Sentenza 19 settembre 2012
Massime • 1
In tema di benefici penitenziari richiesti dal condannato in espiazione dell'ergastolo e di pena detentiva temporanea inflitta per reato ostativo, allorché si debba procedere allo scioglimento del cumulo per la verifica della già intervenuta espiazione di quest'ultima - tradottasi, per la concorrenza con la pena perpetua, in applicazione dell'isolamento diurno che sia stato interamente eseguito - si deve avere riferimento alla pena temporanea originariamente inflitta, ridotta della metà. (Fattispecie relativa a istanza per la concessione di permesso premio, di cui la S.C. ha ritenuto legittima la preclusione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2012, n. 38462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38462 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 19/09/2012
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 2429
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 43631/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE NO N. IL 20/11/1951;
avverso l'ordinanza n. 322/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA, del 14/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette le conclusioni del PG di annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14.7.2011 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, a seguito di reclamo interposto da LE IN condannato con sentenza 21.12.1984 della Corte assise d'appello di Genova alla pena dell'ergastolo e con altre sentenze condannato a varie pene temporanee per un totale di oltre 100 anni di reclusione, confermava la legittimità della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza da questi formulata, tesa ad ottenere un permesso premio, previo scorporo dei reati ostativi, in ragione del fatto che nel caso di specie doveva applicarsi l'art. 73 c.p., comma 2, (avendo riportato il LE due condanne non inferiori a 24 anni di reclusione e per la precisione a 28 e 30 anni) che prevede in ogni caso l'ergastolo e non già l'art. 72, con il che il beneficio non poteva essere concesso, salva l'acquisizione di elementi tali da escludere il collegamento attuale con la criminalità organizzata, ovvero la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 4 bis o.p., comma 1 (collaborazione con la giustizia), circostanze che il Tribunale riteneva non ricorressero.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del prevenuto per dedurre sostanzialmente vizio di violazione di legge: viene evidenziato che il LE è detenuto ininterrottamente dal 7.2.1987, ha scontato un presofferto dal 28.4.1976 al 17.4.1980 ed ha ottenuto quattro anni e tre mesi di liberazione anticipata, con il che risulta aver scontato più di trenta anni di reclusione, oltre ad aver espiato interamente l'isolamento diurno che gli venne inflitto in sede di cumulo in esecuzione, attraverso cui le pene detentive superiori a cinque anni, cumulate con la pena dell'ergastolo, furono tramutate nell'isolamento per mesi dieci. Il tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente applicato l'art. 73 cod. pen., laddove invece si doveva fare riferimento all'art. 72 c.p., comma 2. Inoltre sarebbe stato ignorato l'art. 184 cod. pen.,in base al quale, avendo il LE subito l'isolamento diurno e scontato più di trenta anni di pena, le pene per i reati concorrenti ritenute ostative andrebbero ritenute estinte, con il che nulla osterebbe alla fruizione dei benefici penitenziari.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l'ordinanza con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Va premesso che in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti è legittimo, nel corso dell'esecuzione, lo scioglimento del cumulo, quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, ostacolata dal fatto che nel cumulo sia compreso un titolo di reato rientrante nel novero di quelli elencati nella L. n.354 del 1975, art.
4-bis e successive modifiche, sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa al delitto ostativo. Il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile ai fini della fruizione dei benefici penitenziari, allorché il condannato abbia espiato per intero la pena relativa al reati ostativi. Tuttavia, allorché il reato ostativo non coincida con la violazione più grave, ma sia solo un reato satellite, lo scioglimento del cumulo formatosi per effetto della continuazione non può non determinare il ripristino per esso della pena edittale prevista, calcolata nel minimo, e quindi con esclusione di qualsiasi riferimento alla pena inflitta in concreto a titolo di aumento per la continuazione, giacché tale riferimento non ha più ragione di essere, una volta che si sia operato lo scioglimento del vincolo giuridico dovuto alla continuazione (Sez. 1, 5.11.2008, n. 46246). La particolarità del caso di specie risiede nel fatto che il LE sta espiando un cumulo all'ergastolo comprendente oltre che la condanna alla pena perpetua per reato di omicidio (quindi per reato previsto in seconda fascia dall'art. 4 bis o.p., comma 1 ter) altre condanne alla reclusione per reati (270 bis e 630 cod. pen.) del tutto ostativi ai benefici penitenziari, rientranti cioè nella prima fascia dell'articolo menzionato. A fronte di tale situazione, considerato che tra le condanne in espiazione ve ne sono due a pena superiore a ventiquattro anni, il Tribunale a quo ha correttamente opinato nel senso che deve trovare applicazione l'art. 73 c.p., comma 2 che prevede l'ergastolo, con il che il periodo di anni trenta risultato espiato non può essere ritenuto riferibile ai reati ostativi, che ovviamente non risultano - una volta scissi dal cumulo - espiati. In proposito, è bene precisare, a confutazione dell'assunto difensivo, che anche nell'ipotesi in cui il cumulo vada idealmente scisso, l'espiazione dei reati ostativi puniti con pena temporanea, non può ritenersi avvenuta con la semplice espiazione dell'isolamento diurno, attesa la obiettiva diversa afflittività tra reclusione ed isolamento diurno, ancorché non possa esser disconosciuto il maggior peso sanzionatorio della detenzione in stato di isolamento diurno. È stato infatti affermato da questa Corte che "quando occorre trasporre al concorso ex art. 72 cod. pen. l'elaborazione in tema di cumulo ex artt. 73 e 78 cod. pen., al fine di verificare, previa necessaria scissione del cumulo, se risultano già espiate le pene per i reati in radice ostativi ai benefici penitenziari, non può non considerarsi fa diversità del concorso ex art. 72 cod. pen. e sarebbe intrinsecamente irragionevole non tenere conto in alcun modo dell'intensità afflittiva della sanzione dell'isolamento diurno patito, in luogo delle pene temporanee confluite nel cumulo (Sez. 1, 2.3.2010, n. 18119). È stato peraltro aggiunto, sempre in detto arresto, che nell'ipotesi di concorso ex art. 72 c.p., in cui il cumulo va idealmente scisso, dovendosi scomputare anche dalla pena dell'ergastolo, la porzione di pena figurativamente riferibile al reato ostativo, sarebbe "discriminatorio e asistematico considerare allo stesso modo reclusione e isolamento diurno, non soltanto per la loro diversa afflittività in termini fattuali, ma perché (...) è appunto sulla loro differenza qualitativa che riposa il sistema istituito dall'art.72 c.p. della commutazione delle pene detentive temporanee di lunga durata in periodi estremamente più brevi di isolamento diurno". Proprio a fronte di questo nodo è stata ipotizzata una soluzione di sistema, mutuando la disciplina dell'art. 184 cod. pen., che fa giungere alla conclusione che si debba considerare espiata la pena detentiva temporanea per il reato ostativo, allorché il condannato all'ergastolo abbia interamente subito l'isolamento diurno ed abbia trascorso complessivamente in detenzione un periodo corrispondente alla metà della pena per esso inflitta in sede di cognizione. Anche così opinando, come del resto sollecitato dal Procuratore Generale, non è chi non veda come nel caso di specie non possa ritenersi esaurita l'espiazione dei plurimi reati ostativi nel periodo di detenzione espiata di trenta anni di reclusione, a fronte di condanne per detto tipo di reato a trenta e ventotto anni di reclusione, (implicanti un nuovo ergastolo) e pene temporanee per oltre quaranta anni di reclusione.
Ciò posto va aggiunto che correttamente il tribunale ha fatto rilevare che la preclusione dell'ari. 4 bis o.p., comma 1 pone il divieto dei permessi premio ai condannati per reati quali l'art. 630 cod. pen., salvo che risultino aver colla borato con la giustizia a norma dell'art. 58 OP;
l'istante nulla ha addotto quanto alla impossibilità o inesigibilità della collaborazione, con il che il provvedimento impugnato non si espone alle censure avanzate;
il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2012