Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/08/2002, n. 12093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12093 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
375 REPUBBLICA ITALIANA 12093/02 IN NOME DE POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSATIONE Oggetto arcimento SEZIONE TE Composta dagli Ill.mi S. g.ri gistrati: - Presidente R.G.N. 1157/99 Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere- Cron. 29703 - Rel. Consigliere Rep. Dott. Roberto PREDEN - Dott. Francesco SABATINI Consigliere Ud.05/07/02 - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE OR EF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELE MILIZIE 106, presso lo studio VALORI, difeso dall'avvocato FRANCESCO ZOMPI', giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COMUNE DI LECCE;
intimato avverso la sentenza n. 991/98 del Giudice di pace di LECCE, emessa il 23/11/98 e depositata il 02/12/98 (R.G. 2638/98) 2002 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1543 consiglio il 05/07/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si dichiari l'infondatezza del ricorso. SVOLGIMENTO DE PROCESSO AN EL FI conveniva davanti al Giudice di pace di Lecce il Comune di Lecce per sentirlo condanna- re al risarcimento dei danni, nella misura di L. 1.800.000, conseguenti alla collisione dell'auto di sua proprietà con alcuni conci di tufo sparsi sulla strada. Il comune resisteva. Il giudice di pace, con sentenza del 2.12.1998, ri- gettava la domanda. Considerava che l'incidente si era verificato in ora notturna ed in presenza di una fitta nebbia;
che l'attore non aveva provato di aver tenuto una condotta di guida adeguata alle condizioni di scar- sa visibilità; che non era stato provato che i conci di tufo sparsi sulla strada ivi si trovassero da un tempo tale che la loro mancata rimozione da parte della P.A. a ciò preposta potesse configurare una responsabilità della stessa;
che al contrario, le risultanze istrutto- rie inducevano a ritenere che si era trattato di una modifica imprevedibile, per l'ente tenuto alla manuten- zione, del manto stradale. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassa- 2 zione il EL FI. Non ha svolto difese l'intimato. Il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso per mani- festa infondatezza. MOTIVI DELA DECISIONE 1. Il ricorso, proposto avverso sentenza di equità del giudice di pace, è manifestamente infondato.
2. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 C.C., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., deduce il ricorrente che il giudice di pace avrebbe errato nel ritenere non provata la domanda. Sostiene che incombeva all'attore dimostra- re che, in ragione della non visibilità e della impre- vedibilità degli ostacoli sparsi sulla strada, sussi- steva una situazione di "insidia"; che tale prova è stata fornita;
che gravava sul comune convenuto fornire la prova della inesigibilità di una tempestiva segnala- zione o eliminazione dello stato di pericolo;
che tale prova è mancata.
3. Con il secondo motivo, denunciando contradditto- rietà e difetto di motivazione, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrente deduce che la ravvisa- ta imprevedibilità della presenza dei conci di tufo, lungi dall'esonerare il comune da responsabilità, inte- della "insidia", e chegrava uno degli elementi 3 una velo- l'addebito rivolto all'attore di aver tenuto deposizione cità non adeguata contrastava con la dell'unico teste escusso, che aveva definito la veloci- tà "molto ridotta".
4. I due motivi possono essere congiuntamente esa- minati e vanno disattesi. Le censure sono rivolte alla valutazione del materiale probatorio ai fini della ri- 9 costruzione delle modalità dell'incidente e si risolvo- no quindi entrambe nella denuncia di un vizio di moti- vazione. Ma la sentenza non presenta sul punto le radi- cali carenze di motivazione denunciabili con il ricorso per cassazione avverso le sentenze di equità (S.U. n. 716/99).
5. Il ricorso è rigettato.
6. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giu- dizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 5.7.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE при й #DIRETTORE DI CANCELLERIA mberto Cipero Depositata in Cancelleria oggi, 0.9 AND 2002 U F P E R IL DIRETTORE CANCELLERIA