Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2012, n. 38462
CASS
Sentenza 19 settembre 2012

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In tema di benefici penitenziari richiesti dal condannato in espiazione dell'ergastolo e di pena detentiva temporanea inflitta per reato ostativo, allorché si debba procedere allo scioglimento del cumulo per la verifica della già intervenuta espiazione di quest'ultima - tradottasi, per la concorrenza con la pena perpetua, in applicazione dell'isolamento diurno che sia stato interamente eseguito - si deve avere riferimento alla pena temporanea originariamente inflitta, ridotta della metà. (Fattispecie relativa a istanza per la concessione di permesso premio, di cui la S.C. ha ritenuto legittima la preclusione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2012, n. 38462
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38462
    Data del deposito : 19 settembre 2012

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