Sentenza 20 marzo 2001
Massime • 2
Lo speciale beneficio previsto dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36 - che ha contemplato, in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto sia stato risolto per motivi politici, sindacali o religiosi tra il primo gennaio 1948 ed il 7 agosto 1966, il diritto alla ricostituzione della posizione assicurativa per il periodo intercorrente tra la data del licenziamento e quella di raggiungimento dei requisiti di età e contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia - opera anche ove, successivamente al licenziamento, il lavoratore sia stato riassunto dallo stesso datore di lavoro con la medesima qualifica precedentemente conseguita, atteso che la legge non configura la riassunzione come causa di esclusione del detto beneficio ne' pone alcuna distinzione in funzione della durata dello stato di non collocazione e, quindi, della mancata contribuzione ad essa conseguente. Nè tale interpretazione introduce - in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. - elementi di irrazionalità o di ingiustificata locupletazione del lavoratore tutelato, atteso che dall'ammontare dei contributi da accreditare ai sensi dell'art. 1 della legge n. 36 del 1974 vanno in ogni caso detratti quelli derivanti dalla copertura assicurativa conseguente alla riassunzione del lavoratore.
La decadenza processuale che, in materia di prestazioni previdenziali, sanziona ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 la mancata proposizione del ricorso giurisdizionale entro il termine decennale (anteriormente alle modifiche apportate con l'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384) computato in relazione a determinati svolgimenti del procedimento amministrativo, ancorché rilevabile d'ufficio, stante la sua rilevanza pubblicistica, in ogni stato e grado del processo, non può essere sollevata per la prima volta in cassazione, qualora essa implichi indagini di fatto sulle concrete scansioni temporali del procedimento amministrativo contenzioso, non indicate nel ricorso con la necessaria precisazione di date e non documentate nel precedente corso del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3947 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IO IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso, la sentenza n. 625/97 del Tribunale di SAVONA, depositata il 31/07/97 R.G.N. 3397/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCO MELE che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso e per il rigetto del secondo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 20 settembre 1989 il sig. MI GI ricorreva al Pretore/giudice del lavoro di Savona chiedendo, nei confronti dell'INPS il riconoscimento del diritto alla ricostruzione della posizione assicurativa ai sensi dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36 per essere stato licenziato dalla soc. AR &
AN di Savona il 15 luglio 1953 per licenziamento collettivo, ma in realtà per essere stato iscritto ed attivamente partecipante al partito comunista italiano ed al sindacato F.I.O.M. - C.G.I.L.. Esponeva anche di avere inutilmente seguito l'intero iter amministrativo.
Costituendosi in giudizio, l'INPS eccepiva la carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, di legittimazione passiva propria, di interesse del ricorrente e l'improcedibilità della domanda perché non preceduta dai ricorsi amministrativi. Contestava anche, nel merito, la spettanza del beneficio richiesto. Con sentenza in data 14 ottobre 1993, il Pretore accoglieva la domanda e condannava l'INPS alla ricostruzione della posizione assicurativa del ricorrente dal 15 luglio al 20 settembre 1953, data nella quale il lavoratore era stato riassunto dalla stessa società. L'appello dell'assicurato, che si doleva della limitazione temporale della ricostruzione della posizione pensionistica, è stato accolto dal Tribunale che ha condannato l'INPS alla ricostruzione della posizione assicurativa ai sensi della legge 15 maggio 1974, n. 36. Il Tribunale, premesso che dall'istruttoria era emerso che il lavoratore era stato colpito da un vero e proprio licenziamento collettivo e che successivamente venne riassunto a seguito anche di manifestazioni, ha affermato che la legge ult. cit., nel prevedere il diritto, per i lavoratori che risultino licenziati per motivi politico sindacali, alla ricostruzione della posizione assicurativa, configura una ricostruzione figurativa dell'intero periodo assicurativo interessante il lavoratore, pur tenendo conto (artt. 2 e 8) dell'eventuale concorso di altre contribuzioni. Pertanto, in sede giudiziaria, il diritto alla ricostruzione della posizione contributiva non può prendere in considerazione alcuna limitazione temporale, la quale può assumere rilievo, nelle forme di legge, solo in sede di effettiva ricostruzione della posizione stessa. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'INPS con due motivi.
Resiste l'assicurato con controricorso notificato oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di annullamento l'Istituto denuncia violazione dell'art. 47 d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639 (art. 360, n. 3 c.p.c.) e sostiene che alla data del ricorso giudiziario (20 settembre 1989) era decorso il termine decennale di cui all'art. 47 del d.p.r. 639 del 1970 dalla domanda amministrativa (5 luglio 1978) e si era quindi verificata la decadenza, eccepibile per la prima volta anche in cassazione e rilevabile anche di ufficio.
Il motivo è inammissibile.
Deve, anzitutto, rilevarsi che nei giudizi, di merito non è stata dedotta (a quanto si evince anche dalla sentenza impugnata, ne' il ricorrente precisa se, in quale atto ed in quali termini fosse stata in tali giudizi sollevata) la questione della decadenza sostanziale sancita dall'art. 47 del d.p.r. n. 639/1970 cit., nella quale l'assicurato sarebbe incorso.
Se è vero che, trattandosi di materia di rilevanza pubblicistica, perciò sottratta alla disponibilità delle parti, la decadenza può essere rilevata anche d'ufficio (art. 2969 c. civ.) in ogni stato e grado ed anche in cassazione, tale rilievo non è ammissibile in sede di legittimità qualora, come nel caso in esame, implichi indagini di fatto sulle concrete scansioni temporali del procedimento amministrativo contenzioso, non indicate con la necessaria precisazione di date e non documentate nel precedente corso del processo.
Rileva la Corte che, in presenza di ricorso introduttivo proposto prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, le modifiche dallo stesso apportate all'art. 47 del d.p.r. 30 aprile 1970, n. 639 non si applicano in questo giudizio. Nella formulazione antecedente l'art. 47 disponeva che l'azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione medesima, se trattasi di controversie in materia di trattamenti pensionistici.
Deve ritenersi che anche la controversia volta alla ricostruzione delle posizione pensionistica rientri tra quelle in materia di trattamenti pensionistici in ragione del suo immediato riflesso su di essi.
L'art. 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36 nel prevedere l'obbligo della domanda per l'ammissione ai benefici pensionistici e nello stabilire che sulla domanda medesima debba provvedere in prima istanza il Comitato istituito presso il Ministero del lavoro, il quale deve deliberare entro 270 giorni dalla sua proposizione;
dispone altresì che la decisione sia notificata al richiedente il quale entro trenta giorni dalla notifica può proporre ricorso al Ministro. Decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che il Ministro abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto, salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria.
Soltanto dalla scadenza di detto termine di 90 giorni deve ritenersi, dunque, che prenda a decorrere il termine decennale di decadenza sostanziale di cui all'art. 47 cit..
Nel caso in esame, l'Istituto non ha precisato nel ricorso se e in quale data sia stata notificata all'interessato la decisione del Comitato ministeriale, data da cui, in caso di avvenuta notifica, avrebbe preso a decorrere il termine per ricorre al Ministro e l'ulteriore termine di giorni novanta concesso per la decisione definitiva, in assenza della quale (entro i 90 giorni) il ricorso avrebbe dovuto ritenersi respinto.
Non essendo nota ne' accertabile dalla Corte di legittimità la data della presunta reiezione del ricorso amministrativo, non è possibile affermare l'intervenuta decadenza sostanziale dall'azione giudiziaria.
Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt.1 e 2 L. 15.2.1974 n. 36. Vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.) e si duole del riconoscimento ad opera del Tribunale di una ricostruzione illimitata della posizione assicurativa, in relazione alla durata di pochi mesi dell'allontanamento dal posto di lavoro, a seguito di licenziamento seguito da riassunzione ad opera della stessa società, con conseguente violazione anche dei principi di uguaglianza e di giusta tutela di cui agli artt. 3 e 38 Cost.. Erroneamente il Tribunale aveva richiamato l'art. 2 della legge n. 36 del 1974 che riguardava ipotesi di successiva contribuzione in diverse gestioni pensionistiche, mentre il GI era stato sempre assicurato presso l'INPS senza interruzioni della contribuzione ulteriori rispetto ai due mesi di durata del licenziamento. Il motivo è infondato.
Deve essere, anzitutto, disattesa la censura secondo cui non vi sarebbe stato effettivo licenziamento del lavoratore per essere stato lo stesso riassunto, dopo circa due mesi, dalla stessa società, con la medesima qualifica precedentemente conseguita. La circostanza che si trattò di una vera e propria riassunzione non lascia dubbi sul fatto che in precedenza il rapporto di lavoro fosse cessato (risolto) a seguito di licenziamento (il cui carattere politico sindacale non è più in contestazione) e sulla conseguente applicabilità della legge n. 36 del 1974, la quale non pone alcuna distinzione in funzione della durata dello stato di non collocazione e quindi sulla mancata contribuzione che ne conseguiva, e non prevede come causa di esclusione dal beneficio la successiva riassunzione del lavoratore.
L'art. 1 della legge citata dispone, poi, che la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio dei lavoratori licenziati è ammessa a tutti gli effetti di legge [...] per il periodo intercorrente tra tale data e quella in cui conseguano o abbiano conseguito i requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Non può quindi ritenersi meritevole di censura la sentenza del Tribunale che a tale disposizione si è correttamente attenuto. Deve escludersi, poi, che nel sistema della legge n. 36 del 1974 cit. e nella interpretazione accolta dal Tribunale, siano ravvisabili elementi di irrazionalità o di ingiustificata locupletazione del lavoratore tutelato, colpito da licenziamento discriminatorio, tali da comportare lesione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, sicché la relativa prospettazione di incostituzionalità appare manifestamente infondata.
Infatti, l'ultimo comma dell'art. 1 legge ult. cit. dispone che qualora il periodo per il quale è ammessa la ricostruzione del rapporto assicurativo risulti parzialmente o totalmente coperto da contribuzione effettiva obbligatoria o figurativa, tale contribuzione viene detratta dall'ammontare dei contributi da accreditare ai sensi del presente articolo.
Il successivo art. 2 legge ult. cit. provvede per le ipotesi in cui si siano succedute contribuzioni in diverse gestioni previdenziali disponendo che l'accredito dei contributi è determinato in misura tale da consentire la liquidazione di un trattamento pensionistico da parte della gestione di provenienza pari alla differenza tra la quota di pensione a carico della nuova gestione e quella che sarebbe spettata se il lavoratore avesse mantenuto l'iscrizione nella gestione di provenienza. Viene, in tale ipotesi, attribuito un trattamento differenziale per quote di pensione, con l'eventualità, addirittura, che il trattamento del lavoratore a seguito della ricostituzione della posizione assicurativa nella gestione di provenienza possa in taluni casi risultare deteriore (Cass. 27 dicembre 1993, n. 12915). Il riferimento fatto dal Tribunale a quest'ultima disposizione (al solo fine di giustificare la razionalità della ricostruzione della posizione pensionistica sino al momento in cui l'assicurato abbia conseguito o consegua i requisiti di età per il pensionamento di vecchiaia), contestato dall'Istituto ricorrente sulla base dell'assunto che il lavoratore sarebbe stato iscritto, esclusivamente all'assicurazione generale obbligatoria, nulla toglie all'esattezza della decisione, contenuta in dispositivo, di condanna alla ricostruzione della posizione assicurativa...ai sensi della legge 15.2.1974, n. 36. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile quanto al primo motivo e rigettato quanto al secondo.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono distratte in favore del difensore dell'assicurato che ne ha fatto motivata richiesta.
P.T.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo. Condanna l'INPS a pagare a controparte le spese in L. 17.000, oltre a L.
1.500.000 per onorari, con distrazione in favore dell'avv. Franco Agostini.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2001