Sentenza 14 febbraio 2001
Massime • 1
Al riposo settimanale del personale autoferrotranviario che lavori su turni e per il quale non sia applicabile direttamente la regolamentazione prevista dalla legge n. 370 del 1934, in mancanza di specifica regolamentazione contrattuale, le ventiquattro ore decorrono dall'ora di inizio del turno non lavorato con fruizione del riposo settimanale, in applicazione analogica del principio stabilito dall'art. 3, comma terzo, della citata legge n. 370 del 1934.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2001, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AMAT Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Palermo in persona del Direttore ing. CE Alessandro, elettivamente domiciliato in Roma alla via Tibullo 10, presso l'avv. Marcello Furitano, rappresentata e difesa giusta procura in calce dall'avv. Giorgio Marcatajo;
- ricorrente -
contro
NO CO, elettivamente domiciliato in Palermo alla via Catania 8/a presso l'avv. Giovanni POMAR, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 4425 del 29 gennaio 1998. Reg. Gen. n. 628/96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 Dicembre 2000 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Marcello Furitano per delega dell'avv. Marcatajo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto dell'appello. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18.5.1998 il Tribunale di Palermo, decidendo sull'appello proposto dall'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Palermo - A.M.A.T. - nei confronti di RI CE, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello, confermando la condanna dell'Azienda al pagamento di due ore di lavoro straordinario per la perdita di altrettante ore di riposo settimanale per avere ripreso il lavoro alle ore 22 e non alle 24 di detta giornata.
Osservava in motivazione che il lavoratore terminava il lavoro alle cinque del sesto giorno e lo riprendeva alle 21 del settimo, ma l'intervallo di quaranta ore non poteva imputarsi tutto a riposo settimanale in quanto comprendente anche il riposo giornaliero. Osservava quindi che il cumulo dei due riposi era disciplinato da un regolamento CEE n. 3820 che prevede un minimo di 45 ore dei due riposi, salvo possibilità di compensazione nella settimana successiva, non dedotta e provata dall'Azienda.
Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi l'A.M.A.T., resiste con controricorso il RI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l'AMAT denunzia la violazione e falsa applicazione della legge n. 370 del 1934, assumendo che il Tribunale ha confermato la sentenza pretorile che aveva ritenuto la mancata fruizione del riposo settimanale perché esso non decorreva dalla mezzanotte a quella successiva, come previsto dall'art. 3 della legge n. 370 del 1934, ma era ridotto per la ripresa del servizio alle 21 o alle 21.40 di due o tre ore. Rileva quindi che l'art. 1, comma applicazione il personale autoferrotranviario. La censura è infondata in quanto il Tribunale non limita la propria motivazione al rilievo che il lavoro riprendeva alle ore 21 del giorno destinato al riposo settimanale e quindi non applica agli autoferrotranviari la regola, non ad essi pertinente, del riposo da fruire da una mezzanotte a quella successiva, ma parte del rilievo in fatto che le 40 ore di riposo dalla cessazione alla ripresa del lavoro comprendevano il riposo giornaliero e quello settimanale e fonda la propria decisione sulla violazione del limite complessivo minimo di quarantacinque ore stabilito dal regolamento CEE. Con il secondo motivo l'AMAT denunzia la falsa applicazione del regolamento C.E.E. n. 3820 del 30.1231985 che all'art. 8, terzo comma, prevede una misura minima di quarantacinque ore del riposo settimanale.
Preliminare è l'esame della sussistenza dell'obbligo di rimessione della questione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee ai sensi dell'art. 177 del Trattato C.E.E.. Ritiene il Collegio che nella specie la soluzione interpretativa si impone con evidenza alla stregua dei criteri letterale e logico così da non lasciare dubbi sulla corretta esegesi e che di conseguenza non si ponga una effettiva questione interpretativa da rimettere pregiudizialmente alla Corte europea. Cfr. Cass. n. 4564 del 1999, n. 5604 e n. 10558 del 1996, SS.UU. n. 390 del 1993. Infatti l'art. 4 del regolamento indicato esclude dal proprio ambito di applicazione "I trasporti effettuati a mezzo di veicoli adibiti a trasporto viaggiatori in servizio regolare di linea il cui percorso non supera i 50 chilometri". La tesi del controricorrente che i cinquanta chilometri si riferiscano alla percorrenza giornaliera, e non alla lunghezza della linea non è consentita dalla interpretazione letterale e logica, dovendosi da un canto riferire il pronome relativo cui al sostantivo linea che immediatamente precede, dall'altro manca ogni riferimento temporale ed alla persona dell'autista cui dovrebbe essere necessariamente collegato il concetto di limite di percorrenza. Va aggiunto che la misura lineare di 50 chilometri è più volte utilizzata come limite dal medesimo teste normativo nell'art. 5, nell'art. 13 e nell'art. 14, e questo è argomento rafforzativo della adottata interpretazione dell'art.
4. Si deve quindi concludere che l'ambito di applicazione della norma quale risulta all'evidenza dalla sua interpretazione letterale e logica è quello dei trasporti di viaggiatori su linee di lunghezza superiore ai 50 chilometri e non deve rimettersi la questione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
Non essendo contestato che il percorso delle linee dell'Amat, cui era adibito il RI, non superava i 50 chilometri, deve escludersi l'applicazione al rapporto di lavoro in esame del limite regolamentare minimo di riposo cumulato, giornaliero e settimanale, sul quale si basa la sentenza impugnata.
La sentenza impugnata che ha erroneamente ritenuto applicabile detto limite va cassata e la causa va rinviata ad altro giudice che si indica nel dispositivo il quale, previo un preciso accertamento dell'orario di fatto - nella sentenza impugnata sono indicate tre ore diverse di cessazione del servizio: 21, 21.40 e 22 - procederà a scorporare dal riposo complessivo quello giornaliero individuando la durata di quello settimanale.
Premesso che gli artt. 36 della Costituzione e 2109 c.c. non dettano regole per l'individuazione dell'arco temporale del giorno di riposo e che esso per il lavoro a turni non può coincidere con il giorno di calendario decorrente dalla mezzanotte a quella successiva, la regola da adottare non può essere che quella, applicabile in via analogica, dettata dal terzo comma dell'art. 3 della legge n. 370 per il lavoro a squadre, e cioè a turni, secondo la quale l'inizio dell'arco temporale di 24 ore del riposo settimanale coincide con l'inizio del turno non lavorato, con il quale, infatti, termina il precedente riposo giornaliero ed inizia quello settimanale. Il giudice di rinvio pertanto nel decidere se sia stato rispettato il riposo settimanale di 24 ore applicherà il seguente principio di diritto: Al riposo settimanale del personale che lavori su turni e per il quale non sia applicabile direttamente la regolamentazione prevista dalla legge n. 370 del 22.2.1934, in mancanza di specifica regolamentazione contrattuale, le 24 ore decorrono dall'ora di inizio del turno non lavorato per fruizione del riposo settimanale, in applicazione analogica del principio stabilito dal terzo comma dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 370 del 1934. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art. 385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2001