Sentenza 5 ottobre 2010
Massime • 1
Ai fini della individuazione degli elementi differenziali tra i reati di corruzione e di concussione, occorre avere riguardo al rapporto tra le volontà dei soggetti, che nella corruzione è paritario ed implica la libera convergenza delle medesime verso la realizzazione di un comune obiettivo illecito, mentre nella concussione è caratterizzato dalla presenza di una volontà costrittiva o induttiva del pubblico ufficiale, condizionante la libera formazione di quella del privato, il quale si determina alla dazione, ovvero alla promessa, soggiacendo all'ingiusta pretesa del primo solo per evitare un pregiudizio maggiore. (Nel caso di specie è stato ravvisato il reato di concussione nella condotta di un funzionario dell'ufficio delle imposte dirette, che aveva indotto la vittima a consegnargli dei gioielli con la promessa della favorevole conclusione di una verifica fiscale in corso).
Commentario • 1
- 1. Giudizio abbreviato, condizione sospensiva, revoca, prova, inutilizzabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2010, n. 38650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38650 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 05/10/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1637
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 23111/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI TA SI N. IL 10/11/1951;
avverso la sentenza n. 2427/2005 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 10/10/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Popolo A., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito per il ricorrente l'avv. Chiodi Francesco W. che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza in data 3-3-2005, con la quale il Tribunale di Brescia, a seguito di rito abbreviato, ha dichiarato Di TA MO colpevole del reato di concussione ascrittogli al capo A) della rubrica, per avere, nella sua qualità di pubblico ufficiale e funzionario dell'Ufficio delle Imposte Dirette di Chiari, indotto SA AB, rappresentante della Eredi Baldini s.n.c., a consegnargli, con la promessa della favorevole conclusione della verifica fiscale in corso, svariati gioielli. Con la stessa sentenza il Di TA è stato invece assolto dagli altri episodi di concussione ascrittigli allo stesso capo d'imputazione per non aver commesso il fatto;
mentre nei suoi confronti è stato dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 319 c.p., così modificati i capi B), D) ed E), perché, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, estinto per prescrizione.
Ricorre il Di TA, mediante il suo difensore, lamentando con un primo motivo, in relazione al capo A), la carenza e illogicità della motivazione, con particolare riferimento alla ritenuta attendibilità dei testi di accusa e allo scarso credito attribuito al teste a difesa LL.
Con un secondo motivo il ricorrente deduce, sempre con riferimento al capo A), che il fatto contestato deve essere qualificato in termini di corruzione, essendosi le persone offese persuase spontaneamente ad elargire al funzionario doni non dovuti, per ottenere una chiusura rapida della verifica in corso. Chiede, quale conseguenza della derubricazione del reato, darsi atto dell'intervenuta prescrizione del reato.
Col terzo viene denunciata, con riguardo al capo D), la carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla deposizione della teste Colossi RM, la cui corretta valutazione avrebbe dovuto portare all'assoluzione dell'imputato.
Con un ultimo motivo viene dedotta, in relazione al capo E), la carenza e illogicità della motivazione in ordine alla valutazione del verbale di s.i.t. reso in data 13-5-1998 da Mascellaro Nino, privo di riscontri e, come tale, insufficiente per la dimostrazione dei fatti contestati.
DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La Corte di Appello, rispondendo punto per punto ai rilievi mossi dalla difesa con i motivi di appello, ha dato conto, con argomentazioni non manifestamente illogiche, delle ragioni per le quali ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa SA e dagli altri testi dell'accusa e attribuito, invece, scarsa rilevanza alla deposizione del teste a difesa LL. Essa ha escluso, in particolare, l'ipotesi di una orchestrazione previamente concepita ai danni del Di TA, rilevando che la SA non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio, diretto o indiretto, da una falsa denuncia contro l'imputato, che avrebbe potuto, al contrario, solo esporla al rischio di essere a sua volta accusata di calunnia. Ha altresì fatto presente che le contraddizioni nelle quali, secondo il ricorrente, sarebbero incorsi i testi a carico, sono in realtà insussistenti o attengono, comunque, a elementi marginali della vicenda, dei quali, a distanza di dieci anni dagli accadimenti, è più che comprensibile serbare un ricordo non preciso. Ha aggiunto che le dichiarazioni del LL, dipendente dell'Ufficio delle Imposte Dirette e nell'occasione collaboratore tributario del prevenuto, non giovano alla difesa, sia perché provenienti da imputato di reato connesso e quindi scarsamente attendibile, sia perché non incompatibili con le dichiarazioni delle persone offese: da un lato, infatti, il predetto teste non avrebbe potuto ammettere manovre concussive del Di TA in sua presenza se non destando sospetti anche sul suo operato e, dall'altro, il fatto che il LL abbia dichiarato che durante la verifica il Di Stati era stato sempre in sua compagnia, non esclude che l'odierno ricorrente si sia presentato in gioielleria da solo e dopo il termine della verifica (magari di sabato, come ricorda la SA).
Ciò posto, si osserva che le doglianze mosse dal ricorrente in ordine all'affidabilità dei testi escussi si risolvono, al di là della formale prospettazione di vizi motivazionali, in inammissibili censure avverso apprezzamenti squisitamente di merito espressi dal giudice di appello, come tali insindacabili in sede di legittimità. Esula, infatti, dai poteri attribuiti alla Corte di Cassazione quello di procedere ad una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova.
2) Anche le censure mosse col secondo motivo di ricorso sono inammissibili.
Giova rammentare che, secondo i principi enunciati in materia dalla giurisprudenza, l'elemento discriminante della concussione rispetto alla corruzione non può essere rinvenuto ne' in base al criterio dell'iniziativa, ne' a quello dell'atto conforme o contrario ai doveri d'ufficio, ne' a quello del vantaggio giusto o ingiusto cui il privato tende, ma è costituito dalla presenza, nella concussione, di una volontà prevaricatrice del pubblico ufficiale, condizionante la volontà del privato (Cass. Sez. 6, 3-11-2003 n. 4898), per effetto della quale quest'ultimo versa in stato di soggezione di fronte alla condotta del pubblico ufficiale, mentre nella corruzione i due soggetti vengono a trovarsi in posizione di sostanziale parità (Cass. Sez. 6, 1-2-1993 n. 8651). L'elemento determinante ai fini della distinzione tra le due figure criminose, pertanto, è rappresentato dal rapporto fra le volontà dei soggetti, che nella corruzione è paritario e implica la libera convergenza delle medesime verso un comune obiettivo illecito, mentre nella concussione il pubblico agente esprime una volontà costrittiva o induttiva che condiziona il libero esplicarsi di quella del privato, il quale, per evitare maggiori pregiudizi, deve sottostare alle ingiuste pretese del primo (Cass. Sez. 6, 3-11-2003 n. 4898). Nel caso in esame, la Corte di Appello, sulla base delle testimonianze raccolte, ha ritenuto certo, in punto di fatto, che la SA non si è determinata liberamente alla dazione dei gioielli, ma ha agito in una condizione di coazione psicologica connessa alla qualifica di pubblico ufficiale rivestita dal Di TA, essendo stata la sua volontà coartata dal timore che una mancata condiscendenza alle richieste del funzionario potesse compromettere l'esito della verifica. Alla stregua di simili emergenze, correttamente il giudice del gravame ha ravvisato nella condotta del prevenuto gli estremi del reato di concussione, disattendendo l'assunto difensivo, secondo cui, nella specie, si sarebbe in presenza di una ipotesi di corruzione. Ne consegue l'inammissibilità delle censure mosse dal ricorrente, il quale, nell'insistere nel sostenere che le persone offese si sono persuase spontaneamente ad elargire al funzionario doni non dovuti per ottenere una chiusura rapida della verifica in corso, propone, in spregio ai limiti di cognizione riservati a questa Corte, una diversa lettura delle risultanze processuali, basata su una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale in esame.
3) Si palesano inammissibili, infine, anche il terzo e quarto motivo di ricorso.
Secondo un principio consolidato in giurisprudenza, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in Cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato, stabilito dall'art. 129 c.p.p., comma 1 (Cass. Sez. 6, 29-5-2008 n. 40570; Sez. 2, 18-5-2007 n. 26008; Cass. Sez. 6, 5-3-2004 n. 26027;
Cass. Sez. 1, 4-2-2004 n. 4177; Cass. Sez. 3, 4-5-2004 n. 24327). Nel caso di specie¯ pertanto, la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, emessa già in primo grado, preclude in questa sede l'esame delle censure mosse dal ricorrente, la cui eventuale fondatezza comporterebbe necessariamente una regressione del procedimento per la rinnovazione del giudizio di merito incompatibile col principio innanzi enunciato.
4) Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2010