Sentenza 14 ottobre 2008
Massime • 1
Non è configurabile alcuna nullità del provvedimento ministeriale applicativo del regime differenziato di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), come modificato dalla legge 23 dicembre 2002 n. 279, per la mancata preventiva acquisizione di informazioni presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e specializzati perché non ritenuta necessaria dal Ministro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2008, n. 42553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42553 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/10/2008
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2680
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 013239/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) AR SA N. IL 28/10/1982;
avverso ORDINANZA del 04/03/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Lette le conclusioni del P.G. Dott. Gialanella Antonio che ha chiesto l'annullamento c.r. dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Con ordinanza del 4/3/2008 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha accolto il reclamo proposto dal detenuto SA LL contro il decreto ministeriale 30/10/2007 applicativo del regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen.. Nella motivazione del provvedimento il Tribunale, sulla scorta di quanto attestato dallo stesso decreto applicativo, ne ha rilevato la evidente difformità dal modello procedimentale, essendo stato esso adottato sulla sola base della nota della DDA di Napoli ed in assenza delle necessarie informative della DNA e degli organi specializzati della Polizia. Per l'annullamento di tale ordinanza il P.G. presso la Corte di Appello di Bologna ha proposto ricorso in data 27/3/2008 denunziando la violazione di legge commessa con l'affermazione per la quale requisito procedimentale di validità del decreto sarebbe la previa acquisizione delle informative di tutti gli organi indicati nella norma, di contro essendo condizione necessaria e sufficiente di validità la acquisizione da parte del Ministro delle sole informazioni utili alla valutazione della situazione sottoposta. Il ricorso merita accoglimento.
Alla stregua di quanto più volte affermato da questa Corte in materia di necessarie acquisizioni prima della emanazione da parte del Ministro del decreto di applicazione del regime differenziato, non è ravvisabile nullità alcuna: sia quando il provvedimento in questione sia deliberato senza previa acquisizione del parere del P.M. procedente, qualora sia acquisito il parere di quegli organismi di raccordo investigativo - come la D.N.A. o la D.D.A. - che, in quanto tali, sono necessariamente informati su tutte le vicende concernenti il contesto mafioso di appartenenza del detenuto;
sia quando il provvedimento emesso senza previa acquisizione del parere del P.M. riguardi detenuto in espiazione di pena a seguito di condanna irrevocabile, in tal caso non potendosi più parlare di "P.M. o Giudice che procede"; sia, ancora, quando il provvedimento sia emanato senza previa acquisizione di informazioni presso la D.N.A. e gli organi di Polizia centrali e specializzati perché non ritenute necessarie dal Ministro, in quanto normativamente caratterizzata l'acquisizione di tali informazioni dalla "necessità" (cfr. ex multis: Cass. sentenze nn. 2260/2005 - 2658/2005 - 449/2004 - 15029/2004). Ed invero, a parte le pur diverse argomentazioni con le quali si è nei vari casi sopra citati escluso la ravvisabilità di nullità, sta di fatto che in relazione alla mancata acquisizione dei pareri e delle informazioni in questione non è prevista dalla legge alcuna sanzione, sicché siffatte carenze acquisitive costituiscono al più mere irregolarità che non comportano alcuna conseguenza sul piano della validità del provvedimento.
Alla stregua di quanto sopra, pertanto, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2008