Sentenza 3 luglio 1999
Massime • 1
In caso di espropriazione di suoli per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge n. 865 del 1971, beneficiario sostanziale dell'espropriazione è l'ente territoriale in favore del quale il provvedimento espropriativo viene pronunciato e che acquista l'esclusiva proprietà del bene ai sensi della art. 35 legge cit., pertanto tale ente resta unico obbligato al pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione temporanea anche quando, a norma degli arte. 35 e 60 legge cit., gli atti espropriativi vengano delegati e l'occupazione venga attuata dagli istituti o dalle cooperative, ovvero sia stato convenuto con i futuri concessionari, incaricati della attuazione dei programmi, che gli stessi procedano direttamente all'occupazione dei suoli, dovendosi in tali casi ritenere che l'attività dei predetti, agenti come delegati del Comune a rilevanza esterna, si esaurisca nel compimento, in nome e per conto dell'Ente territoriale, degli atti necessari a conseguire il provvedimento ablatorio, che risulta perciò riferibile all'ente stesso, con conseguente legittimazione passiva di quest'ultimo nel giudizio di opposizione alla stima promosso dall'espropriato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/1999, n. 6880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6880 |
| Data del deposito : | 3 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfio FINOCCHIARO PRESIDENTE
Dott. Vincenzo PROTO CONSIGLIERE
Dott. Ugo VITRONE CONSIGLIERE
Dott. Simonetta SOTGIU CONSIGLIERE
Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ER LO e DO LO in proprio, nonché LL e LO S.n.c. di ER e DO, elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Michelangelo n.9, presso IA RC Grez, rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Casagni Lippi, in forza di procura a margine del ricorso
- RICORRENTI Principali -
CONTRO
COMUNE di FIRENZE, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dora n. 1, presso l'Avv. M. Athena Lorizio, che lo rappresenta e difende, in unione all'Avv. Claudio Visciola del foro di Firenze, in forza di procura in calce al controricorso e ricorso incidentale - CONTRORICORRENTE e Ricorrente Incidentale -
NONCHÉ
AZIENDA TERRITORIALE per l'EDILIZIA RESIDENZIALE - ATER - di FIRENZE, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 19, presso l'Avv.Ornella Manfiredini, rappresentata e difesa dall'Avv.IAfranco Cecchi Aglietti in forza di procura in calce al controricorso
- CONTRORICORRENTE -
E
CA LL
- INTIMATO Incidentale non costituito -
avverso la sentenza n.908 della Corte di Appello di Firenze pubblicata il 29.7.1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.12.1998 dal Consigliere Dott. Paolo Giullani.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 3.7.1990 ed il 2.8.1990, CA LL, ER EL DI e DO TO DI convenivano in giudizio davanti alla Corte di Appello di Firenze il locale Comune e la locale Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER (d'ora in avanti semplicemente ATER), esponendo che, a seguito di decreto sindacale, erano stati espropriati di un'area di mq.650 circa (foglio 39, particella 507), ubicata in sito Le Piagge, occupata dal medesimo Comune sin dal 1985 per l'esecuzione di un piano di edilizia economica popolare e chiedendo che venisse accertato il giusto indennizzo, essendo risultata incongrua, in considerazione della vocazione edificatoria del suolo, l'indennità provvisoria di esproprio senza che fosse stata mai comunicata loro quella definitiva.
Con separato atto di citazione notificato in pari data, la ditta LL e DI s.n.c. spiegava a propria volta identica domanda, davanti allo stesso giudice e nel confronti dei medesimi convenuti, relativamente ad un'area di mq.750 circa (foglio 39, particelle 505 e 506) analogamente situata nella riferita località. Si costituivano sia il Comune di Firenze sia l'ATER:
quest'ultima deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva, entrambi resistendo nel merito.
Infine, con ulteriore atto di citazione notificato il 16.3.1992, i proprietari sopra indicati proponevano opposizione all'indennità definitiva di espropriazione loro comunicata il 18.2.1992, ribadendo le ragioni già esposte nei precedenti atti.
Si costituivano del pari i convenuti resistendo.
Riunite le tre cause e disposta consulenza tecnica, la Corte territoriale, con sentenza pronunciata in data 14.6/29.7.1996, dichiarava il difetto di titolarità passiva dell'ATER e determinava in lire 87.556.085 l'indennità di esproprio, nonché in lire 32.623.637 l'indennità di occupazione, in una alle conseguenziali statuizioni, assumendo:
a) che sul presupposto, non contestato, relativo alla vocazione edificatoria legale delle tre particelle di terreno, non sembrava ipotizzabile una inedificabilità di fatto di queste ultime, se non in situazioni estreme di scuola, nella specie non ricorrenti traducendosi gli ostacoli naturali evidenziati dal Comune in una maggiore incidenza delle opere di urbanizzazione;
b) che non era esatto l'addebito al CTU di aver omesso di detrarre i costi di rinterro e costipazione segnalati dal Comune, avendo il medesimo CTU valutato la relativa spesa come componente di quell'85% che costituiva la differenza tra prezzo dell'edificio e valore del terreno, comprensiva (tra l'altro) degli oneri in contestazione;
c) che non sembrava esatta neppure la pretesa della locale Amministrazione di impiegare nella determinazione dell'indennità i parametri per la realizzazione del P.E.E.P. ed, in particolare, l'indice territoriale in luogo di quello di fabbricabilità, atteso che gli uni e gli altri avevano carattere e finalità ablatori, laddove, qualora si fosse adottato il primo indice e si fossero poi detratti gli oneri di urbanizzazione, la stessa voce sarebbe venuta ad incidere due volte sul valore finale del terreno;
d) che detto indice di fabbricabilità andava fissato in quello di 3mc/mq, applicabile per difetto secondo i principi di estimo usuali, non dovendosi tener conto dei parametri del P.E.E.P. e dovendosi invece tener conto dei parametri delle zone viciniori e similari" non vincolate;
e) che la percentuale di incidenza del terreno era da identificare nella misura del 15% del valore dell'ipotetico fabbricato, dal momento che il parametro del 18% suggerito dal CTU si riferiva a terreni periferici, ma già urbanizzati, mentre il terreno in esame all'epoca dell'esproprio non lo era;
f) che non trovava applicazione la riduzione del 40%
dell'indennità per mancata accettazione.
Avverso la predetta sentenza, ricorrono per cassazione ER e DO DI in proprio, nonché la LL e DI S.n.c. di ER e DO, deducendo due motivi di gravarne illustrati da memoria: resistono con controricorso, illustrandolo del pari con memoria, l'ATER ed il Comune di Firenze, il quale, a propria volta, spiega ricorso incidentale affidato a cinque motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c., la riunione del ricorso principale e di quello incidentale (altresì notificato a CA LL, a seguito del provvedimento di integrazione del contraddittorio emesso da questa Corte alla pubblica udienza del 18.5.1998), relativi ad altrettante impugnazioni proposte nei confronti della medesima sentenza.
Con il secondo motivo di impugnazione, il cui esame si palesa logicamente e giuridicamente preliminare rispetto al primo attingendo al profilo che concerne la stessa titolarità dal lato passivo del rapporto giuridico controverso, lamentano i ricorrenti principali la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché l'omessa e insufficiente motivazione, deducendo che la pronunzia con la quale la Corte di Appello di Firenze li ha condannati al pagamento delle spese processuali in favore dell'ATER deve essere riformata, nel senso che tale pronunzia si fonda sull'erroneo presupposto che la stessa ATER sia "carente di titolarità passiva" risultando soltanto concessionaria di attività edilizia sui terreni espropriati, laddove, anche nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta l'estraneità al giudizio della predetta Azienda, erronea sarebbe comunque la penalizzante statuizione sulle spese a carico degli attuali ricorrenti principali.
Il motivo è infondato.
Per quanto concerne, anzitutto, il profilo che attiene alla titolarità passiva dell'ATER, giova rilevare come quest'ultima, secondo l'incensurato apprezzamento di fatto contenuto nell'impugnata sentenza, risulti essere soltanto concessionaria di attività edilizia sui terreni espropriati dal Comune per l'esecuzione di un piano di edilizia economica popolare.
Orbene, in tema di espropriazione di suoli per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica al sensi della legge n. 865 del 1971, beneficiario sostanziale dell'espropriazione stessa
è l'Ente territoriale, in favore del quale il provvedimento espropriativo viene pronunciato e che acquista comunque l'esclusiva proprietà del bene ai sensi dell'art.35 della legge sopra richiamata, cosicché unico obbligato al pagamento delle relative indennità di espropriazione e di occupazione temporanea resta soltanto il Comune, anche quando, a norma degli artt. 35 e 60 della legge citata, gli atti espropriativi vengano delegati e l'occupazione delle aree sia attuata dagli istituti o dalle cooperative, ovvero sia stato convenuto con i futuri concessionari, incaricati dell'attuazione dei programmi, che gli stessi procedano direttamente all'acquisizione dei suoli, dovendosi ritenere che, in tali casi, l'attività dei predetti, i quali agiscono come delegati del Comune medesimo a rilevanza esterna, si esaurisca nel compimento, in nome e per conto dell'Ente territoriale, degli atti necessari a conseguire il provvedimento ablatorio il quale risulta perciò riferibile all'Ente stesso, con conseguente attribuzione a quest'ultimo della legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla stima promosso dall'espropriato (Cass. 6 febbraio.1997, n. 1113; Cass. 3 luglio 1995, n. 7358; Cass. 18 febbraio 1995, n. 1783; Cass. 2 febbraio 1995, n. 1234; Cass. 9 giugno 1994, n. 5632; Cass. 15 gennaio 1992, n. 411). Circa, poi, la dedotta erroneità, anche nel caso di riconosciuta estraneità al giudizio dell'ATER, della penalizzante statuizione sulle spese a carico degli odierni ricorrenti principali, si osserva:
a) che questi ultimi, nel giudizio conclusosi con l'impugnata sentenza, sono da stimare indubitabilmente soccombenti nel confronti dell'Azienda, dichiarata carente di titolarità passiva dopo esser stata citata dai medesimi ricorrenti principali e dopo che, nei suoi riguardi, pur in mancanza di un riferimento esplicito, risultavano implicitamente proposte le domande di determinazione dell'indennità definitiva di esproprio e dell'indennità di occupazione avanzate dagli attori ancora in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che la chiamata in causa dell'ATER non trova in effetti giustificazione se non postulando altresì una (implicita appunto) pretesa di accertamento del soggetto (Comune ovvero ATER) comunque obbligato dal lato passivo alla corresponsione delle indennità richieste;
b) che le valutazioni del giudice del merito sull'attribuzione dell'onere delle spese si sottraggono al sindacato di legittimità, essendo in questa sede consentito soltanto di verificare il rispetto del principio del divieto di condanna alle spese per la parte totalmente vittoriosa, onde la statuizione con la quale detto giudice abbia condannato la parte soccombente ai sensi dell'art.91, primo comma, c.p.c., non è censurabile qualora egli non abbia ravvisato gli estremi per applicare il disposto del successivo art.92 c.p.c. (da ultimo, Cass. 19 maggio 1998, n. 4997; Cass. 20 novembre 1998, n. 11770). Con il primo motivo di impugnazione, lamentano i ricorrenti principali la violazione e falsa applicazione dell'art.5 bis della legge n.359 del 1992 in relazione ai criteri di determinazione e stima del valore degli immobili ai fini dell'accertamento dell'indennità di espropriazione, nonché l'omessa e/o insufficiente motivazione su una questione decisiva del giudizio, deducendo che la Corte di Firenze, del tutto immotivatamente, si sia discostata dal ragionamento del CTU, inficiandone la valutazione sulla base di dati acquisiti aliunde se non addirittura dalla controparte e ritenendo in particolare di abbattere di quasi il 50% la stima effettuata dal medesimo CTU, nel senso:
a) di non aver tenuto conto dell'unico indice di fabbricabilità applicabile al caso di specie, ovvero quello pari a 3,5 mc/mq. individuato dal preesistente P.R.G., ponendo a base del proprio apprezzamento un differente ed errato indice di fabbricabilità pari a 3 mc/mq.;
b) di aver applicato un indice di valore del terreno pari al 15%, tenendo conto del maggior costo richiesto dalla preparazione del terreno stesso per il quale non sembra che il valore possa identificarsi nel 18% del valore dell'opera, dal momento che tale parametro si riferisce a terreni periferici, ma già urbanizzati, mentre il terreno in esame all'epoca dell'esproprio non lo era. Al riguardo, si osserva che, per quanto preliminarmente attiene alla determinazione della percentuale di incidenza del terreno sul valore dell'opera erigenda, il giudice del merito ha ritenuto di disattendere quella (del 18%) adottata dal CTU e di applicare quella inferiore del 15% sulla base di una motivazione immune da incongruenze logiche o da errori di diritto, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto incensurato, dato conto:
a) del fatto che la mancata analisi dei vari oneri suggerisse "una valutazione sommaria e perciò approssimativa della relativa incidenza";
b) del fatto che non si potesse trascurare come ad un valore di lire 80.000/mq. (pari ad una incidenza del 10- 11 %) orientassero vane considerazioni, prima fra tutte quella del valore di retrocessione che, stimato dal Comune in lire 120.000/mq. nel 1992, sembrava, pur con le dovute riserve circa l'impiego nelle stime immobiliari degli indici ISTAT del costo della vita, suggerire un valore di lire 80.000/mq. nel 1986, molto prossimo al prezzo, rapportato sempre al 1986, della compravendita in data 14.1.1988 ricordata nella relazione dell'Arch. AB (depositata dagli stessi opponenti come documento) e coincidente, secondo quanto riferito dalla stessa relazione, con quello ipotizzato dal consulente del Comune, nonché con quelli calcolati dal Geom. IV (escluso l'abbattimento del 35%) e con quelli calcolati dall'Ing. OR (ove applicato un indice di fabbricabilità di 3 anziché di 2,225), là dove la Corte di Appello si è esplicitamente riferita, in ossequio al principio secondo cui il giudice del merito è libero di formare il proprio convincimento sulla base delle prove raccolte in altro giudizio tra le stesse parti o anche fra altre parti e può pertanto utilizzare le risultanze di una consulenza tecnica ammessa in un diverso procedimento le quali possono da sole essere ritenute idonee a dimostrare le circostanze controverse (Cass. 8 gennaio 1979, n. 66), a tre delle cinque consulenze richiamate dalla medesima Corte in altra decisione (sentenza n. 615 del 17.2.1995), dando compiutamente conto dell'insussistenza di "elementi differenziali atti a spiegare le divergenze" come pure della circostanza che, nel relativo giudizio, erano stati parti, tra gli altri, alcuni degli attori;
c) del fatto che la misura percentuale del 18% si riferisse a terreni periferici, ma già urbanizzati, mentre il terreno in esame all'epoca dell'esproprio non lo era e (la circostanza non risulta(va) contestata".
Per quanto, invece, concerne l'indice di fabbricabilità, conviene notare:
a) che, innanzi tutto, l'indice determinato dal CTU viene riportato nella sentenza impugnata, a pagina 7, come pari alla misura di "3" mc/mq (condividendola:"... non emergono valide ragioni per adottarne una diversa") e, invece, a pagina 5, come pari alla misura di "3,5" ("Applicato un indice di fabbricabilità di 3,5..."), espressamente contestandola siccome applicativa di "parametri relativi al P.E.E.P." (ivi, pag. 5);
b) che la medesima sentenza, a pagina 6, dà tuttavia conto, richiamando le risultanze della consulenza dell'Arch. AB, del fatto che l'indice di fabbricabilità pari a 3,5 mc/mq è quello che risulta dalla "previsione del P.R. per la zona residenziale R6", il cui art.9 delle relative "norme di attuazione" è altresì riportato sotto la pagina 7;
c) che, quindi, resta privo di univoco significato l'assunto di pagina 7 della sentenza della Corte di Appello, là dove si accenna alla necessità di prescindere dalle limitazioni imposte dal vincolo preordinato all'esproprio e all'impossibilità di tenere conto "dei parametri del peep" (per riferirsi invece ai parametri delle zone viciniori e similari non vincolate), atteso che, come detto, l'indice di fabbricabilità di "3,5 ", ribadito ancora a pagina 7 della sentenza di merito ("È pacifico che la zona R6 prevede un I.F. di 3,5"), piuttosto che un indice di P.E.E.P., sembra essere un indice di P.R.G., senza che traspaia cioè dalla motivazione l'univoco accertamento dell'indice di fabbricabilità risultante dallo stesso P.R.G., laddove è noto che, se ai fini della quantificazione dell'indennità da corrispondere al proprietario ablato di un'area edificabile, il valore del terreno compreso nel P.E.E.P. va determinato senza tener conto dei limiti di edificabilità, di conformazione e densità edilizia stabiliti per l'attuazione del piano medesimo (Cass. 8 gennaio 1998, n. 97; Cass. 1 agosto 1997, n. 7152), non può non aversi riguardo all'originario indice di fabbricabilità stabilito dallo strumento urbanistico di ordine generale non preordinato all'esproprio, tanto più quando, come nella specie, si faccia invece riferimento, discostandosene (pagina 8 della sentenza impugnata: " ... l'indice di fabbricabilità va fissato in quello di 3 mc/mq"), a criteri di dubbia logicità (" ... perché si tratta dell'indice applicabile, per difetto, secondo i principi di estimo usuali") se non addirittura contraddittori (" ... perché così previsto per le zone residenziali contigue") rispetto all'assunto secondo cui " ... la zona R6 prevede un I.F. di 3,5" (pag.7).
Nei termini sopra riferiti, il motivo di gravame in oggetto si palesa fondato e merita quindi accoglimento per quanto di ragione, onde l'impugnata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche ai fini delle spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, affinché detto giudice provveda alla determinazione di quanto dovuto agli attori alla stregua del criterio sopra indicato.
Venendo, quindi, all'esame del ricorso incidentale, con il primo motivo di impugnazione lamenta il Comune di Firenze la violazione ed errata applicazione dell'art.5 bis della legge n.359 del 1992, in sede di accertamento delle possibilità effettive di edificazione dell'area, deducendo che la Corte di Appello abbia omesso di considerare le reali caratteristiche dei suoli e li abbia perciò stimati di fatto edificabili, a torto quindi non escludendo l'edificabilità in mancanza di concorrenza delle possibilità effettive di edificazione con quelle legali.
Il motivo è infondato.
Pur ammettendo, infatti, secondo l'indirizzo accolto da questa Corte (Cass. 14 gennaio 1998, n. 259), che l'interpretazione della norma contenuta nel terzo comma dell'art.5 bis del decreto legge n.333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n.359 del 1992, non possa prescindere dalla considerazione che il legislatore abbia inteso porre in rapporto di cumulatività, e non di mera alternatività, i requisiti in essa indicati (possibilità legali di edificazione e possibilità effettive di utilizzazione), vale considerare come la Corte di merito:
a) abbia ritenuto che, in presenza dell'edificabilità legale delle tre particelle di terreno m questione (non controversa), le circostanze prospettate dall'odierno ricorrente incidentale (mancanza delle opere di urbanizzazione e stato del suolo, costituito da una sequenza di buche e di cumuli di rifiuti, tale da prestarsi all'utilizzo come discarica abusiva, persistendo il problema degli scarichi fognari e dell'inadeguatezza della viabilità principale) non integrassero gli estremi dell'inedificabilità di fatto, traducendosi gli ostacoli naturali evidenziati dal Comune in una maggiore incidenza delle opere di urbanizzazione, rinterro, livellamento, disinquinamento e così via;
b) abbia, quindi, per un verso, fatto corretta applicazione della norma sopra richiamata in termini di cumulatività, e non di mera alternatività, dei requisiti in essa indicati;
c) abbia, per altro verso, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, escluso tuttavia che le circostanze indicate dal Comune dessero vita ad una inedificabilità di fatto, palesandosi invero del tutto ragionevole ritenere che simili circostanze, per loro stessa natura, non inficino minimamente le effettive possibilità di utilizzazione dei suoli in questione, risolvendosi soltanto in un aggravio dei costi per l'esecuzione delle indispensabili opere di sistemazione.
Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente incidentale la violazione e falsa applicazione della legge urbanistica 1150/1942 e delle norme di attuazione del P.R.G. del
Comune di Firenze, approvate con D.P.R.5.9.1966, in ordine al calcolo dell'indennità di espropriazione, deducendo che la decisione di merito abbia recepito le risultanze della CTU là dove questa ha considerato applicabile all'intera superficie espropriata l'indice fondiario, indicato dalla stessa Corte in 3mc/mq, mentre invece avrebbe semmai dovuto correttamente applicare l'indice territoriale. Il motivo è infondato.
L'impugnata sentenza, con apprezzamento immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto:
a) che non siano applicabili, al fini della determinazione dell'indennità, i parametri per la realizzazione dei P.E.E.P. ed, in particolare, l'indice territoriale, atteso che "gli uni e gli altri hanno carattere e finalità ablatori", così uniformandosi all'indirizzo seguito da questa Corte secondo il quale, nella stima dei terreni espropriati, non si può tenere conto del vincolo espropriativo ne' di vincoli previsti da strumenti urbanistici preordinati all'espropriazione, quali i piani per l'edilizia economica e popolare (Cass. 97/98, cit.; Cass. 7152/97, cit.);
b) che, se per calcolare il valore dell'ipotetico fabbricato si adottasse l'indice territoriale e poi si detraessero gli oneri di urbanizzazione (così come preteso dal Comune), la stessa voce verrebbe ad incidere due volte sul valore finale del terreno, onde l'inesattezza (condivisa da questa Corte) della censura relativa all'impiego dell'indice di fabbricabilità anziché di quello territoriale.
Con il terzo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente incidentale la violazione e falsa applicazione della legge n.2359 del 1865, deducendo che la Corte di merito, dalla valutazione dei terreni in termini di edificabilità, avrebbe necessariamente dovuto detrarre la somma equivalente all'incremento di valore risultante dalla trasformazione da terreni inedificabili a terreni edificabili, pari quanto meno alla spesa occorsa all'Amministrazione per renderli tali. Il motivo è infondato.
L'impugnata sentenza, con apprezzamento immune da vizi logici e giuridici, ha correttamente dato conto dell'inesattezza dell'addebito relativo alla mancata detrazione dei costi di reinterro e costipazione segnalati dal Comune, sul rilievo che, anche ammesso che la spesa indicata dall'Ente sia effettiva, congrua e pertinente, l'omissione in realtà non sussiste, avendola il CTU valutata come componente di quell'85% che costituisce la differenza tra prezzo dell'edificio e valore del terreno e che comprende gli oneri di "urbanizzazione primaria, secondaria, spese tecniche e opere per rinterri".
Con il quarto motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente incidentale la violazione dell'art.5 bis della legge n.359/1992, nella parte in cui prevede la riduzione del 40% sulla media prevista dalla citata norma, deducendo che la sentenza della Corte di Appello sia erronea per non avere applicato all'indennità di espropriazione tale riduzione.
Il motivo è infondato.
I giudici di merito hanno ritenuto l'inapplicabilità della riduzione del 40 % per mancata accettazione, sul rilievo che, a parte ogni argomentazione sull'idoneltà dell'accettazione della CTU, non sembra esigibile dalle parti un comportamento che si sarebbe dovuto tenere in epoca anteriore a quella in cui è intervenuto l'art.5 bis sopra richiamato, ovvero escludendo l'applicabilità della riduzione in parola nel periodo transitorio.
Al riguardo, si osserva che, secondo il prevalente orientamento di questa Corte (Cass. 2 luglio 1998, n. 6467; Cass. 11 giugno 1998, n. 582 l;
Cass. 21 maggio 1998, n. 5064; Cass. 6 maggio 1998, n. 4558;
Cass. 21 gennaio 1998, n. 509), in tema di espropriazione, nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge n.359 del 1992 aventi ad oggetto l'indennità di esproprio e dei quali siano parti soggetti già espropriati alla medesima data, il diritto di accettare l'indennità di cui all'art. 5 bis della citata legge con esclusione della riduzione del 40%, configurabile per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 1993, comporta l'obbligo dell'espropriante di procedere ad una nuova offerta commisurata ai criteri indennitari previsti dall'art.5 bis già richiamato, senza di che, non essendo l'espropriato in condizioni di accettare, non è applicabile la riduzione in argomento, nel senso esattamente che il diritto dell'espropriante di corrispondere l'indennità nell'importo ridotto risultante dalla puntuale applicazione della disciplina sopravvenuta, postula necessariamente che lo stesso abbia nuovamente offerto all'espropriato un'indennità rideterminata a norma del primo comma dell'art.5 bis sopra citato e che l'espropriato abbia omesso di accettarla, laddove, in mancanza, il giudice deve procedere alla determinazione dell'indennità senza praticare la decurtazione. Ne consegue che l'impugnata sentenza, la quale con incensurato apprezzamento di fatto ha dato conto (sia pure implicitamente: " ... nel 1992, ne' il Comune poteva rinnovare l'offerta di congrua indennità ..nè il privato accettare una proposta che non poteva essergli effettuata") della mancata rideterminazione della stessa indennità da parte dell'Ente, è pervenuta alla corretta esclusione dell'applicabilità della riduzione del 40 %, anche se, però, detta esclusione, giusta i principi che si sono richiamati, avrebbe dovuto essere fondata esattamente sopra il mancato rinnovo dell'offerta e non già, come ha invece fatto la Corte di merito, sopra l'inapplicabilità della riduzione nel periodo transitorio per effetto della pretesa impossibilità, per l'espropriante, di rinnovare l'offerta medesima all'indomami dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis e, per il privato, di accettare una proposta che non poteva più essergli effettuata.
In questo senso, ricorrendo i presupposti indicati dal secondo comma dell'art.384 c.p.c., la sentenza impugnata non è soggetta a cassazione ma la motivazione deve essere corretta nei termini sopra enunciati.
Con il quinto motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente incidentale la violazione dell'art.5 bis della legge n.359 del 1992, nonché il difetto di motivazione e carenza di istruttoria, lamentando di aver formulato avanti alla Corte di Appello una richiesta volta ad acquisire quanto meno un'integrazione della perizia del CTU, parendo opportuna una riconsiderazione, da parte del consulente, circa i diversi aspetti segnalati, nonché una diversa valutazione dell'indennità di espropriazione sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione.
Al riguardo, si osserva che la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, come pure di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini con la nomina di altri consulenti, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, onde l'esercizio di un tale potere, al pari del mancato esercizio, ancorché non espressamente motivato, non può formare oggetto di censure in sede di legittimità (Cass. 4 agosto 1995, n. 8611; Cass. 20 dicembre 1994, n. 10972; Cass.11 maggio 1990, n. 4057; Cass. 27 luglio 1987, n. 6483).
Il ricorso incidentale, in definitiva, deve essere rigettato.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale;
rigetta il secondo nonché il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini delle spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 1999