Sentenza 28 settembre 2000
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, ai sensi dell'art. 368 cod. proc. pen., il pubblico ministero che non intenda accogliere le istanze degli interessati deve trasmetterle al giudice per le indagini preliminari affinché valuti l'opportunità di acquisire una prova che il comportamento del pubblico ministero potrebbe far disperdere, con eventuale pregiudizio anche per la persona sottoposta alle indagini; è pertanto abnorme, in quanto suscettibile di creare una stasi nell'adozione dell'atto in questione, il comportamento del gip che, pur avendo ritenuto necessario acquisire attraverso il sequestro probatorio la documentazione sollecitata, restituisca gli atti al pubblico ministero perché proceda in tal senso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2000, n. 4395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4395 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIOLETTI GIOVANNI Presidente del 28/09/2000
1. Dott. BATTISTI MARIANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BOGNANNI SALVATORE " N. 4395
3. Dott. ROMIS VINCENZO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI LUISA " N. 020536/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) ND UN N. IL 02/07/1954
avverso ORDINANZA del 28/04/2000
GIP TRIBUNALE di CAMPOBASSO
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BIANCHI LUISA sentite le conclusioni del P.G. Dr. Bruno Ranieri che ha chiesto l'annullamento s. rinvio e la trasmissione degli atti al giudice di campobasso.
Udito il difensore Avv.to Falcolini per l'imputato che ha chiesto l'annullamento del provvedimento
Motivi della decisione
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Campobasso ricorre per la cassazione dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, giudicando sull'istanza di sequestro probatorio di documentazione sanitaria presentata dalla persona offesa e ritenendone necessaria l'acquisizione, disponeva che si procedesse in tal senso, restituendo gli atti all'ufficio del p.m. per l'esecuzione. Deduce, richiamando la disciplina di cui all'art. 368 cpp, l'abnormità del provvedimento in questione, e quindi la sua diretta impugnabilità, atteso che non è consentito al giudice delle indagini preliminari imporre al pubblico ministero la adozione di un decreto di sequestro probatorio di cui l'organo dell'accusa non condivide le ragioni.
Il ricorso è fondato.
Deve innanzitutto rilevarsi che il provvedimento in questione, in quanto suscettibile di creare una stasi nell'adozione dello specifico atto ritenuto invece necessario, stante l'eccepita incompetenza del pubblico ministero ad eseguirlo, può considerarsi abnorme e pertanto ricorribile in questa sede.
Ora, in tema di sequestro probatorio, occorre ricordare che l'art.368 cpp espressamente prevede che "Qualora nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero ritiene che non si debba disporre il sequestro richiesto dall'interessato, trasmette la richiesta con il suo parere al giudice per le indagini preliminari"; la ratio di tale disposizione è stata chiarita da questa Corte, a sezioni unite, con sentenza n. 4 del 26.4.90 ud., Serio m.u. 184625, secondo cui "Il disposto dell'art. 368 cod. proc. pen. che fa obbligo al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, di trasmettere al giudice per le indagini preliminari le richieste di sequestro, presentate dagli interessati, che non intende accogliere si riferisce esclusivamente alle richieste di sequestro probatorio ai sensi degli artt. 253 e 365 del codice di procedura penale, e non a quelle di sequestro preventivo, in quanto, solo in relazione al sequestro probatorio, il legislatore ha inteso rimettere al giudice per le indagini preliminari l'apprezzamento finale sulla prova che il comportamento del pubblico ministero potrebbe far disperdere con eventuale pregiudizio anche per la persona sottoposta alle indagini." Inoltre, secondo la disposizione generale dell'art. 328, il giudice delle indagini preliminari ha una competenza generale a provvedere sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato nei casi previsti dalla legge. Dalla complessiva articolazione del sistema, risulta dunque che spetta al giudice delle indagini preliminari provvedere direttamente alla adozione del provvedimento di sequestro probatorio sollecitato dalla persona offesa qualora, opinando diversamente dal pubblico ministero, lo ritenga necessario.
Nè all'interpretazione accolta può costituire ostacolo la necessità di provvedere contestualmente all'obbligo dell'informazione di garanzia, dal momento che a tale adempimento può darsi attuazione attraverso l'indicazione degli elementi propri della informazione in questione nel decreto stesso di sequestro, non diversamente da quanto avviene per il caso di sequestro preventivo, come è pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, sez. III, 4.5.94, Zaccaro m.u. 199727). Il provvedimento in, questione va dunque annullato, e gli atti vanno trasmessi al Gip presso il Tribunale di Campobasso per l'ulteriore corso.
P.T.M.
La Corte:
- Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Gip presso il Tribunale di Campobasso. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2000