Sentenza 24 maggio 2007
Massime • 1
Ai fini della continuazione, l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei distinti reati, ponendo invece in risalto l'occasionalità di uno dei due. (Fattispecie nella quale è stata esclusa la continuazione e riconosciuta, invece, l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, cod.pen., tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, anteriormente commesso in via del tutto occasionale, e il reato di cui all'art. 337 cod.pen., posto in essere successivamente al fine di assicurarsi l'impunità del primo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2007, n. 35805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35805 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 24/05/2007
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 831
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 31276/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE ME ND, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania 28 ottobre 2005 n. 2164. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Giovanni GALATI, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 25 gennaio 2001 n. 175 il Tribunale di Catania dichiarava ME LE colpevole a) del reato previsto dall'art.628 c.p., - commesso in Aci S. ON il 10 marzo 2000 perché, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza consistita nello spingere Di FA ON contro un muro e successivamente prendendolo a schiaffi, s'impossessava di un numero imprecisato di pacchetti di sigarette, che sottraeva al Di FA che legittimamente li possedeva - e, qualificato il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, lo condannava alla pena di due mesi di reclusione;
lo dichiarava altresì colpevole b) del reato previsto dall'art. 337 c.p., e art.61 c.p., n.
2 - commesso in Aci S. ON l'11 marzo 2000 perché
usava violenza, consistita nello spintonare il v. brig. IN e il c.re MA per opporsi ai predetti pubblici ufficiali mentre compivano un atto del proprio ufficio, con l'aggravante di aver commesso il fatto per assicurarsi l'impunità per il reato di cui al capo a) - e lo condannava alla pena di un anno di reclusione. Avverso la predetta sentenza l'imputato proponeva appello, chiedendo 1) di essere prosciolto dal reato di cui al capo a), qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
2) la riduzione della pena;
3) il riconoscimento della continuazione fra i due reati di cui è stato dichiarato colpevole.
Con sentenza del 28 ottobre 2005 n. 2164 la sentenza della Corte d'appello di Catania, confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d'appello l'LE ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- violazione dell'art. 81 c.p. (art. 606 c.p.p., lett. b)) perché la Corte territoriale ha erroneamente escluso il vincolo della continuazione tra i due reati, senza considerare il breve intervallo temporale e il fatto che la resistenza era stata posta in essere al fine di conseguire l'impunità del reato di rapina, poi qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, secondo un unico disegno criminoso deliberato dall'imputato sin dall'inizio nelle sue linee essenziali.
L'impugnazione è inammissibile.
La Corte territoriale si è correttamente uniformata all'orientamento giurisprudenziale per cui ai fini della continuazione si richiede la progettazione ab origine di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali, ed ha di conseguenza ritenuto che sia per il titolo dei reati che per le modalità dell'azione non vi è alcun elemento che faccia ritenere la sussistenza del medesimo disegno criminoso e che l'imputato prevedesse la commissione del secondo. In realtà, la natura del primo reato, commesso del tutto occasionalmente e d'impulso, dimostra che esso non è stato programmato;
e questo rilievo è confermato dalla riqualificazione giuridica del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, commesso per ottenere il secondo pacchetto di sigarette acquistato, oltre quello di cui aveva già avuto consegna quando si era reso conto che gliene era stato consegnato solo uno. Per queste ragioni non può ritenersi che l'LE, per la sua convinzione di aver agito per esercitare il proprio diritto di ottenere anche il secondo pacchetto di sigarette per averlo pagato, avesse previsto che i Carabinieri sarebbero stati chiamati nonché il loro intervento del giorno dopo;
e che avesse altresì programmato la resistenza che avrebbe loro opposto.
D'altra parte, in tema di continuazione, il fatto che dopo la commissione di un primo reato ne venga commesso un altro per assicurarsi l'impunità del primo prova l'esistenza fra di loro del nesso teleologico che configura l'aggravante dell'art. 61 c.p., n. 2, ma non che i due reati costituiscano esecuzione del medesimo disegno criminoso e, quindi, un reato continuato. Pertanto, nel caso di taluno che, denunciato per la commissione di un reato, usi violenza per opporsi ai carabinieri, recatisi successivamente presso la sua abitazione per arrestarlo, ricorre l'aggravante del nesso teleologico rispetto al reato di resistenza a pubblico ufficiale, ma non per questo si instaura fra i due reati il vincolo della continuazione, per la sussistenza del quale manca il presupposto dell'inserimento di entrambi sin dal principio in un unico disegno criminoso. La decisione è, dunque, corretta e, per converso, la violazione di legge dedotta col motivo di ricorso manifestamente insussistente. Pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di Euro. 1000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2007