Sentenza 13 luglio 2020
Massime • 1
In tema di liberazione anticipata, anche il comportamento del condannato, posto in essere dopo il ritorno in libertà, può giustificarne retroattivamente il diniego, quando venga considerato quale espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione. (Fattispecie relativa al rigetto del beneficio in considerazione delle plurime condanne riportate dall'interessato successivamente alla rimessione in libertà).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2020, n. 4020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4020 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2020 |
Testo completo
04020-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - Sent. n. sez. 1648/2020 ANGELA TARDIO CC 13/07/2020 MICHELE BIANCHI R.G.N. 12381/2020 ROSA ANNA SARACENO - Relatore - TERESA LIUNI PALMA TALERICO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO EP IO LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/07/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
'sentite le conclusioni del PGlette/sentite M Lette le richieste del Procuratore generale, dott. Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo proposto da EP IO UE SA avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Livorno, in data 13 marzo 2018, con la quale gli era stato negato il beneficio della liberazione anticipata per il periodo dal 4.12.2007 al 20.8.2014, beneficio viceversa accordato per il periodo dal 23.11.2016 al 23.11.2017. Il primo periodo era stato sofferto in custodia cautelare per i reati di cui agli artt. 416 bis, 628 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/1990, 7 I. n. 203/1991, commessi dal giugno 2002 al gennaio 2004, per i quali il SA era stato poi condannato con sentenza della Corte di appello di Catania del 6.10.2015, irrevocabile 1'8.6.2017; il secondo periodo era stato sofferto in espiazione della pena di anni otto, mesi nove giorni sette di reclusione, portata dal provvedimento di cumulo del 22.6.2017 e con decorrenza dal 23.11.2016. Rimesso in libertà il 21.8.2014 SA aveva commesso, il 25.10.2014, il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011 e aveva reiterato lo stesso tipo di reato, sistematicamente violando le prescrizioni della misura di prevenzione cui era sottoposto, in data 25.7.2015 e 18.4.2016, fatti per i quali aveva riportato condanne confluite nel provvedimento di cumulo in esecuzione. Secondo i giudici di sorveglianza, la commissione di un reato, poi reiterato, a distanza di appena due mesi dal ritorno in libertà e dopo circa sette anni di carcerazione subita in custodia cautelare, doveva essere considerata sintomo rilevante della mancata partecipazione del SA all'opera di rieducazione e, quindi, rappresentava un elemento ostativo alla concessione del beneficio.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, con rituale ministero difensivo, chiedendone l'annullamento per violazione di legge in relazione all'art. 54 ord. pen. e per vizio di motivazione. Il ricorrente richiama il principio di semestralizzazione nella valutazione dell'istanza di liberazione anticipata, principio di cui l'ordinanza impugnata non avrebbe fatto corretta applicazione. Se è vero, infatti, che la valutazione negativa può essere estesa anche ai semestri contigui all'epoca di realizzazione dell'episodio stigmatizzato, tale estensione è possibile solo per accadimenti di speciale gravità, della cui portata negativa il giudice deve dar conto con M 2 adeguata motivazione. Nel caso in esame non solo il Tribunale aveva completamento pretermesso ogni valutazione dei fatti-reato, mancando di esaminare le ragioni che avevano condotto il ricorrente a violare le prescrizioni della misura della sorveglianza speciale, ma aveva immotivatamente fatto retroagire la loro valenza negativa sull'intero periodo sofferto in detenzione cautelare, senza un esame del percorso riabilitativo dell'istante e senza chiarire perché gli illeciti successivamente commessi costituissero espressione della mancata partecipazione all'opera di rieducazione. La decisione, inoltre, presentava anche un profilo di contraddittorietà intrinseca per avere inspiegabilmente concesso la liberazione anticipata per i semestri successivi e temporalmente assai più contigui agli illeciti considerati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il ricorso è quanto meno infondato.
2. Costituisce arresto consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale quando, dopo la custodia cautelare, il soggetto in stato di libertà abbia continuato a delinquere, il giudizio sui comportamenti tenuti in ambiente extramurario non può essere pretermesso, ma deve necessariamente entrare a far parte della valutazione complessiva della condotta del soggetto, a nulla rilevando l'assenza di illeciti disciplinari durante il periodo di detenzione, posto che, per godere della liberazione anticipata, il richiedente deve dare prova di reale, e non meramente formale, partecipazione all'opera di rieducazione intrapresa nei suoi confronti (Sez. 1, n. 853 del 16/02/1994, Albrizio, Rv. 197004; Sez. 1, n. 2785 del 08/05/1995, Cavalera, Rv. 202097; Sez. 1, n. 18012 del 20/03/2004, Prandin, Rv. 227977; Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, dep. 2013, Troisi, Rv. 255430; Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256694). E anche nel corso del periodo trascorso in stato di custodia cautelare sono offerti all'imputato "interventi diretti a sostenere i suoi interessi umani, culturali e professionali" ( art. 1, comma 1, D.P.R. n. 230 del 2000) e, quindi, il comportamento dal medesimo tenuto dopo il ritorno in libertà giustifica retroattivamente il diniego della liberazione anticipata, quando sia espressione del suo rifiuto di risocializzazione.
3. A tali condivisi principi si è attenuto il provvedimento impugnato e, quindi, non sussiste la denunziata violazione di legge, ma neppure ricorre il denunziato vizio della motivazione. Con valutazione di merito sorretta da adeguata ancorché sintetica giustificazione, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il reclamante, appena ritornato in libertà, quasi a ridosso della cessazione della custodia cautelare, aveva commesso il reato di inosservanza 3 degli obblighi della misura di prevenzione cui era sottoposto e che aveva realizzato identiche violazioni anche successivamente, fatti tutti per i quali era intervenuto accertamento definitivo della responsabilità penale. Ha, quindi, legittimante valutato le ripetute ricadute nel reato quali espressione del sostanziale rifiuto, da parte del ricorrente, della risocializzazione, cui le attività di trattamento sono preordinate, nonché dimostrative dell'insuccesso della partecipazione all'opera di rieducazione, che costituisce il presupposto della fiducia accordata mediante la concessione della liberazione anticipata. È appena il caso di aggiungere che nessun profilo di contraddittorietà inficia il provvedimento per avere, viceversa, accordato il beneficio per i semestri successivi alla consumazione dei reati, in quanto la commissione di reati in un periodo antecedente e fuori del regime di detenzione in carcere non offre alcun elemento utile ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all'opera rieducativa successivamente sperimentata (Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072).
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato e al rigetto segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosanna Saracenb Angela Tardio Loserve force Angels Paris DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 2 FEB 2021 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA 4