Sentenza 5 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2001, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 1 6 3 8 / 0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 14815/98 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere - Cron. 3397 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere Ud. 27/11/00 Dott. Aldo DE MATTEIS CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE S ENTENZA per diritti L. 5 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE LE IU, IE ND, PA MA, ET OM, RA GA, PA GILDA, LIRE 00 CANCELLERIA elettivamente domiciliati in ROMA VIA IU MARCORA 20, presso il PATRONATO ACLI, rappresentati e difesi dall'avvocato PETTI GIAMPAOLO, giusta delega in atti;
3350 - ricorrenti
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, . 2000 presso lAvvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 4873 -1- CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 741/97 del Tribunale di VITERBO, depositata il 30/08/97 R.G.N. 667/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/00 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato PETTI;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 1 14815/98 Svolgimento del processo Gli attuali ricorrenti, tutti titolari di pensione di riversibilità INPS inferiore al minimo e con decorrenza successiva all'entrata in vigore dell'art. 6 della legge n. 638 del 1983, con ricorso al Pretore di Viterbo chiedevano che venisse accertato il diritto alla riliquidazione della pensione ex art. 22 legge n. 903 del 1965, così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 1993. L'INPS si costituiva ed eccepiva la decadenza dall'azione per decorso del termine di cui all'art. 4 della legge 438 del 1992. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande. Il Pretore accoglieva la richiesta dei ricorrenti, condannando 1'INPS alla riliquidazione delle pensioni. Proponeva appello l'Istituto chiedendo l'integrale riforma D.As. della decisione pretorile. All'udienza di discussione l'INPS eccepiva la nullità della procura conferita dai ricorrenti nel giudizio di primo grado perché redatta su foglio separato. Il Tribunale di Viterbo, con sentenza del 13.3.1997, rilevato che la procura conferita dagli appellati in sede di ricorso al Pretore risultava redatta su fogli separati (uno per ogni ricorrente) spillati al ricorso, dichiarava la nullità del mandato difensivo allegato al ricorso di primo grado e conseguentemente la nullità dell'intero giudizio di primo grado. Avverso detta sentenza i pensionati hanno proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. L'INPS si è costituito depositando procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 83 c.p.c., come modificato dalla legge 27 maggio 1997 n. 141, i ricorrenti rilevano che l'art. 1 della legge suddetta ha eliminato qualsiasi incertezza circa le caratteristiche necessarie per considerare come facente corpo unico col ricorso il foglio separato contenête la procura alla lite nel giudizio di merito, disponendo che la procura rilasciata su foglio separato, che sia però congiunto materialmente al ricorso, deve essere considerata apposta in calce al ricorso stesso. Il ricorso è fondato. Dopo l'udienza di discussione, in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, è entrata in vigore la legge 27 maggio 1997 n. 141, che, all'art. 1, ha aggiunto al terzo comma dell'art. 83 c.p.c. il seguente periodo: "La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si D.Ag. riferisce". A seguito di tale innovazione, questa Corte ha ripetutamente affermato che deve riconoscersi la validità della procura "ad litem" rilasciata dalla parte su uno o più fogli separati, tutti uniti alla domanda giudiziale per mezzo di punti metallici, sebbene non contengano alcuna porzione di quest'atto e non rechino alcun riferimento riguardo al soggetto nei cui confronti viene proposto il gravame (cfr. tra le tante Cass. n. 8347 del 1997, Cass. n. 5569 del 1997, Sez. Un. n. 2642 del 1998, Cass. n. 8301 del 2000, Cass. n. 7763 del 2000). Va altresì rilevato che l'art. 2 della legge n. 141 del 1997 ha espressamente stabilito che "la disposizione di cui all'art. 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge". Alla stregua del chiaro dettato normativo, si rivelano dunque del tutto fondate le censure mosse dai ricorrenti alla sentenza del Tribunale. Per tutte le considerazioni sopra svolte, la sentenza impugnata, che non ha potuto tener conto delle norme sopravvenute, deve essere cassata 3 e la causa rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma il 27 novembre 2000 Il Presidente Vincenzo Trekre Il Cons. estensore Фотал обратіла Pille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, -5 FEB. 2001 IL LABORATORE DI CANCELLERIA 3 I 0 A 1 3 D S 5 . S , T A O . R T L N , L A ' A O L S 3 B L E 7 I E P - D S D 8 I - I 1 A N S T 1 G N S O E O E S P A G I D M A G I E E , O A L T O D T R I A E T R T L S I I L N D G E E E S D O R E