Sentenza 2 dicembre 2011
Massime • 1
Integra il solo delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, e non anche quello di truffa aggravata in esso assorbito ex art. 15 cod.pen., la falsa attestazione o le omissioni anche parziali di fatti riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2011, n. 8660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8660 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 02/12/2011
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - N. 2824
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 24156/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UA VA N. IL 01/02/1972;
2) UA NI N. IL 17/11/1939;
avverso la sentenza n. 9072/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 16/09/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Carmine Stabile che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
UA VA UA NI:
1.1) - ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16.09.2010 che aveva confermato la decisione presa in primo grado dal Tribunale della stessa città in data 19.04.2007 e nella quale gli imputati erano stati condannati perché riconosciuti responsabili dei reati:
a) - art. 110 c.p., D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95 perché in sede di istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio, dichiaravano falsamente e contrariamente al vero di non possedere beni immobili e di non percepire redditi e rendite di alcun genere;
b) - artt. 56 e 110 c.p., art. 640 c.p., comma 2, perché, attraverso le false dichiarazioni di cui sopra, cercavano di percepire l'ingiusto profitto dell'erogazione delle somme da liquidarsi a titolo di gratuito patrocinio;
fatti del luglio 2003, con la recidiva reiterata nel quinquennio per IM OV;
2.0) - MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e). 2.1) - violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 e art. 640 c.p. per avere ritenuto il concorso formale delle due imputazioni, in violazione del principio dell'art. 15 c.p., essendo evidente che le due condotte erano sovrapponigli e che l'ipotesi delittuosa D.P.R. n.115 del 2002, ex art. 95 era assorbente del reato di truffa, stante il principio di specialità;
2.2) - in ogni caso, anche a voler ritenere la possibilità di concorso dei reati, la sentenza impugnata era censurabile per avere ravvisato il delitto di truffa che, invece, non era configurabile dal momento che i redditi effettivamente percepiti, ove anche dichiarati, non avrebbero esplicato alcuna influenza ai fini penali, restando comunque al di sotto del limite legislativo stabilito ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio;
-la condotta doveva ritenersi scriminata ex art. 49 c.p. perché, per un verso, gli imputati avevano ritenuto erroneamente di compiere un fatto che in realtà non costituiva reato e, per altro verso, perché il reato risultava impossibile per l'inidoneità dell'azione. CHIEDONO l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1) - I ricorrenti pongono il duplice problema;
a) - del concorso dei reati ex art. 640 c.p., comma 2 ed D.P.R. n.115 del 2002, ex art. 95 così come contestati nel presente procedimento e:
b) - dell'irrilevanza della condotta mendace nel caso che i redditi omessi siano comunque inferiori al limite previsto per l'ammissione al beneficio.
3.2) - Quanto a quest'ultimo aspetto, va ricordato che la Giurisprudenza di legittimità ha espresso il principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale l'ipotesi delittuosa del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 95 si configura come reato di pericolo che ricorre allorché i dati espressi nella dichiarazione sostitutiva non rispondano al vero o siano omessi in tutto o in parte. Tale reato, quindi, si realizza con qualsiasi comunicazione contestuale o consecutiva alla proposizione dell'istanza di ammissione al beneficio a spese dello Stato, che implichi un provvedimento del magistrato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l'ammissione al beneficio. (Cassazione penale, sez. un., 27/11/2008, n. 6591 ). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno così affrontato e risolto la questione inerente la sussistenza del reato di cui D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 in presenza di falsità od omissioni nelle dichiarazioni o comunicazioni per l'attestazione di reddito necessarie per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato o per il mantenimento del beneficio, anche se il reddito accertato non superi la soglia minima prevista dalla legge.
L'iniziale contrasto giurisprudenziale si incentrava sul falso nella dichiarazione sostitutiva contenuta nell'istanza di ammissione al beneficio.
La sentenza: Cass. Pen. Sez. 5, Bevilacqua n. 16338 del 12 maggio 2006, rv. 234124, aveva affermato che le condotte sussumibili nella figura di reato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 si estrinsecano nella falsa attestazione di avere un reddito complessivo inferiore a quello indicato dalla legge come soglia di ammissibilità, ovvero nella negazione od omessa comunicazione di mutamenti rilevanti intervenuti ai fini dell'eventuale superamento di detta soglia.
Da ciò conseguiva , per tale filone interpretativo tutt'ora e tardivamente seguito dai ricorrenti, che le false dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, nel caso in cui non riflettano elementi essenziali ai fini della valutazione in oggetto, costituiscono un'ipotesi di falso inutile, di per sè non punibile, essendo estranei all'offesa tipicizzata dal legislatore (Cass. pen., Sez. 5, 11 dicembre 2007, n. 5532, rv. 239099). Secondo un opposto e più condivisibile orientamento giurisprudenziale, qualora ci si trovi in presenza di una falsa attestazione, gli estremi del reato sono comunque integrati anche nel caso in cui il reddito realmente percepito consenta ugualmente l'ammissione del soggetto beneficiario al gratuito patrocinio. (Cass. pen., Sez. 3, 20 giugno 2006, n. 28340, Contino, rv. 236267). Risolvendo il contrasto giurisprudenziale le Sezioni Unite della Suprema Corte, investite della questione, pervengono alla dimostrazione che la norma incriminatrice, per quanto rapporti la falsità della dichiarazione sostitutiva al modello dell'art. 483 c.p., la cala in effetti in una previsione complessa, atteso che la dichiarazione non ha per oggetto la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, bensì i dati da cui l'istante la induce quale risultato, suscettibile di valutazione discrezionale seppur vincolata dell'organo destinatario, come nel caso della dichiarazione IRPEF su cui si modella.
La lettera dell'art. 95, inoltre, non condiziona la rilevanza dell'offesa della pubblica fede al fine patrimoniale dell'atto falso:
"non opera, difatti, specifica addizione di qualifica all'evento di pericolo, o all'intenzione di risultato dell'agente (dolo specifico), sicché la falsità non può ritenersi innocua secondo il parametro dell'evento, men che inutile secondo il parametro del dolo" ed è questa la ragione della previsione dell'evento di danno come mera aggravante.
Invero l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio, contenuta nella seconda parte dell'art. 95, caratterizzata dal conseguimento del profitto, si configura come ipotesi distinta da quella, sino ad ora esaminata e descritta nella prima parte del medesimo articolo, fondata solo sulla repressione del falso, a tutela del pericolo rinveniente dalla falsità. (Cass. Pen. SS UU 27.11.2008 n. 6591). Consegue l'infondatezza del secondo motivo avanzato dal ricorrente sul presupposto dell'applicazione dell'art. 49 c.p., dovendosi escludere l'ipotesi del reato impossibile.
3.2) - Diverso discorso deve farsi invece per il primo motivo fondato sull'applicazione dell'art. 15 c.p., dovendosi ricordare che nella specie è stata contestata l'ipotesi aggravata del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95 caratterizzata dall'ottenimento dell'ammissione al patrocinio, così che alla luce di quanto sino ad ora esposto risulta fondata l'eccezione sull'omessa applicazione del principio di specialità.
Si definisce tradizionalmente norma speciale quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, che hanno appunto funzione specializzante, sicché l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale;
è necessario, cioè, che le due disposizioni appaiano come due cerchi concentrici, di diametro diverso, per cui quello più ampio contenga in sè quello minore, ed abbia, inoltre, un settore residuo, destinato ad accogliere i requisiti aggiuntivi della specialità. (Cass. Pen. SS UU 28.10.2010 n. 1235). La giurisprudenza prevalente e più recente prende posizione a favore di un raffronto meramente strutturale delle fattispecie considerate, prescindendo dall'analisi del fatto storico e abbandonando la soluzione di combinare criteri tra loro diversi (Sez. U, n. 35 del 13 dicembre 2000; Sez. U, n. 8545 del 18/12/2002), ed afferma che il criterio di specialità "presuppone una relazione logico- strutturale tra norme".
Già in precedenza, la Corte Costituzionale aveva affermato che "per aversi rapporto di specialità ex art. 15 c.p. è indispensabile che tra le fattispecie raffrontate vi siano elementi fondamentali comuni, ma una di esse abbia qualche elemento caratterizzante in più che la specializzi rispetto all'altra" (Corte cost., ord. n. 174 del 1994). Deve, pertanto, affermarsi che il criterio di specialità è da intendersi in senso logico-formale, ritenendo, cioè, che il presupposto della convergenza di norme, necessario perché risulti applicabile la regola sulla individuazione della disposizione prevalente posta dall'art. 15 cit., possa ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le stesse, alla cui verifica deve procedersi attraverso il confronto strutturale tra le fattispecie astratte rispettivamente configurate, mediante la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definire le fattispecie stesse. (Cass. Pen. SS UU già citate n. 1235 del 2010 ) Sottoponendo le due specie: - dell'art. 640 c.p. e - del D.P.R. n.115 del 2002, art. 95 a tale indagine, emerge evidente il rapporto di continenza dell'ipotesi più ampia di cui all'art. 640 c.p. rispetto a quella più ristretta e speciale del D.P.R. n. 115 del 2002, art.95 attesa l'identità strutturale tra le fattispecie astratte costituenti le due norme, ove convivono tutti gli elementi dell'una e dell'altra ipotesi, salvo l'elemento specializzante della frode compiuta attraverso la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva finalizzata all'ottenimento dell'ammissione al gratuito patrocino di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95; - infatti:
- il requisito degli artifici e raggiri , proprio della truffa, è pienamente rinvenibile nell'art. 95 e si identifica nella falsità della dichiarazione ovvero nella maliziosa omissione di dati, elementi del fatto-reato descritto nella prima parte dell'art. 95;
- il requisito dell'induzione in errore, proprio della truffa, è insito nella falsità della dichiarazione ovvero nella maliziosa omissione di dati contenuti nell'istanza prevista dall'art. 95, essendo evidente che le falsità o le omissioni vengono formulate al fine di trarre in errore l'organo giudiziario demandato all'ammissione al patrocino, falsità sicuramente idonee a trarre in errore il giudice investito dell'istanza atteso che, per come previsto dalla normativa, nell'apparente ricorrenza di tutte le condizioni, l'ammissione al patrocinio è senz'altro concessa , salve eventuali successive verifiche;
- il requisito del profitto di cui alla truffa è, del pari contenuto nella seconda parte dell'art. 95, relativa all'ipotesi aggravata dal conseguimento del beneficio, risultando evidente il danno per l'Erario a seguito dell'ammissione al beneficio e la situazione non muta nel caso di successiva revoca dell'ammissione al patrocinio - come nella specie-vertendosi nell'ipotesi del tentativo , ferma restando l'ipotesi aggravata;
invero l'art. 95 configura l'ipotesi aggravata anche nel caso del semplice "ottenimento" dell'ammissione al patrocinio;
-il requisito del dolo specifico, proprio della truffa, è pienamente rinvenibile nell'ipotesi criminosa dell'art. 95, sostenuta dal fine di trarre in errore l'organo giudiziario, mediante l'artificio della falsa dichiarazione.
Emerge in maniera chiara la ricorrenza nell'ipotesi aggravata del reato ex art. 95 di tutti gli estremi della truffa ex art. 640 c.p. sicché deve ritenersi pienamente operante il principio di specialità ex art. 15 c.p., circostanza per altro già implicitamente considerata dal Legislatore che ha significativamente previsto per entrambi i reati una pena assolutamente identica (reclusione da uno a cinque anni e multa da Euro 309 ad Euro 1.549). Il principio di specialità è all'evidenza risolto nel senso dell'assorbimento della fattispecie generale dell'art. 640 c.p. - rivolta alla repressione di tutte le ipotesi di ingiusto profitto conseguito mediante artifici e raggiri - in quella speciale D.P.R. n.115 del 2002, ex art. 95 - rivolta alla repressione della specifica ipotesi dell'ingiusto conseguimento del gratuito patrocinio, conseguita attraverso la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 79 stesso D.P.R.. 3.3) - Tanto premesso, deve annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al delitto di cui all'art. 56 c.p., art.640 c.p., comma 2 perché il fatto non sussiste;
residua l'ipotesi di reato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 95 contestato nella forma aggravata che, però, è estinto per intervenuta prescrizione;
invero alla specie si applica l'ipotesi novellata dell'art. 157 c.p., con ininfluenza dell'aggravante, e con il termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6, già decorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al delitto di cui all'art. 56 c.p., art. 640 c.p., comma 2 perché il fatto non sussiste e con riferimento al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2011. Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2012