Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2001, n. 10845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10845 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
RE UBI CA U ALIANA1-0845 / 01 4 7 O L 3 . L 1 1 O , H 1 E R 9 E 9 A 1 N - P 1 O E I 1 - Z D 1 A 2 E R T . C S I L I D 9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO G 3 E U I R E C 6 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4 E . N . T N E SEZIONE TERZA CIVILE S S I A E ( composta dai Signori Magistrati: dott. Manfredo GROSSI Presidente R.G. 8217/99 Consigliere rel. Rep.dott. Ernesto LUPO Cron. 23465 dott. Roberto PREDEN Consigliere Ud. 26.4.2001 Consigliere dott. Giuliano LUCENTINI dott. Michele LO PIANO Consigliere est. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IR AS, domiciliato in Roma presso la Corte di Cassazio- ne, difeso dall'avv. Tonti Lino, con studio in Foggia. via G. Rosati n. سيديا 1/c (71100), giusta delega in atti. ricorrente
contro
L'RA, Compagnia italiana di assicurazioni S.p.A., in liquida- zione coatta amministrativa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, commissario liquidatore dott. Francesco Dosi, eletti- vamente domiciliata in Roma, via Zanardelli n. 23, presso lo studio dell'avv. Italo Turrio Baldassarri, che la difende giusta delega in atti. controricorrente 814/2001 Oggetto: Risarcimento danni nonché
contro
EN IO - Ras Assicurazioni S.p.A. intimati avverso la sentenza n. 49/99 del Giudice di Pace di Foggia, emessa e depositata il 26 gennaio 1999 (R.G. 235/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 aprile 2001 dal relatore consigliere dott. Ernesto Lupo;
udito l'avv. Adriano Casellato (delegato dall'avv. L.Tonti). udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Vincenzo Mac- carone, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo IR AS convenne in giudizio, davanti al giudice ci pace di Foggia, EN IO e L'RA Assicurazioni S.p.A. in li- quidazione, dei quali chiese la condanna al risarcimento dei danni ri- portati dalla propria autovettura a seguito di incidente stradale. La compagnia di assicurazione si costituì in giudizio e chiese il rigetto della domanda, mentre il EN non svolse alcuna difesa. Il contraddittorio fu successivamente integrato nei confronti della RAS Assicurazioni S.p.A. nella qualità di impresa designata. Il Giudice di pace rigettò la domanda per difetto di legittima- zione dell'attore. Nella sentenza il giudice diede atto: a) che nello stesso giorno erano state trattate davanti a lui oltre alla causa (R.G. 235/98) - cui si riferisce il ricorso oggetto dell'esa- me di questa Corte - anche un'altra causa (R.G. 326/98) promossa 2 dallo stesso IR per ottenere il risarcimento di altri danni riportati dalla medesima autovettura in diverso incidente stradale;
b) che in quest'ultima causa il IR era stato interrogato libe- ramente;
c) che «dal riscontro effettuato tra le dichiarazioni rese in tale interrogatorio con la documentazione prodotta in atti dal me- desimo attore (n. 326 98 e n. 235/98) emergeva in maniera inequi- vocabile che il IR non era proprietario dell'autovettura per cui è causa e veniva rilevato di ufficio il difetto di legittimazione attiva dello stesso;
pertanto, si disponeva l'acquisizione al presente giu- dizio di tutto quanto contenuto nell'altro procedimento n. 326/98 R.G., giusta ordinanza del 28 ottobre 1998, anche e soprattutto per economia processuale». Ciò premesso il giudice osservò, con riferimento al procedi- ли mento n. 235/98 R.G.: a) che in base alle risultanze dell'interrogatorio reso dal IR nel procedimento n. 326/98 era provato che questi, alla data del si- nistro, non fosse né proprietario né detentore del veicolo danneggia- to;
b) che la questione era attinente alla legittimazione e all'inte- resse ad agire: c) che sia il difetto di legittimazione sia il difetto di interesse erano rilevabili d'ufficio; d) che doveva essere dichiarato il difetto di legittimazione at- tiva dell'attore. 3 Per la cassazione della sentenza del giudice di pace ha pro- posto ricorso IR AS;
L'RA, Compagnia italiana di Assi- curazioni S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa ha resistito con controricorso, illustrato da memoria;
EN IO e la RAS Assicurazioni S.p.A., non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il secondo motivo, che stante il suo contenuto deve essere trattato per primo, il ricorrente denuncia, nell'epigrafe «violazione dell'art. 115 c.p.c., anche in riferimento agli artt. 244 e 245 c.p.c.» e nel corso dello svolgimento del motivo medesimo l'incomprensibili- tà del riferimento del Giudice di pace «al combinato disposto degli artt. 81 e 100 c.p.c.» Il motivo è ammissibile perché le sentenze del giudice di pace, ancorché pronunciate, come nella specie, secondo equità in ragione del valore della causa (inferiore a lire 2.000.000), sono censurabili in Cassazione per violazione delle norme processuali. Il ricorso, in relazione al motivo in esame, è fondato. La fattispecie è relativa all'acquisizione d'ufficio di atti di altro procedimento, giustificato, secondo il punto di vista della sentenza impugnata, dalla necessità di accertare il difetto di legittimazione ad agire, rilevabile d'ufficio. Ricostruito in questi termini il problema giuridico posto dal ri- corso in esame, appare evidente che la decisione del Giudice di pace sia errata nei presupposti e nel suo successivo sviluppo, allorquando il giudice di pace dopo aver affermato che era rilevabile d'ufficio il 4 difetto di legittimazione dell'attore ha ritenuto che fosse consentito provare detto difetto mediante l'acquisizione d'ufficio degli atti di al- tro procedimento. Invero, è errato, in primo luogo, ritenere che nella specie si verta in tema di difetto di legittimazione ad causam rilevabile d'uffi- cio. E', infatti, giurisprudenza costante di questa Corte che «la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione, una condizione, cioè, per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, cui esistenza è da riscontrare la esclusivamente alta stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, onde appartiene al merito della causa l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, Ли rispettivamente dal lato attivo e dal lato passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio;
con la conseguenza che, a differenzo della legitimatio ad causam, intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola alle- gazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavo- revole, la eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito, e non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere tempestivamente formulata» (Cass. sez. III, 23 febbraio 2000, n. 2049, tra le tante). Nella specie, in forza del principio di cui sopra, l'accertamento relativo al fatto se il IR fosse stato o meno il proprietario (ovvero 5 il detentore) del mezzo al momento del sinistro, atteneva al merito della controversia e non alle legittimazione, per cui nessun potere officioso aveva il giudice sul punto. Peraltro, così come più specificamente censurato dal ricorren- te, è stato violato il precetto di cui all'art. 115 c.p.c. perché il princi- pio secondo cui il giudice può utilizzare le prove formate in altro procedimento non incide sul principio della disponibilità delle prove, nella specie sicuramente violato, avendo il giudice, d'ufficio e senza che alcuna delle parti ne avesse fatto richiesta, disposto l'acquisizio- ne di copia del fascicolo di altra causa vertente tra il IR ed altri soggetti, al fine di utilizzare una fonte di prova (l'interrogatorio libero dello stesso IR) in quella sede acquisita. L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento del primo motivo del ricorso. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata per nuovo esame ad altro giudice di pace di Foggia, cui si demanda la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il primo motivo del ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa ad altro giudice di pace di Foggia anche per la liquidazione delle spese di questo grado del giudizio. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della 6 Corte di Cassazione, il giorno 26 aprile 2001. Il Presidente fred from Il Consigliere est. соргоно IL CANCELLE 1 Giovanni Glambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì 6 A60. 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista E T C I C I A I E S ) N C ( E P U D D I T E S E E S R I N A R A I G D T E E L Z O B N E L O O 6 3 I 9 4 1 - 1 9 1 9 1 , . N 3 7 4 7།