Sentenza 9 gennaio 2002
Massime • 1
L'ente pubblico proprietario di una strada extraurbana ha l'obbligo di mantenere in buono stato di manutenzione anche la zona non asfaltata, posta a livello tra i margini della carreggiata stradale e i limiti della sede stradale - definita "banchina" dal previgente codice della strada (art. 2 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393)- perché, pur essendo essa normalmente destinata ai pedoni, in caso di necessità su di essa possono temporaneamente spostarsi i veicoli, per manovre di breve durata o di emergenza. Pertanto detto ente ha altresì l'obbligo di segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente alla medesima, pena, in caso contrario, la responsabilità in ordine ai danni derivatine.
Commentario • 1
- 1. Responsabilità civile della p.a. da manutenzione di strade pubblicheAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2002, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2002 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA 00203/02 IN NOME DEL POP IT CORTE SUPREM C Oggetto A M E SEZIONE TERZA CIVILE , Responsabilità civile da O manutenzione stradale: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: franamento di banchina Dott. Angelo R.G.N. 10783/99 GIULIANO Presidente Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere · - Cron. 321 FAVARADott. Ugo Consigliere Rep. 58 Dott. Francesco Rel. Consigliere TRIFONE - Dott. Antonio SEG Ud. 10/05/01 RETO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Richiesto copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE 1.55 PROVINCIA DI TORINO, in persona del suo Presidente per dig 9 GEN. 2002 pro tempore prof. Mercedes SS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato GUSTAVO ROMANELLI che la difende anche disgiuntamente all'avvocato LUISA Richiesta ornia BARTOLINI, giusta delega in atti;
dal Sig. GE 1.55 por diritt - 9 GEN. 2002 - ricorrente IL GA
contro
POMATTO IVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SCANDRIGLIA 7, presso lo studio dell'avvocato MARIA PIA BUCCARELLI, che la difende, giusta delega in atti;
2001 1.55 904 - -9 GEN. 2002 - controricorrente 1 y M avverso la sentenza n. 631/98 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione III Civile, emessa il 27/03/98 e depositata il 28/05/98 (R.G. 1538/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Gustavo ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 4 maggio 1988 Iva Pomatto conveniva in giudizio innanzi al tribunale la Provincia di Torino per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla autobotte di sua proprietà, che il giorno 13 marzo 1986, mentre percorreva aOrbassanola strada provinciale da Volvera, poco oltre un incrocio, a seguito del fra- namento di una banchina laterale, si era ribaltata sul lato destro. La Provincia convenuta contrastava la domanda, contestando il nesso di causalità diretto tra l'incidente e la situazione dei luoghi, assumendo che il veicolo si era ribaltato non a seguito del franamento della banchina, ma perché il conducente 2 ри procedeva a velocità particolarmente elevata ed aveva compiuto una manovra imprudente e pericolosa, oltrepassando il margine della carreggiata e rove- sciandosi nel prato. L'adito tribunale di Torino, con sentenza depo- sitata il 28 ottobre 1993, dichiarava la Provincia responsabile del sinistro e la condannava al risar- cimento dei danni, liquidati al valore attuale di lire 12.946.710 oltre interessi, nonché al pagamen- to delle spese processuali. Sulla impugnazione della Provincia la Corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 28 maggio 1998, in parziale accoglimento del gravame, riteneva la concorrente responsabilità in pari mi- sura delle parti in causa;
limitava la condanna dell'ente convenuto alla misura della metà dei dan- ni subiti dalla Pomatto, il cui importo, a carico della Provincia, determinava, in moneta rivalutata al momento della decisione, in lire 7.460.870, ol- tre interessi su tale somma dal fatto;
compensava in ragione della metà delle spese del doppio grado, ponendone la restante metà a carico dell'ente soc- combente. Il giudice di appello escludeva che l'incidente potesse essere attribuito esclusivamente alla con- 3 dotta colposa del guidatore dell'autobotte, dato che la stessa appellante non contestava che esso era stato cagionato da una manovra di emergenza al fine di evitare lo scontro con altro mezzo prove- niente in senso inverso;
considerava che la strada non comportava limitazioni alla sua percorribilità da parte di mezzi di grosse dimensioni e che, nel tratto in cui l'incidente si era verificato, per la prevedibileridotta carreggiata era facilmente l'attuazione di manovre di emergenza da parte di autoveicoli pesanti, con conseguente invasione del- la banchina laterale ed altrettanto prevedibile ttuazione di manovre di emergenza da parte di зии pesanti, con conseguente invasione del.utove la banchina laterale ed altrettanto provedibile smottamento della sede stradale, specie nella sta- gione piovosa;
riteneva che nel suddetto tratto di strada in curva si nascondeva una vera e propria insidia, la quale comportava per l'ente proprieta- rio lo stretto obbligo d'indicarne la presenza con apposita segnaletica verticale;
ravvisava nel man- cato assolvimento di detto obbligo un comportamento omissivo colposo della Provincia. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, illustrato da successiva memoria, la Pro- 4 fou vincia di Torino, che affida la impugnazione a due mezzi di doglianza, cui resiste con controricorso Iva Pomatto. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso deducendo la vio- - lazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2 del D.P.R. 15.6.1959, n. 393,e e 2043 cod.civ. nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria moti- vazione su punti decisivi della controversia - la Pro- vincia di Torino, premesso che la sua responsabilità era stata affermata sul presupposto della omessa segna- lazione del pericolo occulto costituito dal possibile franamento della banchina, assume che il giudice di me- rito avrebbe considerato che non lo smottamento non aveva interessato il margine del fondo asfaltato della strada, ma il cd. ciglio erboso, non compreso nella banchina, con questa non confondibile e in ordine al quale non sussistono obblighi di manutenzione dell'ente proprietario. La censura, nel suo complesso, non è fondata. A norma dell'art. 2 del previgente Codice della - disposizione nella specie applicabile strada del 1959 - per banchina con riferimento al momento del sinistro laterale deve intendersi quella parte marginale della strada extraurbana compresa tra il bordo della carreg- 5 зги giata ed il limite della sede stradale. Essa normalmente è destinata ai pedoni ed è inter- detta al traffico dei veicoli, che sulla stessa possono effettuare soltanto la sosta di emergenza. Tale suo uso normale, mentre comporta il divieto per i veicoli di percorrere con marcia regolare la banchina laterale, non esclude che, in via occasionale e temporanea, sia consentito lo spostamento su detta striscia di terreno a livello quando le esigenze del traffico lo richieda- no. In particolare, l'occupazione momentanea della ban- china deve considerarsi permessa, in presenza di una sufficientemente larga, non solo nelcarreggiata non caso di incrocio con altri veicoli provenienti in senso inverso, ma in ogni altro caso di necessità, come quan- do portarsi su di essa diventi indispensabile per evi- tare uno scontro. Conseguentemente la utilizzabilità, sia pure ecce- zionale, della banchina per le manovre saltuarie di breve durata o di emergenza, ponendo le medesime esi- genze di sicurezza e di prevenzione che valgono per la carreggiata, impone all'ente proprietario della strada aperta al transito analoghi obblighi di manutenzione, in modo da evitare agli utenti ogni pericolo di cedi- mento di essa ed ogni altra situazione di insidia, da cui possa derivare un danno imputabile (da ultimo: 6 fur Cass. n. 1707/97; Cass. n. 453393).4533/93). Essendo, invece, estraneo alla sede stradale, il ciglio erboso, eventualmente esistente oltre la banchi- na, non è compreso negli obblighi di manutenzione e di segnalazione, per cui, secondo quanto questo giudice di legittimità ha già precisato (Cass., n. 4533/93), l'ente proprietario della strada non risponde dei danni derivati a colui che imprudentemente lo abbia invaso. Inoltre, come pure questa Corte ha implicitamente stabilito (Cass., n. 678/79), la nozione che la norma dell'art. 2 del previgente codice della strada fornisce del concetto di banchina, non implica affatto che "la parte marginale extraurbana della strada normalmente riservata ai pedoni” debba, per l'intera superficie del tratto contiguo alla carreggiata, essere pavimentata in asfalto. Invero, la banchina comprende l'area compresa tra il bordo della carreggiata ed il limite della sede stradale, anche nella parte non asfaltata, siccome è dato ricavare "a contrario” dall'art. 1 del regolamento del suddetto Codice della strada del 1959, che consente la sosta dei veicoli solo sulla parte asfaltata della banchina. Sulla scorta dei principi di cui innanzi, la impu- gnata sentenza si sottrae alle doglianze, di cui al primo motivo del ricorso, giacché il giudice di merito 7 зи non ha affatto affermato che sussista un obbligo della Provincia di manutenzione anche del ciglio erboso estraneo alla sede stradale, ma ha tenuto conto esatta- mente della circostanza che il transito necessitato dell'autobotte era avvenuto, nei limiti della medesima sede stradale, sulla banchina a margine della carreggia- ta, avendo accertato, secondo valutazione in fatto non sindacabile in cassazione, che la sede stradale andava • sino al margine individuato dai segnalimiti stradal , collocati verso il centro del tratto pianeggiante del ciglio erboso, sicché la banchina era costituita da semplice terreno non battuto, ad esclusione della strettissima striscia contigua al bordo del manto asfaltato della carreggiata. A riguardo, inoltre, la Corte torinese ha an- che evidenziato che la individuazione della banchi- na nei termini suddetti trovava a suo sostegno an- che l'argomento letterale della norma del 7° comma dell'art. 94 del regolamento del C.d.S. del 1959, secondo cui i segnalimiti stradali debbono essere collocati al limite esterno della banchina. -Con il secondo motivo della impugnazione de- ducendo la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - la Provincia ricorrente assume che la Corte ter- 8 зи ritoriale avrebbe omesso di considerare, al fine di escludere la responsabilità di essa ricorrente, che il margine della carreggiata era indicato dai se- gnalimiti stradali, oltre i quali l'utente non po- teva attendersi una idoneità del terreno a soppor- tare il peso dei veicoli, per cui avrebbe dovuto, perciò, escludere che l'evento dannoso fosse da porre quale conseguenza di una insidiosa situazione di pericolo non segnalata. Anche detto motivo non è fondato, poiché, una volta ravvisato nella omissione di idonea segnala- zione del pericolo di cedimento della banchina il comportamento illegittimo della Provincia e una volta accertato che la banchina aveva ceduto per effetto del transito su di essa dell'autobotte, non - i sud-si vede come né il ricorrente lo spiega detti segnalimiti, oltre la funzione propria di de- limitazione della sede stradale, potessero anche costituire la indicazione univoca del pericolo non altrimenti segnalato. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare intera- mente tra le parti le spese del giudizio di cassa- zione. P.T.M. jur La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Roma, 10 maggio 2001 Presidente Il Consigliere est. Ape Mailin Burm IL CANCELLIERE C1 Gina Casoll Depositata in Cancelleria 9.1.02 IL CANCELLIERE C1 Gina Gasoli 109T129,11 145ST 30,99 CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia TOT. 160,10 Si attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2 il 11.1.2012 Serie 4 al n. 1937 versate € 172,10 806т 12,00 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 177,10 1 10 0