Sentenza 22 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2001, n. 4100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4100 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
E BLICA ITALIANA IN NOME DEL0 41 00/01 N EPUBB O I A Z L A L R E " T D 7 S I 1 9 3 G . . E RTE SUPREMA DI CASSAZIONE T L N R R A 7 A ' 6 D 9 L 1 L SEZIONE PRIMA CIVILE - E E 5 T - D N 3 I E S E S osta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N G E " E G S E L I Presidente R.G.N.10622/99 Dott. Giovanni VERUCCI A Dott. Mario Consigliere ADAMO Consigliere Cron.8782 FELICETTI Dott. Francesco Cons. Rel. Rep. Dott. IG MACIOCE Ud. 14/12/00 Consigliere Dott. Stefano BENINI а ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Prefettura di NOVARA in persona del Prefetto in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge
- ricorrente -
contro
ON IG n.q. di legale rapp.te della s.r.l. BO IG & c. -intimato- avverso la sentenza dei ET di Novara n. 123 dell' 1.4.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.12.00 dal Relatore Cons. IG Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2416 1 2000 Con verbale del 30.11.96 la Polstrada di Novara contestava a BO IG n.q. la violazione dell'art. 142 CdS commessa il 24.8.96 per avere ecceduto il limite di velocità imposto nel tratto viario indicato e come rilevato dall'apparecchiatura "autovelox". Proposto dal BO ricorso al Prefetto, era adottata ordinanza 10.11.97 con la quale il Prefetto di Novara ingiungeva il pagamento della s.a. di lire 445.800 a carico del predetto quale legale rap.te della s.r.l. BO IG & c. Con ricorso 15.12.97 il BO, nella predetta qualità, adiva il ET di Novara in opposizione all'o.i. e, comparso funzionario delegato dal Prefetto di Novara, istruita la causa, il Giudicante con sentenza 1.4.98 accoglieva l'opposizione annullando l'opposta ordinanza ingiunzione. Nella motivazione della sentenza il ET affermava: che il Codice imponeva la contestazione immediata dell'infrazione alle norme sui limiti di velocità, dal difetto di tal contestazione derivando quindi la nullità della sanzione irrogata;
che l'impossibilità di procedere a detta immediata contestazione - una volta rilevato l'eccesso di velocità a mezzo autovelox - doveva essere necessariamente oggettiva o tecnica;
che non era certo ragione di impossibilità l'organizzazione del servizio di polizia stradale in termini di indisponibilità di una seconda pattuglia a valle che, rilevata l'infrazione da pattuglia a monte, potesse fermare il veicolo e procedere alla contestazione stessa;
che diversamente opinando si sarebbe finito per ledere il diritto di difesa immediata dell'incolpato e per incoraggiare prassi illegittime ed anomale. Per la cassazione di tale sentenza il Prefetto di Novara ha proposto ricorso, notificando l'atto il 17.5.99 ed in esso articolando un motivo. L'intimato non si è costituito. 22 MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente Prefettura denunzia violazione degli artt. 142-201 CdS, 384 e 385 Reg. esec. del CdS approv. con DPR 495/92, 14 L. 689/81 ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. A criterio della ricorrente l'omissione della contestazione immediata non comporterebbe vizio alcuno della sanzione stante il ruolo assorbente, ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. 689/81, della notificazione del verbale e come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità. D'altro canto, ad avviso del Prefetto, nel caso sottoposto si sarebbe pienamente integrata l'ipotesi di impossibilità di contestazione immediata quale prevista -per l'infrazione ai limiti di velocità rilevata a mezzo di autovelox - dagli artt. 200 e 201 CdS e 384 lettere A) ed E) del regolamento. Ditalchè il ET avrebbe errato sia per l'indebita imposizione di un onere di contestazione immediata assolto comunque con la notifica del verbale sia per la paleseverbale, disapplicazione del disposto della norma sulla ricorrenza della ipotesi generale di impossibilità tecnica od organizzativa di procedere alla contestazione dell'eccesso di velocità rilevato con autovelox. Ad avviso del Collegio il motivo è fondato nei limiti e nei sensi appresso indicati.
1. Va in primo luogo precisato - secondo le affermazioni della più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 10107/00 - 4010/00 - 6123/99) — che la disposizioni generale in tema di contestazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 14 L. 689/81 deve ritenersi derogata dalla disciplina speciale dettata dagli artt. 200 e 201 nuovo CdS per le violazioni alle norme sulla circolazione stradale. Ed infatti, se l'art. 200 dispone la contestazione immediata della violazione "quando è 3 possibile", l'art. 201 prevede che la contestazione venga effettuata mediante notifica del verbale “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata", in tal verbale dovendosi indicare i motivi che hanno impedito tale contestazione immediata. E se si rammenta che l'art. 14 cit. imponeva la contestazione a mezzo notifica del verbale soltanto "se non è avvenuta la contestazione immediata”, appare chiarissimo che dalla netta diversità delle due discipline deriva l'impossibilità di applicare alle violazioni delle norme del codice stradale il principio del ruolo assorbente della tempestiva notificazione dei verbali di accertamento di tali violazioni (Cass. 9695/99 - 377/98 - - be 5904/97), dovendosi, al contrario, affermare che la contestazione immediata ha rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e che essa, qualora sia possibile, non può essere omessa e sostituita, a pena di commettere violazione inficiante l'atto e quelli successivamente adottati.
2. Se va, pertanto, qui confermato il principio (enunciato dalla cit. Cass. 6123/99) secondo il quale, in tema di violazioni alle norme del CdS, ove il Giudice dell'opposizione ritenga, con prudente apprezzamento, che la contestazione immediata, del cui difetto l'interessato si sia doluto, sarebbe stata in concreto possibile in relazione alle circostanze del caso, e tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa, egli deve annullare il verbale di accertamento della violazione, devesi verificare la applicabilità di tale principio anche alla ipotesi della violazione accertata a mezzo di apparecchiatura autovelox e con riguardo alle specifiche norme regolamentari che tale 4 accertamento disciplinano. Al proposito, giova ricordare che la più recente giurisprudenza di questa Corte, mutando un precedente indirizzo, ha ritenuto detto principio applicabile anche a tale ipotesi, reputando necessario che, in difetto di contestazione immediata della violazione, nel verbale notificato siano indicate le ragioni per le quali non sia stata possibile la immediata contestazione (Cass. 4010/00 e 12330/99), ragioni sulla cui esistenza è ben possibile il sindacato del Giudice se pur con salvezza del limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione dei propri servizi da parte della P.A. Questo Collegio, richiamate le considerazioni di cui al capo che precede, ritiene la di dover confermare tale indirizzo, con le precisazioni di cui appresso.
3. L'art. 384 del Reg. del CdS approvato con DPR 495/92 identifica - senza carattere esaustivo casi di impossibilità di procedere a contestazione immediata. Alcuni di tali casi sono tipizzati senza lasciare alcun margine di apprezzamento giurisdizionale, per cui la sola loro indicazione nel verbale di accertamento implica l'affermazione ex lege della impossibilità di contestazione immediata (casi enumerati alle lettere b-c-d-f dell'art. 384). Del pari, e venendo al caso di "accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento” (lett. E), sono certamente tipizzate - senza che residui margine di apprezzamento all'A.G. sulla possibilità di immediata contestazione- le ipotesi nelle quali a verbale venga indicato che tale accertamento è stato effettuato con apparecchiatura che consenta la rilevazione in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo sia a 1 distanza dal posto di accertamento (in tali casi restando salva solo la 5 impugnazione del verbale per difetto di veridicità ed essendo escluso che, a seguito della indicazione a verbale di aver utilizzato apparecchi di siffatte caratteristiche, l'Amministrazione abbia ulteriori oneri di precisazione). Lascia invece margini di apprezzamento giudiziale – per il caso in cui sia stata utilizzata apparecchiatura diversa da quella avente le testè descritte caratteristiche tecniche l'ipotesi di allegata p impossibilità di contestazione immediata per l'impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile o nei modi regolamentari. Ma le valutazioni al proposito consentite al Giudice di merito devono formularsi sulla premessa dell'esistenza del servizio di vigilanza in concreto la organizzato dall'Amministrazione e quale indicato nella motivazione del verbale (a ragione della impossibilità di immediata contestazione), e nella totale insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio di rilevamento, come fatto palese dalla previsione dell'art. 384 del reg.al CdS che, nella menzionata ampia formula, intende prendere atto della confluenza nell'ambito della impossibilità di contestare immediatamente la violazione rilevata dall'autovelox anche delle ipotesi nelle quali l'impossibilità si risolva nelle ragioni di organizzazione delle squadre e di sicurezza dei flussi veicolari. E del resto, da un canto, è agevole notare che manca alcuna norma che imponga il dispiegamento di più pattuglie per ciascuna delle rilevazioni in discorso e, dall'altro canto, siffatta omessa previsione appare del tutto razionale, con riguardo agli altissimi oneri ed alla altrettanto elevata pericolosità di procedure di arresto immediato di veicoli che, nelle condizioni dell'intenso traffico veicolare, vengano rilevati in eccesso di velocità. 6 4. Sulla base di quanto esposto, e rilevato che il ET di Novara ha violato il disposto dell'art. 384 lett. E) reg. di esec. del vigente CdS, là dove ha escluso la allegata impossibilità di contestare immediatamente l'infrazione rilevata dall'autovelox sull'assunto che la stessa P.A. con le proprie errate scelte organizzative (la mancata assegnazione di pattuglia "a valle") avesse dato corso alla situazione, devesi cassare la sentenza impugnata. Dovrà pertanto il Giudice del rinvio procedere a nuovo esame della opposizione attenendosi al principio per il quale, fermo l'obbligo di procedere alla contestazione immediata delle violazioni alle norme del codice della strada, ed esclusa la generale equipollenza ad essa della notifica del verbale, nei casi di eccesso dai limiti di velocità rilevati da apparecchiatura autovelox deve l'Amministrazione precisare nel verbale notificato la sussistenza delle condizioni previste dalle disposizioni regolamentari ed integranti la impossibilità di procedere a tale contestazione, in tal caso essendo escluso che il sindacato del Giudice della opposizione possa attingere . le scelte organizzative della stessa Amministrazione. Il Giudice del rinvio - al quale spetterà anche regolare le spese soppresso da 2.6.99 l'Ufficio del ET, deve essere individuato nel Tribunale di Novara, non avendo nella specie incidenza il sopravvenuto art. 22 bis della L. 689/81 introdotto dall'art. 98 del D.Legs. 507/99 (S.U. 562/00).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Novara. Così deciso in Roma il 14.12.2000 Cons.est. il Presidente 7 . CORTE SUPREAD OF SAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 22 MAR 2001 IL CANCELLIERE мес IL CANCELLIERS Luisa Passinetti Vell et