Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2000, n. 4491
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Sentenza 19 giugno 2000

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Alla luce della disciplina di cui all'art. 57, comma secondo, lett. b)- cod. proc. pen. non è consentita una indiscriminata attribuzione della qualifica di agenti di polizia giudiziaria a tutti gli addetti ai servizi forestali, a prescindere dal grado di cui ciascuno sia titolare. Inoltre la previsione del comma primo, lett. b)- del citato articolo annovera tra gli ufficiali di polizia giudiziaria i sottufficiali ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità, e questo riconoscimento, per i sottufficiali appartenenti al Corpo Forestale della Regione Sardegna, trova la sua fonte normativa nell'art. 13 D. lgs. 12 marzo 1948 n. 804, norma operante anche successivamente all'istituzione della Regione a statuto speciale, in quanto non abrogata ne' espressamente, ne' implicitamente, da successive disposizioni di legge. (Fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo il sequestro di tre fucili da caccia disposto da personale del Corpo Forestale della Regione Sardegna, tra cui un maresciallo maggiore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2000, n. 4491
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4491
    Data del deposito : 19 giugno 2000

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