Sentenza 9 dicembre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/12/2002, n. 17479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17479 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
1 747 9 / 02 REPUBBLIC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE contratto assicurazio SEZIONE TERZA CIVILE one Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DUVA Presidente R.G.N.19251/99 Dott. Vittorio PERCONTE LICATESE Consigliere Dott. Renato 41115 Cron. Consigliere Dott. Bruno DURANTE Rep. 4672 FINOCCHIARO Cons. Relatore Dott. Mario Ud. 25/09/02 CALABRESE Consigliere Dott. Donato ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Centro Catering Service s.r.l. (già CRIOS s.rl., già CRIOS s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore PE RC, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Mirabello presso l'avv. Antonio Gri- maldi, che lo difende unitamente all'avv. Sergio Consi- glio, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
La Fondiaria Assicurazione s.p.a., in persona del lega- le rappresentante pro tempore IC SA, elettiva- 38, mente domiciliato in Roma, via delle Fornaci n. presso l'avv. Raffaele Alberici, che lo difende unita- 1732 mente all'avv. Maurizio Morici, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2528/98 dell'8 aprile 1998, deliberata il 22 aprile 1998 e pubblicata il 16 luglio 1998 (R.G. 4017/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 settembre 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito, per la ricorrente, l'avv. Antonio Gurgo, per de- lega;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso chie- dendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 2 luglio 1992 il presidente del tribu- nale di Roma ingiungeva alla Fondiaria Assicurazioni s.p.a. (già CRIOS s.r.l. e già CRIOS s.p.a. il paga- mento della somma di lire 37.139.658, oltre interessi e spese, in favore del Centro Catering Service s.r.l. Tale importo era reclamato dalla Centro Catering Service s.r.l. in forza di polizza collettiva di assi- curazione stipulata con la Fondiaria, stante la cessa- zione di un rapporto di collaborazione già in essere tra la Centro Catering Service s.r.l. e certo BONVISSU- TO Biagio. 2 Con atto 1° ottobre 1992 la FONDIARIA proponeva op- posizione, avverso tale decreto, innanzi al tribunale di Roma, rilevando, da un lato, che l'obbligo, per essa concludente, di rimborsare all'assicurato la indennità di fine rapporto corrisposta al proprio dipendente si sarebbe perfezionato esclusivamente nel momento del pa- gamento di tale indennità al dipendente cessato dal servizio, dall'altro, che la quietanza sottoscritta dal BONVISSUTO, e corrispondente all'importo del decreto ingiuntivo, non riguardava una somma versata a titolo di trattamento di fine rapporto, ma per il pagamento di prestazioni lavorative non meglio identificate. Costituitasi in giudizio la Centro Catering Service s.r.l. resisteva alla proposta opposizione deducendone la infondatezza attesa la errata interpretazione data da controparte alle parole «trattamento di fine rappor- to» contenute nell'art. 6 della polizza di assicurazio- ne inter partes. In realtà, evidenziava l'opposta, l'espressione non faceva affatto riferimento a quanto spettante al lavo- ratore al termine di un rapporto di lavoro subordinato, ma, genericamente, ai rapporti di collaborazione e nel- la specie essa concludente aveva reclamato la restitu- zione non della indennità di fine rapporto corrisposta al BONVISSUTO, ma i fondi accantonati (sulla polizza) 3 da versare a vari collaboratori alla cessazione del rapporto di collaborazione. Svoltasi la istruttoria del caso, l'adito tribuna- le, con sentenza 2 aprile 1996, disattesa l'eccezione incompetenza per territorio proposta dalla FONDIA- di RIA, certa l'assenza di vincoli di subordinazione tra la società opposta e il BONVISSUTO, ritenuto che la po- lizza inter partes obbligava solo al rimborso delle somme erogate dall'assicurato a titolo di trattamento di fine rapporto, revocava il decreto opposto. Gravata tale pronunzia in via principale dalla soc- combente Centro Catering Service s.r.l. e in via inci- dentale dalla FONDIARIA che riproponeva l'eccezione di incompetenza per territorio del tribunale adito a cono- scere della controversia, la corte di appello di Roma, con sentenza 8 aprile 1998, deliberata il 22 aprile 1998 e pubblicata il 16 luglio 1998 rigettava sia l'ap- pello principale che quello incidentale, con condanna dell'appellante principale al pagamento delle spese del grado. Per la cassazione di tale pronunzia, non notifica- con atto 14 ottobre 1999 ha proposto ricorso, affi- ta, dato a due motivi, la Centro Catering Service s.r.l. Resiste, con controricorso, la Fondiaria Assicura- zioni s.p.a. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Deduce, in limine, parte controricorrente che il ricorso avversario è inammissibile perché notificato oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.C. (sentenza depositata il 16 luglio 1998, ricorso per cassazione notificato unicamente il 14 ottobre 1999).
2. L'eccezione è infondata. Essendo stata la sentenza impugnata depositata il 16 luglio 1998 e non essendo stata la stessa notifica- ta, è palese che la sospensione dei termini di cui al- l'art. 1, 1. 7 agosto 1969, n. 742 deve computarsi due evidente volte ed è palesex, pertanto, che il ricorso è stato proposto in termini, non potendosi tenere presente - ai fini del computo del termine di cui all'art. 327 c.p.c. né del periodo tra il 1° agosto e il 15 settembre 1998 né di quello tra il 1° agosto e il 15 settembre 1999. 3. I giudici del merito hanno escluso che la poliz- za assicurativa inter partes si riferisse ai collabora- tori della Centro Catering Service s.r.l. diversi dai lavoratori dipendenti sulla base delle seguenti consi- derazioni: - nel frontespizio della polizza, quanto all'ogget- to della garanzia afferma «viene stipulata la se- guente convenzione per garantire, nei limiti del pre- 5 sente contratto, il trattamento di fine rapporto di la- voro (T.F.R.) del personale dipendente della contraen- te>>> ; l'art. 2 [della polizza] si riferisce a «tutto il personale dipendente», mentre il successivo art. 4, nel disciplinare gli obblighi della contraente, precisa che la stessa «alla ricorrenza annuale della data di effet- to della polizza dovrà eseguire un versamento alla com- pagnia di ammontare pari alla quota del trattamento di fine rapporto maturata nell'atto trascorso per ciascun dipendente»> e che «il primo versamento, da effettuare alla stipulazione della presente convenzione, è pari all'ammontare del trattamento di fine rapporto maturato per ciascun dipendente alla data di effetto della po- lizza collettiva>>>; l'art. 5 [della stessa polizzal, infine, quanto e f i l alle prestazioni garantite dalla compagnia assicuratri- ce afferma che «le prestazioni garantite dalla Compa- gnia sono quelle che derivano dall'impiego dei versa- menti effettuati dalla contraente a norma del preceden- te art. 4>>, che appunto riguarda il trattamento di - - fine rapporto di ciascun dipendente della contraente;
nella specie il BONVISSUTO non era legato alla Centro Catering Service s.r.l., da un rapporto di lavo- 6 ro subordinato, ma da un rapporto esterno di collabora- zione professionale.
4. Parte ricorrente censura la riassunta pronunzia con due motivi. Con il primo, in particolare, si denunzia «viola- zione о falsa applicazione dell'art. 6, terzo comma condizioni generali di polizza», con il secondo, omes - sa motivazione circa un punto decisivo della controver- sia e precisamente la richiesta di declaratoria di nul- lità del contratto di assicurazione ex art. 1895 C.C. per inesistenza ab initio del rischio assicurativo»>.
5. Nessuno dei riferiti motivi coglie nel segno e il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. 5. 1. Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, deve ulteriormente ribadirsi in particola- che re, l'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione in ordine all'estensione e alla portata del rischio assicurato rientra nei compiti istituziona- li del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se è sorretta da adeguata e congrua moti- vazione (in termini, ad esempio, Cass. 27 luglio 2001, n. 10290). -L'interpretazione del contratto infatti concre- tandosi nell'accertamento della volontà dei contraenti 7 ed in una indagine di fatto (quindi, riservata al giu- dice di merito), può essere censurata in sede di legit- timità solo per inadeguatezza della motivazione о per violazione delle regole ermeneutiche con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca solo nella prospetta- zione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto vagliati dal giudice di merito (Cass. 29 no- vembre 2001, n. 15185). L'accertamento, in particolare, della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto di un negozio si - in altri termini in un'indagine di fatto traduce affidata in via esclusiva al giudice di merito, censu- rabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la २ motivazione sia così inadeguata, da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un deter- minato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche (Cass. 15 ottobre 2001, n. 12518). Pacifico quanto precede è palese, da un lato, che il motivo di ricorso in esame è sotto più profili inam- missibile. Da un lato, infatti, parte ricorrente lamenta «vio- lazione ° falsa applicazione dell'art. 6, terzo comma condizioni generali di polizza» sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 3 c.p.c. totalmente prescindendo dal considerare che la ricordata disposizione fa riferimen- to all'eventuale violazione ° falsa applicazione, da parte del giudice del merito, di norme di diritto (che sono quelle indicate all'art. 1 preleggi, e non certa- mente anche agli accordi tra due o più parti per costi- tuire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giu- ridico patrimoniale, ai sensi dell'art. 1321 c.c.). In secondo luogo, contemporaneamente, si Osserva che parte ricorrente, lungi dall'evidenziare lacune lo- giche, o giuridiche, presenti nella sentenza gravata, in sede di interpretazione delle varie clausole con- trattuali sopra riportate, si limita a opporre una di- 2 - rispetto a quella fatta dal giudice del merito versa ricostruzione del contenuto della volontà delle par- - ne ti, cioè no propos una diversa interpretazione, come tale in sede di legittimità (cfr. inammissibile Cass. 15 ottobre 2001, n. 12518, nonché Cass. 26 marzo 2001, n. 4342; Cass. 22 marzo 2001, n. 4085 e Cass. 21 febbraio 2001, n. 2478, tra le tantissime). 5. 2. Sempre con il primo motivo parte ricorrente censura la sentenza gravata nella parte in cui questa ha privilegiato una interpretazione letterale del con- tratto inter partes, totalmente prescindendo dall'inda- gare quale sia stata la comune intenzione delle parti nonché dal privilegiare una interpretazione del con- tratto stesso secondo buona fede e dalla circostanza che nel dubbio il contratto o le singole clausole devo- no interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello non ne avrebbero alcuno. Il rilievo non coglie nel segno, alla luce delle osservazioni che seguono. Giusta quanto assolutamente pacifico in argomento e non sono svolte, in ricorso, considerazioni di sorta in qualche modo volte a criticare tale orientamento o a sottoporlo a critica in tema di interpretazione dei contratti, il riferimento al senso letterale delle espressioni usate rappresenta lo strumento di interpre- tazione fondamentale e prioritario. Ove tali espressioni - pertanto siano chiare e di univoco significato, resta superata la necessità del ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, sempre che l'interpretazione letterale consenta di cogliere la co- mune intenzione delle parti (Cass. 16 dicembre 1999, n. 14135). In altri termini, nell'interpretazione delle clau- sole contrattuali il giudice di merito, allorché le espressioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune volontà delle medesime, deve arre- 10 starsi al significato letterale delle parole e non può fare ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, il ri- corso ai quali (fuori dell'ipotesi dell'ambiguità della clausola) presuppone la rigorosa dimostrazione dell'in- sufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale (Cass. 29 novembre 1999, n. 13351). In particolare - in termini opposti rispetto a - si osser-quanto invocato dalla difesa dei ricorrenti Va che in tema di interpretazione dei contratti la scelta da parte del giudice di merito del mezzo erme- neutico più idoneo all'accertamento della comune inten- zione dei contraenti non è sindacabile in sede di le- gittimità qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo. e f i l Secondo quest'ultimo come noto - deve farsi ri- corso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti, collegamento lo- gico tra le varie clausole) siano insufficienti alla identificazione della comune intenzione stessa. (Cass. 28 aprile 1999, n. 4241). Pacifico quanto sopra e non controverso che nella specie giusta gli accertamenti compiuti dai giudici del merito, non sindacabili in questa sede il signi-- 11 ficato di delle parole e delle espressioni utilizzate dalle parti era chiaro e non equivoco, nonché rivela- è palese che esattamente i tore della volontà comune, orea pa riteneris to corretta- detti giudici hanno la la cerce mente ed utilmente conclusa," rendendo inutile il crite- rio logico letterale ogni altro criterio ermeneutico. 5. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso esatta- mente i giudici del merito, ancorché per implicito, hanno disatteso l'eccezione de qua. Giusta, in particolare la testuale previsione di cui all'art. 1895 c.c. il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. Certo quanto sopra è palese che era onere di parte ora ricorrente, per vedere accolta l'eccezione de qua, dedurre, e adeguatamente dimostrare, che aveva sotto- scritto il contratto di assicurazione per cui è
contro
- versia, e con il quale era stata garantito il tratta- mento di fine rapporto di lavoro del personale legato ad essa concludente con un contratto di lavoro subordi- nato, pur nella consapevolezza di non avere alle pro- prie dipendenze lavoratori subordinati. Certo, per contro, che non esiste in atti alcuna prova di tale circostanza, è palese la manifesta infon- datezza dell'eccezione, essendo irrilevante, ai fini 12 della validità del contratto di assicurazione di cui si discute che esso non operasse nei confronti del perso- nale legato alla società assicurata solo da rapporto, esterno, di collaborazione professionale.
6. Risultato totalmente infondato, il proposto ri- corso in conclusione deve rigettarsi. Sussistono, comunque, giusti motivi onde disporre la compensazione delle spese di questo giudizio di le- gittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
spese di questo giudizio di legittimità compensate, tra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 25 settembre 2002. il Consigliere relatore est. lyers fle il Presidente Vittorio Duva Depositata in Cancellen 9.1202 IL CANCEL 01 Dott.ssa M I CAL SELLIERE C ass ana Algir 13