Sentenza 7 maggio 2013
Massime • 1
Ai fini della fruizione dei permessi premio richiesti dal condannato sottoposto alla sanzione dell'ergastolo con isolamento diurno, non si verifica alcuna espiazione della pena detentiva temporanea inflitta per reati ostativi a tale beneficio per effetto dell'esecuzione dell'isolamento diurno, qualora questo sia stato imputato esclusivamente a una concorrente condanna alla pena dell'ergastolo per altro reato non ostativo, e le pene detentive temporanee inflitte per reati ostativi siano state ritenute semplicemente "assorbite" e non, invece, valutate, pur sussistendone i presupposti, per la quantificazione di un ulteriore periodo di isolamento diurno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2013, n. 22090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22090 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 07/05/2013
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 1621
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 38947/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA NO N. IL 21/02/1964;
avverso l'ordinanza n. 3159/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 28/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette le conclusioni del PG Dott. D'ANGELO Giovanni che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. PI IA è detenuto in regime di espiazione pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi nove (con decorrenza dal 10.1.1999) in forza di decreto di cumulo emesso in data 29.8.2009 dalla Procura Generale della Repubblica di Cagliari. In data 2.5.2012 il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo dichiarava inammissibile l'istanza proposta dal PI e tesa ad ottenere la fruizione di permesso premio ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 30- ter (da ora in poi Ord. pen.) e ciò In rapporto al mancato raggiungimento del periodo minimo di pena espiata, essendo ricomprese nel cumulo una prima condanna alla pena di anni sette e mesi dieci di reclusione comprensiva di reato ostativo (D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 74), una seconda condanna anch'essa per reati ostativi
(art. 416-bis cod. pen. e violazioni della legge sulle armi aggravate da finalità mafiose) alla pena di anni diciannove e mesi otto di reclusione, una terza condanna per calunnia alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre alla condanna all'ergastolo con isolamento diurno per mesi nove per l'accertato concorso in due distinti episodi di omicidio (commessi rispettivamente il 4.6.1996 e il 13.4.1997). Il suddetto decreto di cumulo, peraltro, nell'anticipare l'applicazione dell'indulto (nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione per quanto concedibile) e una volta detratto il presofferto (mesi 11 e giorni 3) determinava l'entità della pena espianda - oltre all'ergastolo con isolamento diurno - in anni venticinque e giorni 27 di reclusione e riteneva assorbite le pene detentive temporanee in quella dell'ergastolo. Da qui, ad avviso del Magistrato di Sorveglianza, la considerazione della necessità di computare il periodo di espiazione per i reati non ostativi (in particolare i due omicidi) solo al termine della intera frazione temporale di espiazione imputabile ai reati ostativi (frazione che viene indicata in anni 26 e mesi sei di reclusione) . Investito di reclamo, il Tribunale di Sorveglianza di Roma in data 28.6.2012 emetteva l'ordinanza di rigetto - qui impugnata - confermando l'attuale impossibilità di accedere al beneficio per il mancato raggiungimento della quota di pena già espiata, dovendosi - pure in caso di scioglimento del cumulo che ricomprende il reato ostativo - computarsi il periodo utile alla ammissione solo al termine della espiazione relativa ai reati ostativi e non con riferimento al momento iniziale della detenzione.
2. Il ricorrente, con unico e articolato motivo di ricorso denunzia - a mezzo del suo difensore - erronea interpretazione della normativa di riferimento (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). In sintesi, si prospetta diversa lettura delle norme coinvolte tale da rendere possibile - ai fini dell'accesso al beneficio del permesso premio - l'imputazione del periodo di detenzione sofferto sin dal momento iniziale tanto alla "quota" relativa al reato ostativo che alla restante parte del rapporto esecutivo, previa scissione del cumulo. Sul punto si segnalano decisioni di questa Corte difformi da quelle poste a fondamento del rigetto. Si sostiene altresì che nel caso di specie - ove è in esecuzione la pena dell'ergastolo con isolamento diurno - l'applicazione dei contenuti della decisione di questa Sez. 1 n. 18119 del 2.3.2010, Cuccuru - ove si ritiene applicabile per identità di ratio l'art. 184 cod. pen. con incidenza ex lege dell'isolamento diurno già scontato, una volta operata la scissione del cumulo, nella metà della pena inflitta per il reato ostativo - avrebbe reso possibile, in presenza degli altri presupposti di legge, l'accesso al beneficio richiesto e si sollecita, in ogni caso, la rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa alle modalità di computo della pena espiata in presenza di reato ostativo ai fini del raggiungimento della quota necessaria per l'accesso al beneficio. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Nella articolazione dei motivi vengono, essenzialmente, proposte due questioni. La prima è quella relativa alle modalità di computo del periodo di espiazione necessario per raggiungere la quota di accesso al beneficio del permesso premio, in presenza di (almeno) una condanna per reato ostativo ricompresa nel cumulo. Qui, dando per assodata la necessità di scissione del cumulo (sulla base dell'orientamento espresso da Sez. U , n. 14 del 30.6.1999, Ronga) va detto che è del tutto prevalente In questa sede di legittimità l'interpretazione (si vedano, tra le altre, Sez. 1 n. 49364 del 26.11.2009, Paviglianiti, Rv 245645 e Sez. 1 n. 5158 del 17.01.2012, Marino, Rv 251860) che porta a identificare la decorrenza del dies a quo per il raggiungimento del beneficio nel momento successivo alta espiazione della pena relativa al reato ostativo e non nel momento iniziale della detenzione. Dunque il condannato per poter fruire del beneficio deve prima scontare per intero detta pena e solo successivamente può imputare il periodo detentivo alla "quota" necessaria per poter aspirare alla concessione del permesso premio. Ciò deriva dal fatto che il reato ostativo è ritenuto tale in forza di una presunzione legale di pericolosità (che impedisce l'accesso al beneficio salva l'Ipotesi di collaborazione con l'autorità giudiziaria o i casi di cd. collaborazione impossibile) e pertanto solo l'avvenuta espiazione della pena inflitta per tale reato - nel dissolvere tale condizione - fa entrare il soggetto condannato nel diverso status di potenziale destinatario del beneficio ed a partire da tale momento vengono in rilievo le plurime condizioni previste dalla legge per la fruizione, tra cui il decorso del tempo in regime di espiazione secondo le diverse "fasce" previste dall'art. 30 - ter, comma 4 Ord. pen..
Non vi è motivo,dunque, di adottare sul punto alcuna iniziativa tesa a dirimere contrasti (ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen.) in virtù del fatto che l'orientamento cui si aderisce è stabilmente consolidato e non risultano dissensi recenti.
2. Seconda questione proposta è quella relativa alla considerazione della "modalità di calcolo" della pena inflitta in sede di cognizione per il reato ostativo - una volta operata la scissione del cumulo - lì dove sia in corso di esecuzione la pena dell'ergastolo con isolamento diurno ed il reato ostativo sia tra quelli che "compongono" la commisurazione dell' isolamento medesimo. Prima di affrontare il tema va tuttavia operato un chiarimento in fatto. Nel caso qui trattato, la stessa elaborazione del cumulo - a ben vedere - non appare del tutto conforme alla disciplina sostanziale e processuale. PI DD ha ricevuto infatti una condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi nove (Corte Assise Cagliari del 4.5.2002, confermata da Corte Assise Appello Cagliari del 11.11.2003) nel cui ambito risultano unificate le sanzioni per due distinti episodi di omicidio aggravato ed è dunque evidente che l'Isolamento diurno - nella misura inflitta - è essenzialmente derivato non dal concorso tra l'ergastolo e pene detentive temporanee superiori a cinque anni (ai sensi dell'art. 72 cod. pen., comma 2) ma dalla unificazione della pena di più delitti ciascuno dei quali punito con l'ergastolo (art. 72 cod. pen., comma 1). Inoltre, sempre dall'esame del decreto di cumulo si evince che le pene inflitte al ricorrente nelle ulteriori sentenze di condanna (in riferimento quasi esclusivamente a reati ostativi, in quanto ricompresi nella elencazione di cui all'art.
4-bis comma 1 Ord. pen.) quantificate nella misura di anni ventisei e mesi otto, non hanno dato luogo ad alcuna richiesta di applicazione in sede esecutiva di ulteriore isolamento diurno ai sensi dell'art. 72 c.p., comma 2 e sono state ritenute semplicemente "assorbite" nella pena dell'ergastolo. Tale modalità appare contraria ai contenuti dell'art. 72 cod, pen., dovendo essere attivato - in simili casi - l'incidente di esecuzione per la quantificazione dell'isolamento diurno aggiuntivo (in tal senso Sez. 1 n. 2127 del 22.3.2000, Rosmini, Rv. 216193). Ora, al di là del vizio qui segnalato nella modalità di elaborazione del cumulo, ne discende - in fatto - che l'isolamento diurno sinora scontato dal ricorrente è in realtà imputabile alla concorrente condanna alla pena dell'ergastolo (in relazione al secondo omicidio) e non già alle pene detentive temporanee inflitte per i reati ostativi.
Ciò rende non applicabile - in effetti - il principio sotteso alla recente elaborazione giurisprudenziale più volte ricordato dal ricorrente ed espresso da Sez. 1 n. 18119 del 2.3.2010, Cuccuru, Rv 247068, secondo cui in tema di benefici penitenziari, richiesti da condannato in espiazione dell'ergastolo e di pena detentiva temporanea inflitta per reato ostativo, allorché si debba procedere allo scioglimento del cumulo per la verifica della già intervenuta espiazione di quest'ultima, tradottasi, per la concorrenza con la pena perpetua, in applicazione dell'isolamento diurno che sia stato interamente eseguito, si deve avere riferimento alla pena temporanea originariamente inflitta, ridotta della metà.
Tale decisione, infatti, realizza una opportuna "ricognizione" dei dati normativi di diritto sostanziale allo scopo di individuare un criterio legale di calcolo dell'incidenza dell'isolamento diurno già scontato (da ritenersi autonoma sanzione penale e non semplice modalità di esecuzione della pena) ove lo stesso derivi da pena detentiva temporanea e rinviene la "disciplina regolatrice" per identità di ratio nella previsione dell'alt. 184 cod. pen., comma 1. Secondo detta norma, infatti, se per effetto di amnistia, indulto o grazia è estinta la pena dell'ergastolo (ma non anche quella per il reato concorrente unificato nel cumulo) e se il condannato ha già subito interamente l'isolamento diurno va in esecuzione la pena per il reato concorrente ridotta della metà, mentre se non vi è stato isolamento diurno, la pena inflitta per il reato concorrente è eseguita per intero.
Da ciò la considerazione per cui l'afflittività dell'isolamento diurno eseguito -secondo il legislatore - è tale da comportare l'abbattimento di metà della pena inflitta per il reato concorrente lì dove si trattasi di pena detentiva temporanea (che, come si è detto, per aver dato luogo all'isolamento diurno deve essere stata quantificata in misura superiore a cinque anni).
Non vi è dubbio che tale decisione rappresenti un prezioso punto di equilibrio nella ricostruzione della complessa disciplina esecutiva (si veda, in epoca successiva, Sez. 1 n. 38462 del 19.9.2012, Mele, Rv. 253453, sostanzialmente adesiva) ove ricorrano le condizioni che l'art. 184 co. pen. individua in maniera precisa.
E tra queste, la condizione essenziale sta nel fatto che l'isolamento diurno derivi dal concorso tra reato comportante l'ergastolo e reati puniti con pene detentive temporanee ai sensi dell'art. 72 cpv. cod. pen., espressamente richiamato nel corpo della disposizione.
Il caso qui in trattazione è - come si è detto - diverso. L'isolamento diurno risulta - nella misura di mesi nove - allo stato inflitto e scontato per un concorrente omicidio e non può riflettersi sulla entità delle pene detentive temporanee ricollegate ai reati ostativi, che vanno pertanto eseguite per intero prima di computare l'ulteriore periodo necessario al raggiungimento della "soglia" di accesso al beneficio. Ogni diversa valutazione, infatti, presuppone la quantificazione ad opera del giudice dell'esecuzione dell'ulteriore isolamento diurno e la sua effettiva espiazione da parte del condannato.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2013