Sentenza 8 luglio 2010
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 10-bis D.Lgs. n. 286 del 1998 - ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - lo straniero che, già condannato con sentenza irrevocabile per il reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore, permanga illegalmente nel territorio dello Stato oltre la data di entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, che ha introdotto la disposizione incriminatrice dell'ingresso e soggiorno illegale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/2010, n. 34246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34246 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2010 |
Testo completo
34246 / 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 08/07/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. UMBERTO GIORDANO Presidentc -
- Consigliere - 705/2010- N.
Dott. TITO GARRIBBA REGISTRO GENERALE- Consigliere - UMBERTO ZAMPETTI Dott. N. 8294/2010
Rel. Consigliere - FRANCESCO IA IO ON Dott.
Dott. PAOLA PIRACCINI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nei confronti di:
1) EL OU OU N. IL 30/08/1975 * C/ avverso la sentenza n. 42/2009 GIUDICE DI PACE di VEROLANUOVA, del
18/01/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. che ha concluso per ferigi Riell FRANCESCO IA IO ON
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
C'em nelement on rinviodelle sentence іспредново
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
Il Giudice di Pace di Verolanuova, con sentenza pronunciata in data 18 gennaio 2010, dichiarava l'improcedibilita dell'azione penale a carico di El KA UC, imputato del reato di cui all'art. 10 bis d. Lgs. 286/1998, introdotto dall'art. 1, co. 16 lett. a),
L. 15 luglio 2009, n. 94, perché si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione della disciplina in materia di immigrazione.
A sostegno della decisione il giudice a quo osservava che l'imputato risultava già condannato con sentenza in data 26 maggio 2008, ormai irrevocabile, del Tribunale di Brescia per il reato di cui all'art. 14 co.
5-ter D. Lgs. 286/1998, di portata più ampia di quello in esame dei guisa che, nella fattispecie, trovava applicazione il principio del "ne bis in idem" di cui all'art. 649
c.p.p., perché ricompreso nel reato giudicato l'ipotesi di cui all'art. 10-bis contestata all'imputato.
Si duole di tale decisione il Procuratore della Repubblica di
Brescia, che ricorre per cassazione chiedendone l'annullamento sul rilievo che la stessa sarebbe inficiata da violazione di legge (artt.
10 bis d.lgs. 286/1998 e 649 c.p.p.) e illogicità della motivazione. Deduce in particolare il procuratore ricorrente che il giudicato penale riferibile alla condotta di cui all'art. 14 co.
5-ter D. Lgs. 286/1998, può tutt'al più ricomprendere la condotta di cui all'art. 10 bis della stessa legge fino alla pronuncia della sentenza, ma non certamente successivamente ad essa, acquistando la condotta contestata in tale tempo successivo una sua autonomia fattuale e giuridica.
Il ricorso è fondato.
Ed invero questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'ingresso ed il soggiorno illegale nel territorio dello Stato è punibile a norma dell'art. 10-bis d. lgs. 25.7.1998, n. 286, inserito con L. 15.7.2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, qualora prima dell'entrata in vigore della normativa che ha introdotto la nuova fattispecie di reato, lo straniero abbia riportato condanna irrevocabile per il reato di cui all'art. 14, co.
5-ter d. lgs. detto e successivamente abbia continuato a trattenersi in Italia (Cass., Sez. I, 7 aprile 2010, n.
322).
Con la medesima pronuncia il giudice di legittimità ha chiarito che l'ingresso e la permanenza nel nostro Paese antecedenti l'entrata in vigore della L. 95/2009 non sono punibili a norma dell'art. 25, comma 2, della Cost. e dell'art. 2 c.p., mentre l'illegale soggiorno in Italia integra il reato di cui all'art. 10-bis detto qualora la condotta si protragga oltre 1'8.8.2009, data di entrata in vigore della nuova disciplina incriminatrice. Nel caso di specie opportunamente il procuratore ricorrente distingue la condotta giudicata dal Tribunale di Brescia, estranea alla fattispecie in esame dappoichè all'epoca, il 26 maggio 2008, penalmente irrilevante per il nostro ordinamento, e quella sottoposta al vaglio del giudice a quo, successiva all'8 agosto 2009 e da quell'epoca penalmente sanzionata, con la conseguenza giuridica e processuale che irritualmente ha invocato il giudice territoriale nella sua motivazione di improcedibilità il principio di cui all'art. 649 c.p.p., giacchè mai giudicata dopo l'8.8.2009 da detto giudice la condotta posta a carico dell'imputato.
In conclusione la sentenza va cassata con rinvio al Giudice di Pace di Verolanuova per nuovo giudizio che tenga conto dei principi dinanzi affermati.
P. T. M.
la Corte, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Verolanuova.
Così deciso in Roma, addì 8 luglio 2010
Il cons. est. Il Presidente
M uiden n fourt
DEPOSITATA
ENCANCELLERIA
2 3 SET. 2010
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