non sotto il profilo della sua manifesta illogicità. Ora, poiché anche sul punto del preteso esonero da responsabilità per affidamento dello smaltimento ad una ditta specializzata il giudice del merito ha fornito un'adeguata motivazione in fatto, gli unici profili sottoposti all'esame della Corte, che non siano di mero apprezzamento delle risultanze del processo, sono quelli attinenti alla accertata autodenuncia degli elementi di fatto della condotta, incompatibile con la consapevolezza della sua illiceità, e quello dell'incertezza sulla norma penale incriminatrice. Ma il primo è tale, per sua natura, da escludere solo il dolo e non anche la colpa nè in particolare l'errore incolpevole. Il secondo si basa su un equivoco: poiché, come si è già osservato, il comportamento incriminato si è svolto interamente sotto il vigore degli artt. 16 e 26 d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, nessun rilievo, ai fini dell'accertamento della scusabilità dell'errore sulla norma penale, può attribuirsi alle incertezze interpretative concernenti l'art. 6, lett. m d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, che sono al più incertezze (a posteriori rispetto al fatto) sulla sopravvenuta depenalizzazione o meno del fatto incriminato.
L'ultimo motivo, formulato in termini di mero apprezzamento delle risultanze del processo e non in termini di violazione di legge (come pure indicato nelle norme di legge citate), è inammissibile, traducendosi in una mera questione di fatto.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 26 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 1999