Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/10/2001, n. 45101
CASS
Sentenza 31 ottobre 2001

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge regionale della Campania 13 dicembre 1985 n. 54, che detta norme transitorie per la prosecuzione dell'attività estrattiva nelle cave situate in zone soggette a vincoli paesaggistici o ambientali, sia in relazione all'art. 25, comma secondo, Cost., perché tale disposizione non depenalizza, neanche indirettamente, fatti di reato previsti dagli artt. 20, lett. a), legge 28 febbraio 1985 n. 47 o 1-sexies d.l. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, e pertanto non sottrae allo Stato il monopolio della legislazione penale, sia in relazione all'art. 9, comma secondo, Cost., giacché essa si fa propriamente carico di attribuire all'autorità regionale il controllo sul rispetto ambientale anche per le cave già in atto, sia in relazione all'art. 3 Cost., in considerazione del differente trattamento della prosecuzione di attività cavatorie già in essere e dell'apertura di nuove cave, posta la diversità delle due situazioni accennate. (V. Corte cost., 11 marzo 1993 n. 79, Corte cost., 22 ottobre 1996 n. 355).

In tema di coltivazione di cave nell'ambito della regione Campania, dopo l'entrata in vigore della legge regionale 13 dicembre 1985 n. 54, come modificata dalla legge 13 aprile 1995 n. 17, che ne ha subordinato la prosecuzione alla presentazione di apposita domanda documentata nel termine di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, qualora l'esercizio continui senza che sia presentata tempestiva domanda di prosecuzione o dopo il diniego dell'autorizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità regionale, è configurabile il reato di cui all'art. 20, lett. a), legge 28 febbraio 1985 n. 47, se la cava risulti in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, o il reato di cui all'art. 1-sexies del d.l. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, se la cava risulti in contrasto con i vincoli esistenti nella zona.

In tema di coltivazione di cave nel territorio della regione Campania, dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 13 dicembre 1985 n. 54, come modificata dalla legge 13 aprile 1995 n. 17 - che ha dettato una nuova disciplina in materia, anche con disposizioni di carattere transitorio - ne è legittima la continuazione di quelle - ancorché ubicate in zone non espressamente indicate dagli strumenti urbanistici o soggette a vincolo - già regolarmente esercitate prima di tale data, purché il soggetto interessato abbia presentato, nei sei mesi da quest'ultima, domanda documentata di prosecuzione all'autorità regionale competente e finché la medesima autorità non abbia negato l'autorizzazione all'attività estrattiva ritenuta contrastante con i vincoli urbanistici, paesaggistici, idrogeologici o archeologici derivanti da altre leggi, nazionali o regionali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/10/2001, n. 45101
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45101
    Data del deposito : 31 ottobre 2001

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