Sentenza 17 marzo 2001
Massime • 1
In tema di licenziamento, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, non sussiste un giustificato motivo oggettivo, quando risulti che il dipendente licenziato sia stato immediatamente sostituito con altro lavoratore adibito alle medesime mansioni, anche se apprendista e titolare di un salario inferiore a quello dovuto al primo; infatti, in tal caso il recesso non si inserisce in una diversa organizzazione aziendale intesa al mantenimento o al potenziamento del livello di produttività o di competitività dell'azienda, essendo invece unico obbiettivo dell'imprenditore quello di conseguire un risparmio sulle retribuzioni al personale dipendente attraverso la sostanziale elusione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di questo.
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- 1. test hpDi : Pietro Serini · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 5 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI CERBO Vincenzo - Presidente - Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere - Dott. DE GREGORIO Federico - Consigliere - Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - Dott. AMENDOLA Fabrizio - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 18578-2015 proposto da: RIVA DEL SOLE S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente dorriciliata in ROMA, VICOLO DELL'ORO 24, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO COEN, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO RUBEN, giusta delega in atti; …
Leggi di più… - 2. Il criterio “guida” nei licenziamenti collettivi: le esigenze tecnico organizzative e produttiveLavinia Francesconi · https://www.diritto.it/ · 21 marzo 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2001, n. 3899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3899 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
2. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
3. Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
4. Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
5. Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla società a responsabilità limitata IL ET, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in via Appia Nuova 677 presso lo studio dell'avvocato Roberto Mozzetti, rappresentata e difeso dall'avvocato Giuseppe Bonomi giusta delega a margine del ricorso;
contro
PA RO, elettivamente domiciliata in Roma in via Monte Zebio 7 presso lo studio dell'avvocato Mario Perone, che, unitamente all'avvocato Vincenzo Occhino, la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Como del 23 gennaio 1998, depositata il 5 marzo 1998, numero 330, r.g. 37/97;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 27 novembre 2000 dal Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato Roberto Mozzetti per delega dell'avvocato Giuseppe Bonomi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dottor Antonio Martone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
Svolgimento del processo:
Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Como ha rigettato l'appello proposto dalla società IL ET avverso quella del locale pretore del 17 aprile 1996 con la quale, in accoglimento della domanda di PA RO, era stata dichiarata la illegittimità del licenziamento intimato a quest'ultima, con condanna, in favore della stessa, della indennità di mancato preavviso e di ulteriore somma a titolo di risarcimento dei danni.
Il giudice di secondo grado ha rilevato che era rimasta provata la insussistenza del presupposto di fatto sul quale si era fondata la motivazione del recesso per giustificato motivo oggettivo, consistente nella soppressione del posto di lavoro in conseguenza della necessità di ridurre i costi di impresa, essendo risultato, per stesse dichiarazioni rese nel giudizio dalla rappresentante della azienda, che immediatamente dopo il licenziamento della PA era stata assunta un'altra lavoratrice, alla quale vennero affidate le stesse mansioni espletate dalla prima, conseguendo la datrice di lavoro un risparmio nella controprestazione economica corrisposta alla seconda.
Della decisione viene chiesta la cassazione dalla società con ricorso sostenuto da un motivo. La PA resiste con controricorso.
Motivi della decisione:
Con l'unico e articolato motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 8 della legge numero 604 del 1966, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - la società ricorrente deduce che:
a) illogicamente il tribunale, dopo avere correttamente premesso che non possono essere oggetto di sindacato, da parte del giudice, le scelte imprenditoriali relative al libero apprezzamento del datore di lavoro in ordine alla corrispondenza del licenziamento all'interesse tecnico produttivo dell'impresa e dopo avere dato atto che era rimasta ampiamente provata la situazione di crisi aziendale con la conseguente necessità di riduzione dei costi, ha ritenuto la illegittimità del licenziamento della PA per il solo fatto che il posto dalla stessa occupato non fu soppresso essendo stata assunta un'altra lavoratrice alla quale vennero affidate le stesse mansioni in precedenza svolte dalla PA, essendo un tale ragionamento viziato, per avere omesso di considerare, da un lato, che, così procedendo, il datore di lavoro aveva potuto conseguire il risparmio che si era prefisso per la minore controprestazione economica in favore della nuova dipendente in quanto apprendista, e, dall'altro, che il concetto di posto di lavoro non può limitarsi alle mansioni cui il lavoratore sia impiegato, dovendo invece tenersi conto per identificare la posizione di lavoro, in uno con le mansioni svolte, anche degli altri elementi che la caratterizzano (qualifica, categoria e livello professionale);
b) senza una adeguata motivazione si è quantificata la indennità risarcitoria liquidata alla PA nella misura dalla stessa richiesta e non in altra inferiore.
Entrambe le censure sono infondate.
E invero, quanto alla prima, il Collegio deve ribadire il principio già affermato da questa Corte (Sez. un., 11 aprile 1994, n. 3353;
Cass., 14 giugno 1983, n. 4088), a termini del quale il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge numero 604 del 1966, non può essere determinato da finalità
di mero risparmio, come quelle che si raggiungerebbero mediante il licenziamento di un lavoratore più anziano e più costoso e la sua sostituzione con altro più giovane e meno costoso oppure mediante il licenziamento di un lavoratore particolarmente qualificato e la sua sostituzione con altro meno qualificato ma ugualmente idoneo, presupponendo, invece, una ristrutturazione aziendale, che comporti la soppressione di posti di lavoro, e la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, che il lavoratore licenziato non può essere utilizzato nello stesso o in altri settori dell'attività produttiva. È, pertanto, da escludere la configurabilità della sussistenza di un giustificato motivo oggettivo, ai sensi della disposizione citata, allorché, come nella specie, risulti che il dipendente licenziato sia stato immediatamente sostituito con altro lavoratore, anche se apprendista e godente quindi di un salario inferiore a quello corrisposto al dipendente prima occupato, che venga adibito allo svolgimento delle medesime prestazioni, e ciò in quanto in una tale evenienza il recesso non si inserisce in una diversa organizzazione aziendale intesa al mantenimento o al potenziamento del livello di produttività o di competitività della azienda, essendo invece unico obiettivo dell'imprenditore quello di conseguire un risparmio sulle retribuzioni al personale dipendente attraverso la sostanziale elusione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di questo. Anche la seconda critica è priva di pregio, dovendo osservarsi che la disciplina dettata, in tema di tutela obbligatoria, dall'articolo 8 della legge numero 604 del 1966 indica, tra i criteri che il giudice deve seguire per la determinazione dell'indennizzo, quelli della anzianità di servizio del dipendente licenziato e del comportamento delle parti, concetto quest'ultimo di ampia portata e nel quale deve farsi incontestabilmente rientrare, per quanto attiene alla posizione del datore di lavoro, la reale motivazione del provvedimento.
Orbene, deve anzitutto rilevarsi che, procedendo in via equitativa, il tribunale ha quantificato la misura della indennità non in quella massima consentita delle sei mensilità della retribuzione, ma contenendola nella media tra questa e la minima e implicitamente motivando con il richiamo al livello di inquadramento della PA e alla mancanza di una prova certa della "eziologia" del licenziamento "asseritamente" imposto dalla congiunturale crisi economica".
Del ricorso si impone perciò il rigetto, con la condanna della proponente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio nella misura che si indica nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare a PA RO le spese del giudizio che liquida in lire 18.000, oltre lire quattro milioni per onorari difensivi. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2001