CASS
Sentenza 16 ottobre 2023
Sentenza 16 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2023, n. 41953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41953 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Felicetta Marinelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18 gennaio 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa ad LE IN con precedente ordinanza del 23 settembre 2021 dello stesso Tribunale. La revoca è stata disposta con decorrenza dal 25 febbraio 2022, data della prima violazione commessa dal condannato. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il conl annato, per il tramite del difensore. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 41953 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 28/06/2023 Con unico motivo deduce che la revoca non è giustificata perché le violazioni sono modeste, e che essa comunque non avrebbe dovuto retroagire alla data della prima violazione, in quanto la sentenza della Corte costituzionale n. 343 del 1987 che è stata assunta come base interpretativa si riferisce per P all'affidamento in prova, e non alla detenzione domiciliare, e l'estensione a tale misura del principio di diritto sulla retroattività della statuizione di revoca della misura alternativa comporterebbe l'effetto illegittimo della duplicazione della espiazione della pena. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Felicetta Marinelli, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1. Non è fondato il primo argomento contenuto nel ricorso, secondo cui le violazioni commesse dal condannato non giustificavano la revoca della misura alternativa. La valutazione sul se la violazione sia incompatibile o meno con la prosecuzione dell'affidamento è, infatti, connotata da profili di discrezionalità (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 - 01), ed il controllo dell'esercizio della discrezionalità avviene attraverso il giudizio sulla logicità ed adeguatezza della motivazione della ordinanza di revoca (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 27711 del 06/06/2013, De Martirio, Rv. 256479 - 01), ma nel caso in esame il Tribunale ha evidenziato in motivazione che la misura alternativa è stata revocata dopo una prima sospensione avvenuta il 17 ottobre del 2022, seguita a ben quattro diffide del 25 febbraio 2022, 8 marzo 2022, 22 agosto 2022, 14 ottobre 2022, per assenza del condannato dal domicilio in orario incompatibile con il rispetto delle prescrizioni, e dopo una seconda sospensione avvenuta il 24 dicembre 2022, conseguenza di un'ulteriore violazione constatata il 16 dicembre 2022. Il Tribunale, pertanto, non si è limitato a constatare la esistenza della violazione, ma ha effettuato un giudizio complessivo sul comportamento del condannato durante il periodo di prova dimostrante la mancanza di una risposta positiva al trattamento e la consequenziale inutilità della prosecuzione della misura alternativa. Non è illogico, d'altronde, che le ripetute violazioni siano state ritenute indice della sopravvenuta inaffidabilità del condannato e dell'interruzione del percorso rieducativo. In questa parte, pertanto, il ricorso è infondato. 2 1.2. E', invecer fondato l'argomento subordinato contenuto nell'unico motivo di ricorso, in cui si deduce che l'ordinanza impugnata è illegittima nella parte in cui ha disposto la revoca con effetto retroattivo. E' giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 41348 in data 15/10/2009, Rv. 245077, Izzo), infatti, che la detenzione domiciliare costituisca "un modo di espiazione della pena che può essere revocato qualora vengano meno i presupposti che ne hanno legittimato l'adozione", ma che in tal caso la revoca debba avere "efficacia ex nunc e non ex tunc in quanto, avuto riguardo alla natura dell'istituto in questione, il periodo trascorso in detenzione domiciliare deve essere computato come pena espiata" (conformi Sez. 1, Sentenza n. 41348 del 15/10/2009, Izzo, Rv. 245077; Sez. F, Sentenza n. 29821 del 27/07/2005, Mayer, RV. 232284). Su tale base interpretativa si impone dunque l'annullamento dell'impugnata ordinanza limitatamente alla parte in cui dispone la revoca ex tunc, dovendosi quindi intendere che la disposta revoca ha efficacia ex nunc. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., trattandosi di caso in cui la Corte ha la possibilità di adottare i provvedimenti necessari ed è superfluo il rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla efficacia retroattiva della revoca della detenzione domiciliare, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 28 giugno 2023.
lette le conclusioni del PG, Felicetta Marinelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18 gennaio 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa ad LE IN con precedente ordinanza del 23 settembre 2021 dello stesso Tribunale. La revoca è stata disposta con decorrenza dal 25 febbraio 2022, data della prima violazione commessa dal condannato. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il conl annato, per il tramite del difensore. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 41953 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 28/06/2023 Con unico motivo deduce che la revoca non è giustificata perché le violazioni sono modeste, e che essa comunque non avrebbe dovuto retroagire alla data della prima violazione, in quanto la sentenza della Corte costituzionale n. 343 del 1987 che è stata assunta come base interpretativa si riferisce per P all'affidamento in prova, e non alla detenzione domiciliare, e l'estensione a tale misura del principio di diritto sulla retroattività della statuizione di revoca della misura alternativa comporterebbe l'effetto illegittimo della duplicazione della espiazione della pena. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Felicetta Marinelli, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 1.1. Non è fondato il primo argomento contenuto nel ricorso, secondo cui le violazioni commesse dal condannato non giustificavano la revoca della misura alternativa. La valutazione sul se la violazione sia incompatibile o meno con la prosecuzione dell'affidamento è, infatti, connotata da profili di discrezionalità (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 - 01), ed il controllo dell'esercizio della discrezionalità avviene attraverso il giudizio sulla logicità ed adeguatezza della motivazione della ordinanza di revoca (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 27711 del 06/06/2013, De Martirio, Rv. 256479 - 01), ma nel caso in esame il Tribunale ha evidenziato in motivazione che la misura alternativa è stata revocata dopo una prima sospensione avvenuta il 17 ottobre del 2022, seguita a ben quattro diffide del 25 febbraio 2022, 8 marzo 2022, 22 agosto 2022, 14 ottobre 2022, per assenza del condannato dal domicilio in orario incompatibile con il rispetto delle prescrizioni, e dopo una seconda sospensione avvenuta il 24 dicembre 2022, conseguenza di un'ulteriore violazione constatata il 16 dicembre 2022. Il Tribunale, pertanto, non si è limitato a constatare la esistenza della violazione, ma ha effettuato un giudizio complessivo sul comportamento del condannato durante il periodo di prova dimostrante la mancanza di una risposta positiva al trattamento e la consequenziale inutilità della prosecuzione della misura alternativa. Non è illogico, d'altronde, che le ripetute violazioni siano state ritenute indice della sopravvenuta inaffidabilità del condannato e dell'interruzione del percorso rieducativo. In questa parte, pertanto, il ricorso è infondato. 2 1.2. E', invecer fondato l'argomento subordinato contenuto nell'unico motivo di ricorso, in cui si deduce che l'ordinanza impugnata è illegittima nella parte in cui ha disposto la revoca con effetto retroattivo. E' giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 41348 in data 15/10/2009, Rv. 245077, Izzo), infatti, che la detenzione domiciliare costituisca "un modo di espiazione della pena che può essere revocato qualora vengano meno i presupposti che ne hanno legittimato l'adozione", ma che in tal caso la revoca debba avere "efficacia ex nunc e non ex tunc in quanto, avuto riguardo alla natura dell'istituto in questione, il periodo trascorso in detenzione domiciliare deve essere computato come pena espiata" (conformi Sez. 1, Sentenza n. 41348 del 15/10/2009, Izzo, Rv. 245077; Sez. F, Sentenza n. 29821 del 27/07/2005, Mayer, RV. 232284). Su tale base interpretativa si impone dunque l'annullamento dell'impugnata ordinanza limitatamente alla parte in cui dispone la revoca ex tunc, dovendosi quindi intendere che la disposta revoca ha efficacia ex nunc. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., trattandosi di caso in cui la Corte ha la possibilità di adottare i provvedimenti necessari ed è superfluo il rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla efficacia retroattiva della revoca della detenzione domiciliare, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 28 giugno 2023.