Sentenza 15 ottobre 2009
Massime • 1
La revoca della detenzione domiciliare per il venir meno dei presupposti legittimanti ha efficacia "ex nunc" e non "ex tunc", in quanto, avuto riguardo alla natura dell'istituto, che costituisce un modo di espiazione della pena, il periodo trascorso in detenzione domiciliare deve essere computato come pena espiata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2009, n. 41348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41348 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 15/10/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 2688
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 20773/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IZ IC N. IL 28/12/1961;
avverso l'ordinanza n. 778/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI, del 10/03/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI Umberto;
lette le conclusioni del PG Dott. BAGLIONE Tindari che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 10.03.2009 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ratificava nei confronti di ZZ NI il provvedimento 09.02.2009 con cui il Magistrato di Sorveglianza di Avellino aveva revocato il regime alternativo della detenzione domiciliare, quale effetto di due evasioni denunciate come commesse dal predetto rispettivamente in data 16 e 25 Dicembre 2008. Con la stessa ordinanza l'anzidetto Tribunale, ritenuto l'evidente fallimento del percorso rieducativo, disponeva che la pena da scontare fosse eseguita in regime carcerario ex tunc, e dunque nella sua totalità.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il condannato che motivava il gravame deducendo: a) mancata motivazione sulle proprie confutazioni giustificative;
b) errata e non giustificata duplicazione della pena.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso, fondato nei termini e nei limiti di cui alla seguente motivazione, deve essere parzialmente accolto.
Esso è, però, del tutto infondato nella sua richiesta principale fv. sopra sub 2.a) in ordine alla disposta revoca della detenzione domiciliare, in quanto assolutamente generico e non motivato, per nulla specificando argomento alcuno a fondamento della doglianza, ed in particolare quali sarebbero le giustificazioni addotte (e così contravvenendo alla prescrizione di specificità di cui all'art. 581 c.p.p., lett. c), con l'inammissibilità dell'impugnazione dall'art.591 c.p.p., comma 1, lett. c)). In realtà l'impugnato provvedimento risulta ben motivato sul punto, due evasioni (eventi in sè non contestati) ben legittimando la disposta revoca della detenzione domiciliare, evidenziando la sopravvenuta inaffidabilità del condannato e l'interruzione del percorso rieducativo. È fondato, invece, il secondo profilo del ricorso (v. sopra sub 2.b) che lamenta la disposta decorrenza ex tunc della pena da espiare in regime intramurario. Ed invero è giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Pen. Sez. F. n. 29821 in data 27.07.2005, Rv. 232284, Mayer), che qui va richiamata e ribadita, che la detenzione domiciliare "costituisce un modo di espiazione della pena che può essere revocata qualora vengano meno i presupposti che ne hanno legittimato l'adozione; in tal caso la revoca ha efficacia ex nunc e non ex tunc in quanto, avuto riguardo alla natura dell'istituto in questione, il periodo trascorso in detenzione domiciliare deve essere computato come pena espiata". Su tale base interpretativa si impone dunque annullamento dell'impugnata ordinanza limitatamente alla parte in cui dispone la revoca ex tunc, dovendosi quindi intendere che la disposta revoca ha efficacia ex nunc, efficacia che qui direttamente si deve dunque pronunciare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'efficacia ex tunc della disposta revoca della detenzione domiciliare. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2009