Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2013, n. 22090
CASS
Sentenza 7 maggio 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della fruizione dei permessi premio richiesti dal condannato sottoposto alla sanzione dell'ergastolo con isolamento diurno, non si verifica alcuna espiazione della pena detentiva temporanea inflitta per reati ostativi a tale beneficio per effetto dell'esecuzione dell'isolamento diurno, qualora questo sia stato imputato esclusivamente a una concorrente condanna alla pena dell'ergastolo per altro reato non ostativo, e le pene detentive temporanee inflitte per reati ostativi siano state ritenute semplicemente "assorbite" e non, invece, valutate, pur sussistendone i presupposti, per la quantificazione di un ulteriore periodo di isolamento diurno.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2013, n. 22090
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22090
    Data del deposito : 7 maggio 2013

    Testo completo