Sentenza 22 novembre 2005
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, assume la qualità di imprenditore commerciale ed è perciò soggetta a fallimento la società nel cui statuto sia previsto in modo espresso l'esercizio di un'attività commerciale riconducibile a quelle indicate dall'art. 2195 cod. civ., indipendentemente dall'effettivo svolgimento di essa, che invece rileva per l'imprenditore individuale. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della esclusione della qualità di società commerciale in capo ad una società cooperativa a r.l., il fatto che la prestazione di servizi menzionata nell'atto costitutivo non fosse stata in concreto esercitata, avendo, invece, la soc. cooperativa solo realizzato progetti di pubblica utilità ai sensi dell'art. 23 L. n. 67 del 1988).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2005, n. 5493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5493 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 22/11/2005
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 2237
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 37218/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
La RO OM, n. il 21.12.1947 a Raffadali;
avverso la sentenza pronunciata in data 23.2.2004 dalla Corte d'Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Salzano Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito per l'imputato ricorrente l'avvocato Mascolo Salvatore, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Palermo confermava la sentenza pronunciata il 12.5.2003 dal Tribunale di Agrigento, che aveva condannato OM La RO, in concorso di attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva ed esclusa la circostanza aggravante della L. Fall. art. 219, alla pena di due anni di reclusione, oltre pene accessorie, per il reato di cui alla L. Fall. art. 223, in relazione alla L. Fall. art. 216, comma 1, nn. 1 e 2,
per avere, quale presidente della società cooperativa La Giada s.r.l., fallita il 10.2.2000 e al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, tenuto i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e della movimentazione degli affari, non depositando i bilanci relativi agli esercizi 1997 - 1999, nonché sottraendo i libri e le altre scritture contabili.
Ha proposto ricorso l'imputato lamentando la violazione della L. n. 67 del 1988, art. 23 e artt. 2511, 2195 e 2540 c.c., nonché della L.
Fall. artt. 216 e 223.
Ad avviso del ricorrente la Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la qualità di imprenditore commerciale della società cooperativa fallita, dichiarando di, "condividere" sul punto le argomentazioni della sentenza fallimento, sulla sola base del fatto che nell'atto costitutivo figurava quale attività sociale la prestazione di servizi, pur dando per ammesso che in realtà la cooperativa aveva svolto attività di realizzazione dei progetti di pubblica utilità di cui alla L. n. 67 del 1988, art. 23 e successive modifiche, gestendo i finanziamenti a tale scopo erogati dagli Uffici provinciali del lavoro della Regione Sicilia a norma del D.M. 27 giugno 1988, artt. 2 e 7, pubb. in G.U. del 28.9.1988, n. 228, S.G.,
in base alla predetta legge, art. 23, comma 7, (finanziamenti da impiegare per l'80% nel pagamento dei giovani impiegati nei progetti e per il restante 20% destinati al rimborso delle spese della cooperativa). Sicché, non avendo ne' potendo avere la cooperativa altro scopo che quello del perseguimento delle finalità previste dal legislatore nell'ambito delle politiche sociali e delle misure straordinarie contro la disoccupazione fissate dalla normativa richiamata, doveva ritenersi esclusa ogni possibilità di utile e, conseguentemente, ogni finalità speculativa, o di lucro, della sua attività.
La circostanza che i progetti di pubblica utilità si estrinsecassero nella erogazione di servizi quali l'assistenza agli anziani o ad altri soggetti svantaggiati, non poteva perciò ritenersi sufficiente a trasformare in attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c., assoggettando a fallimento la Cooperativa, l'attività di pubblica utilità esercitata in forma mutualistica, in forza di progetti redatti in conformità alle disposizioni degli organi competenti, nei settori espressamente previsti, da giovani ad essi ammessi dai competenti uffici del lavoro, sulla base di una normativa la quale prevedeva che gli stessi beni strumentali acquistati dalla cooperativa suscettibili di rimborso dovevano, alla fine del progetto, essere rimessi agli enti proponenti (circolare del 24.4.1990 n. 132 dell'Assessore regionale del lavoro e della previdenza sociale della Regione Sicilia).
DIRITTO
Il ricorso, con il quale si contesta esclusivamente che la società della quale era presidente il ricorrente potesse qualificarsi imprenditore commerciale ed essere per l'effetto dichiarata fallita, è infondato.
Correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto infatti l'assoggettabilità a fallimento della cooperativa a r.l. La Giada, condividendo la sentenza 10.2.2000 dichiarativa del fallimento, sul presupposto che la prestazione di servizi prevista nell'atto costitutivo quale attività della fallita costituiva "attività commerciale ex art. 2195 c.c.". Secondo quanto più volte ricordato da questa Corte, con riferimento alla normativa all'epoca vigente, sia l'art. 2308 c.c., in tema di s.n.c, sia l'art. 2323 c.c. (che a quello rinvia) per le s.a.s., sia l'art. 2448 c.c. dettato per le s.p.a. ma applicabile (ex artt. 2464, 2497 e 2539 c.c.) anche alle s.a. per azioni, alle s.r.l. e alle società cooperative, convergono nel collegare la possibilità del fallimento di dette società all'unico presupposto della previsione dell'esercizio di attività commerciale nel rispettivo atto costitutivo (art. 2448 cpv. c.c.: "se la società ha per oggetto") e non anche a quello del concreto esercizio di tale attività. Parallelamente alla L. Fall., art. 1, che esclude dal fallimento i piccoli imprenditori, stabilendo che in nessun caso possono considerarsi tali le società commerciali, ribadisce l'espressa volontà del legislatore di sottoporre sempre a fallimento dette società in caso di insolvenza.
Sicché, anche prescindendosi dalla questione se la società di capitali sia da qualificare in ogni caso società commerciale e sia perciò stesso sempre imprenditore assoggettabile a fallimento, assume certamente la qualità di imprenditore commerciale, ed è perciò comunque assoggettabile a fallimento, la società sorta, come nel caso in esame, con riferimento statutario espresso all'esercizio di una attività riconducibile al novero di quelle indicate dall'art. 2195 c.c., indipendentemente dall'effettivo esercizio di siffatta attività, in quanto la società acquista la qualità d'imprenditore commerciale dal momento della sua costituzione, e non già - come l'imprenditore individuale - dal concreto esercizio dell'attività medesima (Cass. civile, tra molte: Sez. 1^, Sentenza n. 9084 del 04/11/1994; Sez. 1^, Sentenza n. 8694 del 26/06/2001, nonché, con riferimento anche alle società di persone, Sez. 1^, Sentenza n. 8849 del 28/04/2005). Peraltro, la stessa L. n. 67 del 1988, art. 23, prevedendo al comma 2 che le iniziative di utilità collettiva di cui al comma 1 "sono attuate da imprese anche cooperative", consente di escludere che la finalità esclusivamente mutualistica costituisca connotato imprescindibile per la realizzazione dei progetti disciplinati dalla normativa evocata dal ricorrente, mentre la condotta imputata a La RO, di avere reso impossibile, non depositando i bilanci dal 1997 al 1999 e sottraendo libri e scritture contabili, la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita, rende del tutto astratta (oltre che, come s'è detto, giuridicamente inconferente) l'affermazione che la fallita era deputata a svolgere soltanto attività mutualistica senza utili ne' finalità speculative.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2006