Sentenza 19 ottobre 2010
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Va annullata senza rinvio la sentenza del giudice d'appello che si sia erroneamente pronunciato sul gravame contro una sentenza inappellabile, con conseguente necessità di una pronuncia della Corte di cassazione sull'originario gravame, da qualificarsi come ricorso. (Nel caso di specie, gli imputati avevano proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla sola pena pecuniaria; la sentenza di secondo grado aveva riformato la sentenza di primo grado assolvendo gli imputati per uno dei due reati per i quali era intervenuta condanna; avverso la sentenza di secondo grado avevano proposto ricorso per cassazione gli stessi imputati. La S.C. ha rilevato che, con l'annullamento senza rinvio della sentenza di secondo grado, gli imputati hanno visto peggiorare la propria posizione, pur avendo essi soli - e non il Pubblico Ministero - proposto ricorso per cassazione; la Corte ha, tuttavia, escluso la ravvisabilità, nel caso di specie, di una violazione del divieto di "reformatio in peius").
Non sussiste violazione del divieto di "reformatio in peius" qualora, proposto appello da parte dell'imputato avverso sentenza di primo grado inappellabile ed intervenuta sentenza di secondo grado di accoglimento parziale dell'appello (nella specie, con assoluzione per uno dei due reati per i quali era intervenuta condanna), la Corte di cassazione, investita del ricorso proposto dal solo imputato, annulli senza rinvio la sentenza di secondo grado e si pronunci sull'originario gravame qualificandolo come ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/10/2010, n. 43358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43358 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2010 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento