Sentenza 4 novembre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/11/2002, n. 15373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15373 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGIST ee 66730 AI SENSI DEL D.P. N. 131 T 3/02 MAT BUTARIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANS Dott. Mario 5.3 SAZIONE LA CORTE SUPREM Oggetto zid Rimbors Presidente DELLI PRI OLI credito di Consigliere سمك مهرا من Dott. Giovanni PAOLINI Dott. Massimo ODDO Consigliere R. G. N. 22657/99 Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Cron. 35061 Dott. Antonio MERONE Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 27/03/01 S ENT ENZA sul ricorso proposto da: C MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMAOMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 CORTE SUPREME OF CA SIZIONE presso CAMPIONE CIVILE rappresenta e difende ope legis;
66730 ricorrente
contro
BISCUIT SA, in persona del legale GENERALE pro tempore, elettivamente domiciliata rappresentante VIA DEI GRACCHI 128, presso lo studio in ROMA . 1 SALVATORE PETTINATO, che la difende PEREGRINO dell'avvocato 485 all'avvocato GIUSEPPE CAMOSCI, giusta 08.11.02 unitamente procura in calce;
controricorrente2001 CommissioneM 610 avverso la sentenza n. 45/99 della -1- tributaria regionale di GENOVA, depositata il 09/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE STEFANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato CAMOSCI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Amministrazione ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza n. 45 del 9 giugno 1999 con cui la Commissione tributaria Regionale per la Liguria rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia di primo grado, disattendendo l'eccezione dell'Amministrazione secondo cui il termine di decadenza di cui all'art. 38 del D.P.R. 602/1973 era applicabile all'istanza di pagamento, presentata il 5 ottobre 1994 dalla Generale Biscuit s.a., di un ammontare pari alla metà del credito di imposta (in base all'art. 10 comma 4 lettera b della convenzione italo-francese 5 ottobre ratificata con legge 7gennaio 1992, n. 20).1989, Resiste la GeneraleBiscuit s.a. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso l'Amministrazione deduce violazione di legge (art. 360 n. 3 c.p.c.) in relazione all'art. 38 del D.P.R. 602/1973; con il secondo violazione di legge in relazione all'art. 16 del D.P.R. 636/1972 e all'art. 21 del D. Leg. 546/1992. Il ricorso deve essere rigettato in quanto le norme indicate dall'Amministrazione disciplinano il "rimborso" di imposte da parte dell'Amministrazione Tributaria. Si tratta cioè di fattispecie in cui il soggetto che ha versato (erroneamente) una certa somma a titolo di imposta ne chiede la restituzione all'Amministrazione cui l'ha versata. Nulla di simile si realizza nell'ipotesi contemplata dalla legge 20/1992 di ratifica della convenzione italo-francese del 5 ottobre 1989. Secondo tale convenzione "una società residente della Francia, indicata al paragrafo 2-a) o soggetta alla legislazione francese applicabile alle società madri/ che riceve da una società residente dell'Italia dividendi che darebbero diritto ad un credito d'imposta se fossero ricevuti da un residente dell'Italia, ha diritto ad un pagamento da parte del Tesoro italiano di un ammontare pari alla metà di detto credito d'imposta diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2". Si tratta dunque di "pagamento" (e non di un rimborso), corrispondente ad una parte di ciò cui la società francese avrebbe avuto diritto a conseguire a titolo di "credito di imposta", se non avesse avuto sede in Italia. Lo spirito della norma convenzionale è chiaro, anche perché la terminologia è precisa, se parla di "credito di imposta" per quanto riguarda il (potenziale) credito di una (eventuale) società italiana e di "pagamento" in relazione alla società straniera significa che, pur vertendosi in materia tributaria. ha inteso collocare tale pagamento al di fuori del sistema della decadenza dei rimborsi di imposta. Quindi al di fuori del sistema di termini razionali ed adeguati in caso di rimborso a soggetti residenti in Italia, ma evidentemente ritenuti troppo stretti nell'ambito di rapporti internazionali collegati a calcoli non necessariamente semplici. Stante la novità della questione appare logico procedere a compensazione delle A I R A A R spese. T T . U S .P I B D I A G R E L D E R T D E I I T S T
P.Q.M.
N N 1 E E S S 3 1 E I La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese. A . T N A M Cosi deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 27 marzo 2001. Il Relatore Il PresidenteMain Stellibrisoli т ся DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi - 4 NOV 2002 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Osyaldo Ascanio Osvaldo Ascanio 1