Sentenza 19 giugno 2000
Massime • 1
Alla luce della disciplina di cui all'art. 57, comma secondo, lett. b)- cod. proc. pen. non è consentita una indiscriminata attribuzione della qualifica di agenti di polizia giudiziaria a tutti gli addetti ai servizi forestali, a prescindere dal grado di cui ciascuno sia titolare. Inoltre la previsione del comma primo, lett. b)- del citato articolo annovera tra gli ufficiali di polizia giudiziaria i sottufficiali ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità, e questo riconoscimento, per i sottufficiali appartenenti al Corpo Forestale della Regione Sardegna, trova la sua fonte normativa nell'art. 13 D. lgs. 12 marzo 1948 n. 804, norma operante anche successivamente all'istituzione della Regione a statuto speciale, in quanto non abrogata ne' espressamente, ne' implicitamente, da successive disposizioni di legge. (Fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo il sequestro di tre fucili da caccia disposto da personale del Corpo Forestale della Regione Sardegna, tra cui un maresciallo maggiore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2000, n. 4491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4491 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 19.06.2000
1.Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 4491
3.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CANZIO VA " N. 12879/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) Procuratore della Repubblica presso il TRIB. di SASSARInei confronti di:
UG RE N. IL 13.09.1951
LE VA N. IL 29.08.1933
OD IO N. IL 10.02.1945
LO EL N. IL 16.05.1931
avverso ordinanza del 09.02.2000 TRIB. LIBERTÀ di SASSARI sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Riggio sentite le conclusioni del P.G. Dr. Francesco Cosentino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
Con ordinanza del 9 febbraio 2000 il Tribunale di Sassari, quale giudice del riesame, revocava il provvedimento di convalida del sequestro di tre fucili da caccia operato il 23 gennaio 2000 da personale del Corpo Forestale della Regione Autonoma della Sardegna nei confronti di PI RI, UG ZO, LE NN, e OD IO, sul rilievo che l'atto era stato eseguito da agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art.57 co.2 lett. b) c.p.p., anziché da ufficiali, come invece imposto dall'art.354 co.2 c.p.p.. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, deducendo che il sequestro era stato eseguito anche da un maresciallo maggiore del Corpo Forestale Regionale, al quale compete la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ex art.13 D. L.vo 12-3-1948 n.804, norma operante anche successivamente all'istituzione della Regione a statuto speciale della Sardegna e al conseguente trasferimento a quest'ultima di alcune funzioni amministrative dello Stato.
Nessuna influenza ha avuto l'art. un. del D.P.R. n.297/72, che in forma aggiuntiva attribuisce agli organi del Corpo Forestale Regionale anche la qualifica, del tutto diversa, di agente di pubblica sicurezza.
Inoltre, l'art.7 della L.R. n.26/85 riconosce ai predetti funzioni tecniche, di prevenzione e repressione secondo le leggi vigenti, nell'ambito della fascia funzionale e di appartenenza e, nella specie, il sequestro era attinente ad un controllo venatorio. Con memoria depositata il 29 maggio 2000 il difensore dei sunnominati PI, UG, LE e OD contesta le deduzioni del ricorrente, rilevando che le disposizioni normative citate hanno determinato il trasferimento degli uffici e dei servizi, ma non dei poteri, dallo Stato alla Regione Sardegna, ove continua ad operare il Corpo Forestale dello Stato, mentre le funzioni di polizia non coincidono con quelle di polizia giudiziaria, la cui attribuzione è norma di procedura penale, riservata al potere legislativo dello Stato.
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato muove dall'erronea premessa che l'"art. 57 co.2 lett. b) c.p.p. attribuisce al personale dei servizi forestali la qualifica di agenti".
Invero, la norma non consente una indiscriminata attribuzione della qualifica di agenti di agenti di polizia giudiziaria a tutti gli addetti ai servizi forestali, a prescindere dal grado di cui ciascuno è titolare.
Al contrario, premesso che è documentalmente provato che il sequestro nella specie fu eseguito da un maresciallo maggiore del Corpo Forestale, deve rilevarsi che tale figura rientra nella previsione del comma 1 lett. b) della norma citata, che annovera tra gli ufficiali di polizia giudiziaria i sottufficiali ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità: riconoscimento che, nel caso in esame, ha la sua fonte nel D. L.vo n.804/48, recante una normativa che non è stata abrogata espressamente, ne' implicitamente, da successive disposizioni di legge.
Il rilievo è coerente con il sistema normativo in tema di vigilanza venatoria (artt.27 e 28 della legge 11-2-1992 n.157) e, specificamente, con la definizione dei poteri e delle attribuzioni riferibili a tale servizio, nel cui ambito l'organo suddetto svolge funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.
Peraltro, anche ad accedere alla prospettazione fatta propria dal Tribunale, essendo stato operato il sequestro con specifico riferimento alla violazione degli artt.697 c.p. e 38 T.U.L.P.S., trovava applicazione la norma di cui all'art.41 del R.D. 18-6-1931 n.773, che conferisce indistintamente agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria il potere di procedere alla perquisizione e al sequestro di armi non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute: atti che ordinariamente appartengono alla esclusiva sfera di attribuzioni degli ufficiali di polizia giudiziaria.
Anche sotto questo alternativo e residuale profilo, dunque, l'atto risulta legittimamente eseguito.
Pertanto, il provvedimento gravato deve essere annullato senza rinvio.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2000