Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2002, n. 203
CASS
Sentenza 9 gennaio 2002

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Massime1

L'ente pubblico proprietario di una strada extraurbana ha l'obbligo di mantenere in buono stato di manutenzione anche la zona non asfaltata, posta a livello tra i margini della carreggiata stradale e i limiti della sede stradale - definita "banchina" dal previgente codice della strada (art. 2 del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393)- perché, pur essendo essa normalmente destinata ai pedoni, in caso di necessità su di essa possono temporaneamente spostarsi i veicoli, per manovre di breve durata o di emergenza. Pertanto detto ente ha altresì l'obbligo di segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente alla medesima, pena, in caso contrario, la responsabilità in ordine ai danni derivatine.

Commentario1

  • 1Responsabilità civile della p.a. da manutenzione di strade pubblicheAccesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2002, n. 203
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 203
Data del deposito : 9 gennaio 2002

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