Sentenza 18 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/10/2002, n. 14783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14783 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
E A CORTE SUPR MA DI CASSAZIONE-1 47 8 3 /02 6 I N 8 8 9 R O . 1 I / A Z N 4 T - A / 6 R U B REPUBBLICA ITALIAN 2 T B . . S I L I R . L R G F . A T E D . R B L A E A A T D I D I Oggetto 1 R S 3 E N E 1 T E T SEZIONE TRIBUTARIA S . Tributaria N I N A E IRPEF: accertamento S A M E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico PAPA Presidente - R.G. N. 23647/99 - Consigliere Cron. 34559 Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Ud.14/03/02 Consigliere Dott. Francesco TIRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VE CO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIOVANNI SANTILLI, giusta procura Notaio TULLIO SILVESTRI di CUNEO rep.36057 DEL 27.11.1999; - ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, UFF II DD SALUZZO;
- intimati -
la sentenza n. 101/98 della Commissione avverso regionale di TORINO, depositata il 2002 tributaria 1251 09/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine il rigetto. -2- Svolgimento del processo Il dr. EG AR, dentista, ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 1990 con il quale l'ufficio, previa utilizzazione della entità del materiale acquistato dal contribuente per la sua attività (circa 196 milioni di lire), ha elevato il reddito da lire 49.789.000 dichiarate a lire 329.832.000 accertate. La Commissione di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso ed ha ridotto i ricavi, e la Commissione Regionale ha confermato la sentenza di primo grado, respingendo l'appello dell'ufficio e del contribuente. Ha proposto ricorso il contribuente. Il Ministero delle Finanze non ha svolto attività difensive in questa sede. Motivi della decisione Il ricorso per Cassazione, dopo le prime due pagine dedicate allo svolgimento del processo, contiene i seguenti elementi: a)proposizione della eccezione di nullità dell'atto amministrativo ex art. 42 d.p.r. n. 600/73 per la mancata indicazione delle aliquote applicate;
b)richiesta di annullamento dell'accertamento per falsa ed errata applicazione degli articoli 38, 39 e 40 d.p.r. n. 600/73; c)riproposizione dell'eccezione di cui sub a); d)riproposizione dell'errata applicazione del primo comma dell'art. 39 d.p.r. n.600/73, con riferimento sempre all'atto di accertamento ed all'attività svolta dall'ufficio; e)proposizione di "falsa ed errata applicazione degli artt. 38 e 39 primo comma d.p.r. 600/73 (in applicazione del terzo comma dello stesso articolo) perché basata su pretestuosa ed errata interpretazione dell'art. 21 d.p.r. 633/72", con riferimento sempre alla attività svolta dall'ufficio; f)proposizione di "difetto di motivazione", con riferimento all'atto di accertamento;
Gruff then g)proposizione di “dubbi di legittimità nel comportamento dell'ufficio" relativamente alle procedure seguite per i questionari;
h)richiesta di annullamento dell'accertamento; i) richiesta di declaratoria di illegittimità della pretesa fiscale e di annullamento dell'avviso di accertamento. Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile poiché non contiene alcuna censura né generica né specifica, relativa a violazioni di legge o a vizi di motivazione ex art. 360 : c.p.c., della sentenza Commissione Regionale.impugnata, emessa dalla L'impugnazione, invece, contiene censure rivolte alle attività svolte dall'ufficio e all'avviso di accertamento impugnato. Alla stregua dell'art. 366 c.p.c. l'indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata deve essere proposta in modo specifico, data la sua funzione determinativa e limitativa del giudizio della Corte, a critica vincolata. Inoltre, l'indicazione dei motivi deve presentare i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, allo scopo di consentire l'individuazione delle questioni da risolvere. Nella specie nulla di tutto ciò si riscontra, per cui deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Nulla va disposto per le spese poiché il Ministero non ha svolto attività difensive questa sede.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 14.3.2002 nella camera di consiglio della Sezione Trib Il cons. est. Il Presidente E N O I Z A Dr. Giuseppe Falcone,Giuseppe S Dr. Enrico Papa میاشدا haja IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA NA LD Oggi ..... 18 OTT 2002... IL CANCELLIERE C1 A MA Casano