Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/04/2001, n. 5094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5094 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
|- 60341 E ee N O I Z / 4 A Oggetto: INVIM / 55/1998 nza ell'1.12.205094 01 A R 6 I T 2 B R R S . I R BL A ITALIA A L . G L P Z . E A D U R . B L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E I E A A D R T D A I T I 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E 3 R N T 1 E E N S . T SEZIONE TRIBUTARIA N CRON 10949 A M Composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Mario Delli Priscoli Presidente Dott. Giovanni Paolini Consigliere Consigliere Dott. Mario Cicala Consigliere zel Dott. Eugenio Amari Dott. Antonino Di Blasi Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 60341 sul ricorso proposto da OR GI, elett.te dom.to in Roma, via M. Cristina n. 8, presso lo studio dell'avv. Goffredo Gobbi, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Angelo Benelli, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente- contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione 43, n. 26/43/1997, del 13.2/20.5.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1.12.2000 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Uditi, per le parti, l'avv. Gobbi e l'avvocato dello Stato Di Martino;
4 1 0 0 2 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso Svolgimento del processo Con atto di compravendita in data 18.12.1991 registrato il 3.1.1992, GI OR vendeva un appezzamento di terreno in comune di Settala, frazione Caleppio, di complessivi mq. 26.040. Con avviso di accertamento notificato il 2.7.1994, l'Ufficio del registro di Milano rettificava i valori iniziale e finale dichiarati. Avverso l'avviso di rettifica ricorreva l'OR deducendo la decadenza dell'Ufficio perché non notificato entro il termine di due anni, nonché errori di valutazion La Commissione tributaria di 1° grado, con decisione 166/23/1996, accoglieva parzialmente il ricorso confermando il valore iniziale determinato dall'Ufficio e quello finale dichiarato dalla parte. Proponeva appello l'OR deducendo la decadenza dell'Amministrazione finanziaria e in subordine la conferma del valore iniziale dichiarato. L'Ufficio contestava la fondatezza delle deduzioni avversarie e con appello incidentale chiedeva la riforma della decisione di 1° grado in ordine alla valutazione finale del bene oggetto della vendita. Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava entrambi gli appelli, con conferma della pronunzia di 1° grado. Sulla questione della decadenza il giudice di appello osservava che a norma dell'art. 57, 2° comma, della legge 30.12.1991 n. 413 in tema di “condono" il ZION termineper l'accertamento era stato "prorogato” di due anni. Propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, il contribuente deducendo che la sospensione dei termini di decadenza prevista nel menzionato art. . 2 57, 2° comma, era applicabile, in materia di imposta di registro, soltanto agli atti formati entro il 31.3.1991, perché solo per essi era applicabile “il condono fiscale”. Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria, che ha presentato anche memoria. Motivi della decisione Il ricorso é infondato. proposta con il presente motivo di ricorso riguarda La questione l'applicabilità della sospensione dei termini prevista dall'art. 57, comma 2°, seconda parte della legge 413/91 anche alle controversie tributarie escluse, "ratione temporis", dal condono per essere l'atto successivo al 31.3.1991. La soluzione positiva, accolta da questa Corte in analoga vertenza (Cass. 12869 del 19.11.1999), merita di essere condivisa per i motivi ivi enunciati e che si riportano qui di seguito. Con specifico riferimento all'imposta di registro - operato attraverso il richiamo del precedente art. 53 comma 1, che riguarda, fra le altre, le controversie di valore relative appunto a tale imposta l'art. 57 comma 2 seconda parte [come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera m) n. 1 del d.l. 23.1.1993 n. 16 conv. con modifiche con legge 24.3.1993 n. 75, con effetto dal 24.1.19931 prevede la sospensione, fino al 31.12.1993, dei termini di prescrizione e di decadenza R riguardanti l'accertamento e la riscossione, senza subordinarne l'applicazione alla possibilità in astratto di presentazione della dichiarazione integrativa. Tale generica previsione assume poi particolare significato se si consideri, come del resto ha esattamente osservato l'impugnata sentenza, che la prima parte dello stesso comma, riguardante la proroga di due anni dei termini non ancora scaduti alla data del 31.12.1991, fa espresso riferimento invece "ai periodi di imposta per i quali può essere presentata dichiarazione integrativa", limitando chiaramente in tal caso la proroga solo alle ipotesi in cui sia consentita, "ratione temporis", la presentazione della dichiarazione integrativa. 3 La diversità di espressione usata nelle due ipotesi regolate nell'ambito dello stesso comma non può non rafforzare infatti il convincimento sulla correttezza dell'interpretazione tratta dal significato proprio delle parole. Tale interpretazione letterale, valorizzata dal raffronto operato fra le due parti dello stesso comma, non é priva del resto di una sua logica, dovendosi individuare la "ratio" nella necessita' di consentire agli uffici tributari di far fronte al maggior carico di lavoro derivante dalla verifica delle dichiarazioni integrative. Legittimamente pertanto l'impugnata sentenza ha ritenuto applicabile la sospensione in esame al termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 52 comma 2 della legge 131/86 anche nel caso, come quello in esame, in cui l'avviso di accertamento riguardi un atto registrato in data 3.1.1992, vale a dire relativo ad un periodo d'imposta escluso dal condono in quanto successivo al termine del 31.12.1991. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 1.12.2000 Il Presidente Il Consigliere est. Mano Ullli Suncoli Елидии IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA CAS Osvaldo Ascanio t 6 APR. 2001 E Oggi N O TI IL CANCELLIERE C1 A R Osvaldo Ascanio G REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 DA TRIBUTARIA ESENTE MATERIA