Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3947
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Sentenza 20 marzo 2001

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Lo speciale beneficio previsto dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36 - che ha contemplato, in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto sia stato risolto per motivi politici, sindacali o religiosi tra il primo gennaio 1948 ed il 7 agosto 1966, il diritto alla ricostituzione della posizione assicurativa per il periodo intercorrente tra la data del licenziamento e quella di raggiungimento dei requisiti di età e contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia - opera anche ove, successivamente al licenziamento, il lavoratore sia stato riassunto dallo stesso datore di lavoro con la medesima qualifica precedentemente conseguita, atteso che la legge non configura la riassunzione come causa di esclusione del detto beneficio ne' pone alcuna distinzione in funzione della durata dello stato di non collocazione e, quindi, della mancata contribuzione ad essa conseguente. Nè tale interpretazione introduce - in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. - elementi di irrazionalità o di ingiustificata locupletazione del lavoratore tutelato, atteso che dall'ammontare dei contributi da accreditare ai sensi dell'art. 1 della legge n. 36 del 1974 vanno in ogni caso detratti quelli derivanti dalla copertura assicurativa conseguente alla riassunzione del lavoratore.

La decadenza processuale che, in materia di prestazioni previdenziali, sanziona ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 la mancata proposizione del ricorso giurisdizionale entro il termine decennale (anteriormente alle modifiche apportate con l'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384) computato in relazione a determinati svolgimenti del procedimento amministrativo, ancorché rilevabile d'ufficio, stante la sua rilevanza pubblicistica, in ogni stato e grado del processo, non può essere sollevata per la prima volta in cassazione, qualora essa implichi indagini di fatto sulle concrete scansioni temporali del procedimento amministrativo contenzioso, non indicate nel ricorso con la necessaria precisazione di date e non documentate nel precedente corso del processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2001, n. 3947
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3947
    Data del deposito : 20 marzo 2001

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