Sentenza 9 novembre 2012
Massime • 1
Nell'ambito del procedimento di prevenzione, essendo la confisca una misura di sicurezza patrimoniale di natura amministrativa alla quale non si applica il regime proprio delle impugnazioni, il giudice di appello è tenuto a prendere in esame le istanze formulate in ordine alla illegittima applicazione della stessa anche se la relativa doglianza non sia stata dedotta nei motivi di gravame e la Corte di cassazione deve prendere in esame tale doglianza formulata con motivo di ricorso anche se la stessa non ha formato oggetto di impugnazione avverso la sentenza di primo grado.
Commentario • 1
- 1. La resa dei conti: alle Sezioni Unite la questione sulla natura dellaAnna Maria Maugeri · https://dirittopenaleuomo.org/
La Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, all'udienza del 30 gennaio scorso, ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: «se la previsione contenuta nella legge n. 94 del 2009 che, modificando l'art. 2-bis della legge n. 575 del 1965, consente al giudice di applicare le misure di prevenzione patrimoniale anche prescindendo dalla verifica di attualità della pericolosità del proposto riguardi le sole fattispecie realizzatesi dopo l'entrata in vigore della modifica o se trovi piuttosto applicazione, anche per la confisca di prevenzione, l'art. 200 c.p. dettato per le misure di sicurezza, così da favorire la retroattività della norma in questione». In attesa del deposito …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2012, n. 12003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12003 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 09/11/2012
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI IU - Consigliere - N. 3174
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 41532/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RB AR, nato a [...] il [...];
RB EA, nato a [...] il [...];
RB ES, nato a [...] il [...];
IL RM, nata a [...] il [...];
avverso il decreto della Corte di appello di Reggio Calabria in data 27/04/2010, n. 29/2009;
Letti gli atti, il decreto impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, Dr. Gialanella Antonio, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 3.10.2008-4.02.2009 e del decreto della Corte di appello di Reggio Calabria del 28.05.2010-27.09.2010, con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto deliberato il 28 maggio 2010 e depositato il successivo 27 settembre, la Corte di appello di Reggio Calabria ha respinto l'appello proposto da AR AR, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza perché indiziato di appartenere alla 'ndrangheta, e dai terzi interessati, AR EA, AR ES e SI RM, avverso il decreto del Tribunale della sede, deliberato il 3 ottobre 2008 e depositato il 4 febbraio 2009, che, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 1 ter, aveva disposto la confisca del terreno, gia'
sottoposto a sequestro con provvedimento del 19 gennaio 2007, ubicato in Reggio Calabria, località Archi - torrente Scacciati, e del sovrastante fabbricato (individuato catastalmente al foglio 1, particella 265), perché ritenuto nell'effettiva disponibilità di AR AR, seppure formalmente intestato anche ai germani dello stesso, AR EA e AR ES, e alla nipote, SI RM (figlia di altra germana deceduta), di valore stimato in Euro 195.770,03 valutato come sproporzionato ai redditi dichiarati da AR AR e alla sua attività economica di imprenditore edile.
Ad avviso della Corte territoriale, il fabbricato composto da quattro piani fuori terra e un seminterrato, comprendente due appartamenti nell'esclusiva disponibilità del prevenuto, di cui uno abitato dallo stesso AR AR con la moglie e l'altro dalla figlia sposata con il proprio nucleo familiare, era stato costruito dal prevenuto negli anni compresi tra il 1987 e il 1991, dopo l'acquisto e il frazionamento del terreno su cui sorgeva nel 1985.
Il medesimo terreno, intestato al padre del prevenuto, AR IU, deceduto nel 1992, era quindi pervenuto per successione ereditaria a tutti i suoi figli e attuali ricorrenti (la SI in rappresentazione della propria madre), ma era rimasto nell'effettiva ed esclusiva disponibilità di AR AR che vi avrebbe costruito il detto fabbricato di valore ritenuto sproporzionato, come si è detto, al reddito dichiarato o all'attività economica svolta dallo stesso.
2. Avverso il predetto decreto hanno proposto distinti ricorsi per cassazione AR AR tramite il difensore, avvocato Antonio Managò; AR EA, AR ES e SI RM tramite il comune difensore, avvocato Natale Polimeni.
3. L'avvocato A. Managò deduce il vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla L. n. 575 del 1965, artt. 1, 2 bis e 2 ter.
La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia del provvedimento di sequestro con la conseguente caducazione del successivo decreto di confisca, poiché il sequestro era stato eseguito il 19 gennaio 2007 e la confisca era intervenuta solo il 3 ottobre 2008 a distanza, quindi, di circa 19 mesi dall'esecuzione del primo, senza che fosse stato emesso dal Tribunale alcun decreto di proroga del termine di un anno previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, per l'emanazione del provvedimento di confisca.
La misura di prevenzione patrimoniale doveva, infatti, ritenersi disgiunta da quella personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, pure applicata a AR AR, poiché quest'ultima, oggetto di decreto del 1 dicembre 1999, della quale era stato successivamente richiesto, il 15 giugno 2006, un aggravamento insieme al sequestro del fabbricato, era già in corso di esecuzione e pendente da alcuni anni allorché era stata differita la decisione sulla confisca postulante indagini complesse che avevano implicato la disposizione e l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio. Il ricorrente censura, altresì, la mera apparenza della motivazione del provvedimento ablatorio impugnato, giacché era stato dimostrato, sulla base delle documentate investigazioni difensive, totalmente e immotivatamente ignorate dalla Corte di appello, che il terreno, oggetto di confisca, era stato acquistato dal padre del prevenuto, AR IU, il quale aveva provveduto alla successiva edificazione del fabbricato per destinarlo ai suoi quattro figli:
AR EA, AR ES, AR AR e AR AR, ai quali era pervenuto, iure hereditatis, alla morte del genitore.
La Corte di appello avrebbe ingiustificatamente ignorato la documentata pendenza di un procedimento civile, promosso da AR ES e tuttora pendente, diretto all'accertamento del suo diritto di proprietà sul medesimo terreno, oltre la quota ereditaria a lui attribuita, per intervenuta usucapione.
Puramente congetturale sarebbe il giudizio espresso dalla Corte di appello con riguardo alla ritenuta esclusiva disponibilità dell'Immobile da parte di AR AR, ancora una volta ignorando i risultati delle indagini difensive (fotografie ed altro) e le valutazioni espresse sia dal consulente di ufficio, sia dal consulente nominato dallo stesso AR.
Parimenti apparente sarebbe la motivazione con riguardo al giudizio di sproporzione tra le risorse economiche di AR AR e stretti congiunti e il valore degli investimenti effettuati per l'edificazione del fabbricato che si assume di sua esclusiva pertinenza. Il valore dell'Immobile, indicato in Euro 195.700,03 avrebbe dovuto essere ridimensionato di almeno il 20-30%, corrispondente ai costi della sua costruzione a cura dello stesso AR AR, imprenditore edile;
il detto valore avrebbe dovuto essere ripartito tra tutti i contitolari del terreno e relativo fabbricato, ossia il padre e i germani del prevenuto, a loro volta imprenditori;
in ogni caso, era stata dimostrata la congruità del valore del fabbricato rispetto all'attività economica di imprenditore edile svolta da AR AR, al di là di quanto emergeva dai redditi dichiarati dallo stesso, dovendosi attribuire rilievo, in accordo con la lettera della legge e la giurisprudenza di questa Corte, al valore dell'attività economica effettivamente svolta dal proposto piuttosto che al solo dato formale dei redditi dichiarati non assorbente il primo, trattandosi di parametri alternativi e non concorrenti.
4. L'avvocato N. Polimeni, procuratore speciale di AR EA, AR ES e SI RM, deduce l'erronea interpretazione ed applicazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, (error in iudicando); e l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 125 c.p.p. (error in procedendo). La Corte di merito avrebbe erroneamente interpretato la L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, con successive modifiche e, segnatamente,
quelle apportate dal D.L. n. 92 del 2008, art. 10, convertito nella L. n. 125 del 2008, che ha introdotto condizioni più rigorose per la confisca dei beni sequestrati a persona indiziata di appartenenza ad associazione di tipo mafioso, specialmente nel caso di beni formaimente intestati ad un terzo che si assumano nell'effettiva disponibilità della persona sottoposta a misura di prevenzione personale. In tale ipotesi, la parte pubblica avrebbe un onere probatorio, di tipo civilistico, essendo tenuta a provare, ai fini della confisca, l'esistenza non solo di indizi sufficienti (idonei al mero sequestro), ima di indizi gravi, precisi e concordanti della disponibilità del bene, uti dominus, da parte del proposto e dell'illecita provenienza di esso, fondanti l'apparente titolarità del medesimo bene in capo a soggetto diverso dal presunto mafioso. La Corte territoriale, disapplicando il suddetto rigoroso canone probatorio, avrebbe disposto la confisca sulla base di generici indizi, gli stessi posti a base del provvedimento di sequestro, da ritenersi del tutto insufficienti, alla stregua del nuovo tenore della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, a legittimare la confisca di beni appartenenti a terzi.
Anche dando per ammesso che il fabbricato sia stato edificato dopo il 1985 (anno in cui risulta presentata, invece, la domanda di condono da parte di AR IU, all'epoca unico proprietario del terreno, deceduto sette anni dopo, nel 1992), tale circostanza non sarebbe sufficiente ad integrare un indizio grave e preciso con riguardo alla edificazione dell'edificio con i proventi illeciti attribuiti a AR AR.
Parimenti generici e insufficienti sarebbero gli indizi di esclusiva appartenenza del bene allo stesso AR AR, poiché il fatto che l'immobile risulti articolato su più livelli non esclude l'utilizzo di esso da parte di tutti i coeredi di AR IU. La Corte di appello avrebbe reso, pertanto, una motivazione puramente apparente con riguardo ai presupposti legittimanti la confisca di bene intestato anche a soggetti diversi dal presunto mafioso, eludendo il ruolo di garanzia e controllo che qualifica il giudizio di secondo grado.
5. Il pubblico ministero presso questa Corte, nell'articolata requisitoria, depositata in data 8 maggio 2012, conclude per l'annullamento senza rinvio del decreto di confisca impugnato e del previo decreto di sequestro, poiché ritiene violato il termine di un anno, non prorogato, previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, con successive modifiche, per l'emissione differita del provvedimento di confisca dei beni sequestrati rispetto all'applicazione della misura di prevenzione, e preliminarmente assume la dedudbilità, anche per la prima volta, in sede di ricorso per cassazione, dell'intervenuta scadenza del suddetto termine, come da ricorso proposto dal difensore di AR AR, e il computo di esso a partire dalla trascrizione del provvedimento di sequestro immobiliare che ne segna il momento esecutivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso proposto dal difensore di AR AR è fondato e assorbe le altre censure formulate dallo stesso ricorrente e dal difensore degli altri ricorrenti, terzi interessati, AR EA, AR ES e SI RM. Va premesso, secondo la lezione di questa Corte a sezioni unite, cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva, che la confisca prevista nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di persona indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso non ha ne' il carattere sanzionatorio di natura penale, ne' quello di un provvedimento di prevenzione, ma va ricondotta nell'ambito di quel "tertium genus" costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240 c.p., comma 2, (Sez. U, n. 18 del 03/07/1996, dep. 17/07/1996, Simonelli, Rv. 205262; conformi tra le molte: Sez. 2, n. 19914 del 31/01/2005, dep. 26/05/2005, Bruno, Rv. 231873; Sez. 5, n. 16580 del 20/01/2010, dep. 29/04/2010, De Carlo, Rv. 246863).
Dalla natura amministrativa della confisca di prevenzione discende, come correttamente osservato dal procuratore generale nella sua requisitoria, che ad essa non è applicabile il regime delle impugnazioni. Il giudice d'appello, pertanto, deve prendere in esame le istanze formulate in ordine alla illegittima applicazione della misura di sicurezza, anche se la relativa doglianza non sia stata dedotta nei motivi di gravame, e la corte di cassazione, sebbene non possa prendere in esame di ufficio la questione dell'illegittimità della misura di sicurezza, può e deve esaminare analoga doglianza formulata con apposito motivo di ricorso anche se non ha formato oggetto di impugnazione avverso la decisione di primo grado (Sez. 4, n. 847 del 07/07/1983, dep. 02/02/1984, Avenia, Rv. 162448; conforme:
n. 13710 del 1977, Rv. 137213).
Deve essere, pertanto, considerato il motivo di ricorso, proposto nell'Interesse di AR AR, che denuncia l'inefficacia del provvedimento di sequestro e la conseguente caducazione del decreto di confisca, posto che il sequestro fu eseguito, secondo il ricorrente, il 19 gennaio 2007, mentre la confisca è stata disposta con provvedimento del 3 ottobre 2008 e, quindi, in violazione del termine di un anno dalla data dell'avvenuto sequestro, previsto dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 3, secondo periodo, con successive modifiche, contenente: "Disposizioni contro le organizzazione criminali di tipo mafioso, anche straniere". Tale motivo è fondato, pur rettificando, ancora una volta secondo i puntuali rilievi del procuratore generale, la data di esecuzione del sequestro che non è quella del relativo decreto con cui fu disposto, nel caso in esame corrispondente al 19 gennaio 2007, bensì quella in cui il medesimo provvedimento fu trascritto nei registri della conservatoria immobiliare, nella fattispecie rispondente al 18 agosto 2007, comunque antecedente di oltre un anno la data della disposta confisca con decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 3 ottobre 2008, confermato dal provvedimento della Corte di appello reggina del 28 maggio 2010, qui impugnato.
Al pari del pignoramento, infatti, il sequestro avente ad oggetto beni immobili prescinde dalla sottrazione del bene alla materiale disponibilità del debitore, e viene eseguito mediante trascrizione del provvedimento sui registri immobiliari, allo scopo di privare il debitore della disponibilità giuridica del bene esecutato. Ne consegue che l'esecuzione non può che riferirsi alle indicazioni ricavabili dai registri immobiliari ed è destinata a restare insensibile alle vicende fisiche del bene vincolato (Sez. 1, n. 2389 del 26/05/1992, dep. 03/08/1992, Pecorella, Rv. 191541). Tale modalità di esecuzione ha trovato conferma nell'espressa disposizione legislativa di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 2 quater, da ultimo sostituito dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 10, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che rinvia espressamente alle modalità previste dall'art. 104 disp. att. c.p.p., per l'esecuzione del sequestro preventivo (v., in particolare, il comma 1, lett. b), della stessa norma secondo il quale essa avviene con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici).
La natura perentoria del suddetto termine annuale, prorogabile con provvedimento motivato del Tribunale di un solo anno (e, nel caso in esame, non risulta alcuna proroga), è stata affermata da questa Corte, a sezioni unite, sulla scia di un autorevole insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 465 del 1993), secondo cui la previsione di un vincolo di necessarietà tra sequestro e confisca, da adottarsi in termini perentori, anche successivamente all'applicazione della misura personale purché in costanza della sua esecuzione, reca in sè il pregio di evitare una situazione di incertezza in ordine alla possibile applicazione della confisca, nonché tutte le ulteriori conseguenze in merito alla compressione della disponibilità patrimoniale dell'interessato e degli eventuali diritti dei terzi, restituendo certezza al diritto di proprietà costituzionalmente garantito dall'art. 42 della legge fondamentale. Denoterebbe, infatti, evidenti tratti di irragionevolezza un sistema che, per un verso, contemplasse una misura di aggressione dei patrimoni particolarmente invasiva come la confisca e, per un altro verso, ne sganciasse l'applicazione da ogni necessario vincolo temporale con il precedente provvedimento di sequestro, al quale la prima, nella stessa formulazione legislativa della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3 è strettamente collegata, essendo lo strumento di cautela patrimoniale (sequestro) propedeutico all'ablazione (confisca) che attua il trasferimento coattivo del bene al patrimonio dello Stato e deve essere necessariamente preceduto dal provvedimento di sequestro (Sez. U, n. 36 del 13/12/2000, dep. 07/02/2001, Madonia, Rv. 217666).
2. Alla luce dei predetti rilievi va, dunque, dichiarata l'illegittimità della confisca, disposta il 3 ottobre 2008, oltre il termine perentorio annuale decorrente dal 18 agosto 2007 di esecuzione del sequestro sul bene immobile de quo con la trascrizione del titolo nei relativi registri, e la conseguente inefficacia dello stesso sequestro non seguito da tempestiva confisca. Ciò comporta l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e del propedeutico provvedimento di sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e il decreto emesso il 3/10/2008 dal Tribunale di Reggio Calabria e dispone la restituzione dei beni in sequestro agli aventi diritto.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2013