Sentenza 13 aprile 2002
Massime • 1
Con riferimento alle prestazioni di contenuto intellettuale, che non richiedono alcuna organizzazione imprenditoriale ne' postulano un'assunzione di rischio a carico del lavoratore, il criterio fondamentale per l'accertamento della natura (autonoma o subordinata) del rapporto di lavoro è costituito dall'esistenza di un potere direttivo del datore di lavoro che, pur nei limiti imposti dalla connotazione professionale della prestazione lavorativa, abbia un'ampiezza di estrinsecazione tale da consentirgli di disporre, in maniera piena, della stessa nell'ambito delle esigenze proprie della sua organizzazione produttiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5366 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. AN AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO PASCOLI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. BUOZZI 58 presso lo studio dell'avvocato AN MELONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DONATO BARUFFINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE AN AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BRITANNIA 29, presso lo studio dell'avvocato RENATO CONTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 248/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 18/10/00 R.G.N. 650/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/01 dal consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato BARUFFINI;
udito l'Avvocato CONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il prof. Giovanni De CO, che aveva lavorato come insegnante di matematica presso l'Istituto Pascoli s.r.l. dal 1977 al 1997, ha chiesto al Tribunale di Como che fosse accertato che fra lui e tale istituto era intercorso un rapporto di lavoro subordinato e che, di conseguenza, lo stesso fosse condannato a pagargli lire 60.785.561. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che tra le parti fosse intercorso un rapporto di lavoro autonomo.
La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato è stata, invece, accertata dalla Corte d'Appello di Milano che, con sentenza del 18.10.2000, ha condannato la scuola a pagare al prof. De CO la somma di lire 49.881.000.
La Corte ha ritenuto, richiamando sentenza di questa S.C., che, nella specifica materia dell'insegnamento privato, ricorra un rapporto di lavoro subordinato allorché l'organizzazione dei corsi sia ricollegabile all'impresa e la prestazione sia esplicata secondo le direttive impartite dal datore di lavoro, sul quale esclusivamente ricade il rischio correlato all'esercizio dell'attività di insegnamento, senza che abbia importanza alcuna l'attenuazione del vincolo gerarchico collegata alla particolare natura intellettuale della prestazione del lavoro dei docenti ed una loro certa libertà di organizzazione e programmazione.
Essa ha quindi ritenuto:
a - che non ha, ai fini della qualificazione del rapporto, alcun valore il nomen iuris allo stesso attribuito dalle parti ove superato dal diverso assetto concreto assunto dallo stesso;
b - che l'organizzazione dell'istituto scolastico non era limitata nel tempo;
c - l'irrilevanza della circostanza che buona parte del corpo docenti, come l'appellante, avesse un rapporto di servizio con la scuola pubblica e che per esso, per insegnare presso l'istituto appellato, vi fosse necessità di autorizzazione;
d - che i programmi e le ore d'insegnamento erano prefissati in sede ministeriale;
e - tutte le strutture ed i mezzi erano di pertinenza dell'appellato;
f - il compenso era fissato ad ora di lezione e la prestazione era documentata attraverso la firma dell'insegnante nel registro di classe;
g - occorreva rispettare l'orario di lavoro sebbene esso fosse stato fissato tenendo conto delle esigenze dell'insegnante, che mai aveva esercitato la facoltà di modificarlo unilateralmente, prevista sui moduli contrattuali;
h - le assenze andavano certificate se possibile, specie se prolungate,
i - il mancato esercizio del potere disciplinare era spiegabile con il regime di precarietà derivante dall'inquadramento come autonomi dei rapporti;
j - il rapporto si era protratto, con assetto immutato, per venti anni.
L'Istituto Pascoli chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da tre motivi cui resiste il Prof. De CO con controricorso, l'istituto ha anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2094 e 2222 cc. Secondo il ricorrente la Corte d'appello richiamandosi ad una abbastanza isolata decisione di questa Corte ha fatto riferimento, per individuare la natura del rapporto di lavoro intercorso fra le parti, ad una serie di indici identificativi che possono ricorrere in entrambe le tipologie di lavoro (autonomo e subordinato), omettendo di prendere in considerazione quello veramente decisivo - costituito dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro esercitato con stretta inerenza allo svolgimento delle prestazioni del lavoratore, così da limitarne a tale segno la libertà da richiederne la messa a disposizione del tempo e delle energie lavorative.
Obliterando, del tutto, tale fondamentale criterio discretivo fra le predette tipologie di lavoro la Corte non ha assegnato alcun rilievo giuridico, per risolvere la questione che le era sottoposta, ad un elemento fondamentale costituito dalla impossibilità per il datore di lavoro di modificare unilateralmente l'orario di lavoro concordato fra le parti.
Alla Corte va anche addebitato la completa obliterazione del criterio costituito dal nomen iuris che assume, invece, particolare rilievo in fattispecie, come la presente, in cui si sovrappongono indici appartenenti ad entrambe le tipologie in questione. La censura - il cui nucleo essenziale è quello prima indicato - è fondata.
Questa Corte, sulla specifica questione sottoposta al suo esame, ha ritenuto che, con riguardo alle prestazioni di contenuto intellettuale che per la loro stessa natura non richiedono alcuna organizzazione imprenditoriale ne' postulano un'assunzione di rischio a carico del lavoratore, l'accertamento della natura (autonoma o subordinata) del rapporto va desunta esclusivamente dalla posizione tecnico-gerarchica in cui si trovi o meno il lavoratore medesimo in correlazione ad un potere direttivo del datore di lavoro che inerisca all'intrinseco svolgimento di quelle prestazioni, restando irrilevante, ove difetti detto requisito, l'eventuale sussistenza di connotati normalmente propri del lavoro subordinato, quali la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario la continuità dell'attività e la forma della retribuzione (Cass. 12357/98). In altra decisione (13858/99), anche essa relativa alla materia in esame, la Corte ha individuato come univoco elemento discretivo l'assoggettamento degli insegnanti al potere direttivo e disciplinare dell'istituto che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e di controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, sebbene da apprezzarsi concretamente con riguardo alla specificità dell'incarico ( 8565/95, 9718/94, 7796/93, 1182/92) giacché, indubbiamente, l'eterodirezione nell'ambito delle attività intellettuali, ed in particolare di quella didattica, si presenta meno penetrante che in quello delle attività manuali, ma deve egualmente cogliersi perché in tale attività sia ravvisabile un rapporto di lavoro subordinato.
La Corte d'appello di Milano non ha fatto alcun ricorso a detto precipuo e prioritario criterio al fine di cogliere la eventuale funzione costitutiva, nell'una o dell'altra tipologia di lavoro in questione, di elementi fattuali particolarmente rilevanti quali l'orario di lavoro preventivamente concordato fra le parti e senza, quindi, possibilità di modifica da parte del datore di lavoro, e la facoltà da parte del lavoratore-insegnante di poter, unilateralmente, modificare lo stesso.
In definitiva, risulta del tutto obliterato il principio secondo cui il criterio fondamentale per la individuazione della tipologia del rapporto di lavoro è costituito dall'esistenza di un potere direttivo del datore di lavoro, che, pur nell'ambito dei limiti imposti dalla connotazione professionale della prestazione lavorativa, abbia un'ampiezza di estrinsecazione che gli consenta di disporre - in maniera piena - della stessa nell'ambito delle esigenze proprie della sua organizzazione produttiva.
La fondatezza della censura esonera la Corte dal procedere all'esame delle altre due, relative, la seconda, a difetti di motivazione della sentenza e, la terza;
alla mancata rilevanza degli elementi probatori indicati dall'appellante.
La sentenza va pertanto cassata e la causa rimessa ad altro giudice che si atterrà ai predetti principi di diritto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2002