Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2012, n. 12003
CASS
Sentenza 9 novembre 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nell'ambito del procedimento di prevenzione, essendo la confisca una misura di sicurezza patrimoniale di natura amministrativa alla quale non si applica il regime proprio delle impugnazioni, il giudice di appello è tenuto a prendere in esame le istanze formulate in ordine alla illegittima applicazione della stessa anche se la relativa doglianza non sia stata dedotta nei motivi di gravame e la Corte di cassazione deve prendere in esame tale doglianza formulata con motivo di ricorso anche se la stessa non ha formato oggetto di impugnazione avverso la sentenza di primo grado.

Commentario1

  • 1La resa dei conti: alle Sezioni Unite la questione sulla natura della
    Anna Maria Maugeri · https://dirittopenaleuomo.org/

    La Sesta Sezione penale della Corte di cassazione, all'udienza del 30 gennaio scorso, ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: «se la previsione contenuta nella legge n. 94 del 2009 che, modificando l'art. 2-bis della legge n. 575 del 1965, consente al giudice di applicare le misure di prevenzione patrimoniale anche prescindendo dalla verifica di attualità della pericolosità del proposto riguardi le sole fattispecie realizzatesi dopo l'entrata in vigore della modifica o se trovi piuttosto applicazione, anche per la confisca di prevenzione, l'art. 200 c.p. dettato per le misure di sicurezza, così da favorire la retroattività della norma in questione». In attesa del deposito …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2012, n. 12003
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12003
Data del deposito : 9 novembre 2012

Testo completo