Sentenza 30 novembre 2011
Massime • 1
L'omessa notificazione all'imputato dell'avviso per l'udienza preliminare è causa di nullità assoluta ed insanabile, deducibile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dell'udienza medesima e di tutti gli atti successivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/11/2011, n. 3978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3978 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GALBIATI Ruggero - Presidente - del 30/11/2011
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - N. 1950
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 16135/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG EP, n. il 29.06.1948;
Avverso la sentenza n. 6519/2010 della Corte d'Appello di Roma del 08.10.2010;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 30 novembre 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA;
Udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per l'annullamento senza rinvio delle sentenze di 1^ e 2^ grado.
RITENUTO IN FATTO
AG EP ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 8.10.2010, della Corte d'Appello di Roma, con la quale, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti l'11.07.2008 dal Tribunale di Tivoli, in ordine al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina stradale, previa concessone delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ha ridotto la pena inflitta in primo grado.
Con un unico motivo il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione.
La Corte di Appello di Roma ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame prospettato dalla difesa, relativo alla nullità della sentenza impugnata per omessa notifica all'imputato del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio, ritenendo che la violazione denunciata non rientra tra le nullità assolute previste dall'art. 179 c.p.p., ma nella tipologia prevista dall'art. 180 c.p.p., qualificandola come nullità relativa. In particolare, i Giudici del merito hanno ritenuto tardiva l'eccezione formulata dalla difesa, ritenendo che l'art. 179 c.p.p., facendo riferimento alla notifica del decreto di citazione a giudizio, riguarderebbe esclusivamente la notifica del decreto che dispone il giudizio e non anche la notifica del decreto di. fissazione dell'udienza preliminare;
non solo, ma hanno anche evidenziato che, sostanzialmente, non si sarebbe concretizzata alcuna lesione del diritto di difesa dell'imputato, in quanto l'udienza preliminare avrebbe esclusivamente la funzione di "udienza filtro". Tale ultima argomentazione, rileva il ricorrente, poteva avere una ragione d'essere prima dell'entrata in vigore della novella del 1999;
infatti con la riforma del 1999 l'udienza preliminare non è più semplicemente un'udienza filtro, ma funge da barriera preclusiva per i riti alternativi ovvero il "patteggiamento" ed il "giudizio abbreviato". Pertanto, con l'omessa notifica dell'avviso di udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio all'Agostini è stata preclusa la possibilità di definire il processo con uno dei riti premiali che gli avrebbe consentito lo sconto di almeno un terzo della pena. È evidente, quindi, l'illogicità della motivazione della sentenza dei Giudici di Appello che hanno ritenuto l'udienza preliminare come una semplice "udienza filtro" ove la mancata partecipazione dell'imputato non costituisce una violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
RITENUTO IN DIRITTO
Il motivo posto a base del ricorso è fondato.
Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 35358 del 9.07.20 3 (Rv. 225361) statuendo che l'omessa notificazione all'imputato dell'avviso per l'udienza preliminare determina la nullità assoluta ed insanabile, deducibile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, dell'udienza medesima e di tutti gli atti successivi. Le SS.UU. richiamano il testo dell'art. 419 c.p.p., il quale (sotto la rubrica di "atti introduttivi" all'udienza preliminare) recita al comma 1: "il giudice fa notificare all'imputato .... l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza....., con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero" ed al comma 7 sancisce che la citata disposizione è prevista "a pena di nullità": posto che l'art. 179 c.p.p. colloca tra le nullità assolute "quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato", hanno ritenuto che l'invalidità conseguente all'omissione dell'avviso in questione rientra in quest'ultima previsione affermando che tale incombente è assimilabile ad una citazione.
Tale soluzione, rilevano le SS.UU., è determinata da ragioni interpretative a carattere logico e sistematico. Innanzitutto l'avviso deve essere notificato all'imputato unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio del P.M. la quale racchiude l'imputazione (art. 417 c.p.p.) ed indica i mezzi di prova: esso rappresenta dunque l'aspetto sostanziale e contenutistico di una citazione, essendo finalizzato a consentire la partecipazione della parte personalmente all'udienza con la possibilità di esplicare la propria difesa, anche nella forma diretta;
in ordine agli addebiti a suo carico formulati;
la necessità della suddetta contestuale notifica, fornisce spiegazione della circostanza che tra i requisiti essenziali dell'avviso non compaia, come per il decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.), l'enunciazione del fatto e segnala sul punto l'effettiva equivalenza dei due atti;
il ragionamento vale anche per l'ulteriore requisito, pur non essenziale, della indicazione dei mezzi di prova. A dimostrazione della correttezza di tali rilievi v'è da considerare che quando fu modificato, con la L.16 dicembre 1999, n. 479, l'art. 429 c.p.p., lett. c, aggiungendosi,
dopo le parole "l'enunciazione del fatto" l'espressione "in forma chiara e precisa", identico intervento venne operato per l'art. 417 c.p.p. relativo alla richiesta di rinvio a giudizio.
Inoltre il comma 4, ultima parte, del cit. art. 419 c.p.p. contempla "la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria" e pare impensabile, in quanto sarebbe privo di qualsiasi giustificazione, che si sia voluto distinguere tra la posizione di questi soggetti e quella dell'imputato, che verrebbe semplicemente notiziato: in realtà il termine citazione non è stato formalmente impiegato con riferimento all'imputato perché implicito negli adempimenti che devono essere posti in essere nei suoi confronti. L'art. 420 c.p.p., comma 2 stabilisce che all'udienza preliminare "il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ....." ed è innegabile che il concetto di costituzione sia consequenziale a quello di citazione che rappresenta il suo antecedente storico e logico. La stessa norma al comma 4, già nel testo originario vigente al momento del compimento dell'atto per cui si discute, prevedeva che la mancata comparizione dell'imputato rendesse operanti le verifiche e le garanzie postulate per la fase dibattimentale ed in particolare affermava: "quando l'imputato non si presenta e ricorrono le condizioni previste dall'art. 485 c.p.p., comma 1 e art. 486 c.p.p., commi 1 e 2, il giudice fissa la data della nuova udienza e dispone che sia dato avviso all'imputato a norma dell'art. 419 c.p.p., comma 1"; orbene le condizioni richiamate di cui all'art. 485 c.p.p. sono quelle relative alla incolpevole non conoscenza della "citazione a giudizio", il che a sua volta convalida la tesi della sussumibilì tà dell'avviso per l'udienza preliminare e delle sue modalità attuative nella nozione di citazione. Dunque, acclarata per il caso di specie la nullità in questione, ai sensi del combinato disposto dell'art.622 c.p.p., lett. b) e art. 604 c.p.p., comma 1, vanno annullate le sentenze di appello e di primo grado nonché il decreto che ha disposto il giudizio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nonché quella di primo grado ed il decreto che ha disposto il giudizio, ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Tivoli per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 30 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2012