Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2003, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
E N O C.C. 68876 I 6 Z 8 A 5 9 A I 1 . R / R T N 4 S / - A I 6 T 2 B G . E U . R REPUBBLICA ITALIANA R L B . L I P . A A R D . D T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L B A CORTE SUPREMA009 57 /0 3 E A E D T T I A 1 N S I 3 E N 1 R S E S E E . I T N A SEZIONE TRIBUTARIA A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico PAPA Presidente R.G. N. 913/99 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere 3594/99 1870 Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. - Rel. Consigliere Dott. Nino FICO - Rep. Consigliere- Dott. Francesco RUGGIERO Ud.06/06/02 ha pronunciato la seguente 09 E N IO SENTENZA Z A S E S L A I C sul ricorso proposto da: IV I D C A EM E MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro R P N U S IO E T tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI P R O 6 C M 7 A 8 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che C 7 . rappresenta e difende ope legis;
N ricorrente -
contro
MAXIFRUTTA SCARL;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 03594/99 proposto da: MAXIFRUTTA SRL, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in ROMA 2002 pro tempore, DEI MELLINI 44, presso 10 studio 2499 LUNGOTEVERE -1- dell'avvocato MILETO SALVATORE, che la difende, giusta procura in calce;
- ricorrente nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato avversO la sentenza n. 142/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 25/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/02 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito per il resistente, l'Avvocato MILETO, che si rimette a quanto scritto nella nota e quindi chiede 1'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo Con atto in data 31.12.1991, registrato il 2.1.1992, la Maxifrutta s.r.l. ha acquistato da D'RE NC un esercizio commerciale al prezzo di lire 82.000.000, di cui lire 2.000.000 per attrezzature e lire 80.000.000 per avviamento. Con avviso di rettifica notificato il 29 dicembre 1994 l'Ufficio del Registro di Formia ha accertato in lire 1.000.000.000 il valore dell'avviamento. -La società Maxifrutta ha impugnato l'avviso deducendo tra l'altro la decadenza dal potere accertativo per tardività dell'avviso stesso, in quanto notificato oltre il prescritto termine biennale. La Commissione Tributaria di primo grado di Latina ha accolto il ricorso sotto il profilo della intempestività dell'avviso e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha rigettato l'appello dell'Ufficio escludendo l'applicabilità della sospensione, invocata dall'appellante, dei termini di prescrizione e decadenza riguardanti l'accertamento, prevista fino al 31.12.1993 dall'art.57, 2° comma, L. n.413 del 1991. Il giudice di appello ha ritenuto che la sospensione non potesse applicarsi perché l'atto in questione non rientrava, per la data di registrazione, tra quelli in relazione ai quali era stata prevista la definizione agevolata della controversia introdotta dalla legge n.413 del 1991. Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione denunciando, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 53, n.1, e 57, comma 2, Legge 413/91 (come modificato dal D.L. 23.1.1993 n.16, convertito nella L. n.75/93). La contribuente ha resistito con controricorso ed ha spiegato ricorso incidentale condizionato col quale ha riproposto le eccezioni, già sollevate col ricorso introduttivo del giudizio, di inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento, di assenza di motivazione dello stesso e di valutazione palesemente esagerata. All'udienza, in via preliminare, la difesa della contribuente ha eccepito la nullità della notifica dell'atto di appello in quanto fatta alla parte personalmente anziché al difensore, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Ha altresì eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art.57, comma 2, della legge n.413/91 nell'interpretazione datane dal ricorrente Ministero per contrasto con gli artt.3, 53 e 97 Cost. Motivi della decisione I ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti. Per il suo carattere assorbente va trattata con precedenza la questione della nullità della notifica dell'atto di appello dell'Ufficio. A parte che la nullità denunciata sarebbe comunque sanata dalla costituzione in giudizio, la contribuente è stata in giudizio in primo grado personalmente, mediante procuratore speciale, come risulta dagli atti, sicché la notifica dell'atto di appello effettuata presso la sua sede è rituale. Con l'unico motivo formulato l'Amministrazione ha dedotto l'applicabilità, anche al caso di specie, della sospensione prevista dall'art. 57, comma 2, seconda ipotesi, della legge n. 413/91, con conseguente tempestività della notifica degli avvisi di accertamento. La censura e' fondata. Il problema è se la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza riguardanti l'accertamento, prevista dalla legge n.413/91, si applichi anche alle controversie tributarie escluse, "ratione temporis", dal condono introdotto dalla legge stessa. Il problema è stato affrontato e risolto - nel senso dell'applicabilità generalizzata della sospensione, senza limitazioni da Cass. 19 novembre - 1999, n.12869. L'orientamento, confermato da Cass.14199/00, Cass. 14239/00 e Cass.5094/01, ad avviso del Collegio va ribadito. Con specifico riferimento all'imposta di registro operato attraverso il richiamo del precedente art.53, comma 1, che contempla anche le controversie di valore relative a tale imposta - l'art. 57, comma 2, seconda parte, prevede la sospensione, fino al 31.12.1993, dei termini di prescrizione e di decadenza riguardanti l'accertamento e la riscossione, senza subordinarne l'applicazione alla possibilità in astratto di presentazione della dichiarazione integrativa richiesta per la definizione agevolata della controversia. Tale generica previsione assume particolare significato se si consideri che la prima parte dello stesso comma, riguardante la proroga di due anni dei termini non ancora scaduti alla data del 31.12.1991, fa espresso riferimento, invece, "ai periodi di imposta per i quali può essere presentata dichiarazione integrativa", limitando chiaramente in tal caso la proroga solo alle ipotesi in cui sia consentita, "ratione temporis", la presentazione della dichiarazione integrativa. Tale interpretazione letterale, valorizzata dal raffronto operato fra le due parti del comma, non e' del resto priva di una sua logica, dovendosi individuare la "ratio" nella necessita' di consentire agli uffici tributari di far fronte al prevedibile maggior carico di lavoro derivante dalla verifica delle dichiarazioni integrative. E' pertanto applicabile la sospensione in esame al termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 76, comma 2, del D.P.R. n.131/86 anche nel caso, come quello in esame, in cui l'avviso di accertamento riguardi un atto registrato in data successiva a quella stabilita per la presentazione della dichiarazione integrativa, ossia relativo ad un periodo d'imposta escluso dal condono introdotto dalla legge n.413/91. Né tale interpretazione della norma si può ritenere in contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 Cost., attesa la ratio della disposizione, quale sopra individuata. La questione di legittimità sollevata in relazione ad essa è pertanto da ritenere manifestamente infondata. Il ricorso incidentale è inammissibile, non contenendo alcuna censura avverso la sentenza della Commissione Regionale ed essendo sufficiente il controricorso per la riproposizione delle eccezioni sollevate col ricorso introduttivo. Va dunque accolto il ricorso principale e, dichiarato inammissibile quello incidentale, va cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che esaminerà gli aspetti residui della controversia non coperti da giudicato interno.
p.q.m.
la Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
6.Roma, §. 6. 2007 il presidente il cons. est. in tic - Алейса на IL CANCELLIERE C1 ado Casang friedeAm DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 GEN. 2003 01 Oggi IL CANT Arr ESENTE DA REGU AI SENSI DEL D. N. 131 TAS. A MATERIA A R T IS 6: G 2 E . .R R B .P . A L D 1: D L L A E E . D T T B I * N A S U E T N B S E I 1 E S A 3 R I I 1 T A R . E N T A M