Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2005, n. 5493
CASS
Sentenza 22 novembre 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di bancarotta fraudolenta, assume la qualità di imprenditore commerciale ed è perciò soggetta a fallimento la società nel cui statuto sia previsto in modo espresso l'esercizio di un'attività commerciale riconducibile a quelle indicate dall'art. 2195 cod. civ., indipendentemente dall'effettivo svolgimento di essa, che invece rileva per l'imprenditore individuale. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della esclusione della qualità di società commerciale in capo ad una società cooperativa a r.l., il fatto che la prestazione di servizi menzionata nell'atto costitutivo non fosse stata in concreto esercitata, avendo, invece, la soc. cooperativa solo realizzato progetti di pubblica utilità ai sensi dell'art. 23 L. n. 67 del 1988).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2005, n. 5493
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5493
    Data del deposito : 22 novembre 2005

    Testo completo