Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/1999, n. 6880
CASS
Sentenza 3 luglio 1999

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In caso di espropriazione di suoli per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge n. 865 del 1971, beneficiario sostanziale dell'espropriazione è l'ente territoriale in favore del quale il provvedimento espropriativo viene pronunciato e che acquista l'esclusiva proprietà del bene ai sensi della art. 35 legge cit., pertanto tale ente resta unico obbligato al pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea anche quando, a norma degli arte. 35 e 60 legge cit., gli atti espropriativi vengano delegati e l'occupazione venga attuata dagli istituti o dalle cooperative, ovvero sia stato convenuto con i futuri concessionari, incaricati della attuazione dei programmi, che gli stessi procedano direttamente all'occupazione dei suoli, dovendosi in tali casi ritenere che l'attività dei predetti, agenti come delegati del Comune a rilevanza esterna, si esaurisca nel compimento, in nome e per conto dell'Ente territoriale, degli atti necessari a conseguire il provvedimento ablatorio, che risulta perciò riferibile all'ente stesso, con conseguente legittimazione passiva di quest'ultimo nel giudizio di opposizione alla stima promosso dall'espropriato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/1999, n. 6880
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6880
    Data del deposito : 3 luglio 1999

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