Sentenza 26 novembre 1999
Massime • 1
A seguito della entrata in vigore dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, che ha espressamente abrogato l'art. 341 cod. pen., qualora il procedimento penda davanti alla Corte di cassazione, deve essere annullata la sentenza di condanna per tale reato, in applicazione dei principi della successione della legge penale nel tempo. Peraltro, considerata la natura di reato composto in senso lato del reato di oltraggio, il fatto residuo va qualificato come minaccia aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale - ex art. 61, n. 10, cod. pen. - della persona offesa dal reato, e, così modificata l'originaria imputazione, l'annullamento deve essere pronunciato senza rinvio per improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela, ove questa non sia stata proposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/1999, n. 3946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3946 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 26/11/1999
1. Dott. Luciano Di Noto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Oreste Ciampa Consigliere N.3946
3. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giuseppe La Greca Consigliere N.19012/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RA RI,
avverso la sentenza 27 novembre 1999 del Pretore di Genova. Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. de Roberto.
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
RA RI ricorre per cassazione contro la sentenza 27 novembre 1999 con la quale il Pretore di Genova, in esito alla procedura di cui all'art. 444 c.p.p., gli aveva applicato, sulla concorde richiesta delle parti, la pena di in mese di reclusione per il reato di oltraggio, per avere offeso l'onore e il prestigio del pubblico ufficiale CC NA a causa e nell'esercizio delle sue funzioni rivolgendole, in presenza di lei e di più persone, espressioni oltraggiose e minacciose, quali: "ah, non vuoi toglierla?
Allora prega che non ti incontri senza divisa, altrimenti vedi cosa ti succede. Fai quello che vuoi, non me ne frega un cazzo". Il ricorrente deduce violazione dell'art. 199 (recte, 129) c.p.p. Ritiene il Collegio che le doglianze non indicano i capi o i punti della decisione a cui si riferisce il ricorso omettendo Specifici motivi, così da eludere il combinato disposto degli artt. 581 e 591 c.p.p., oltre tutto considerando che in tema di motivazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, se è vero che non è sufficiente che il giudice si ,imiti a dare atto di conformarsi alle richieste delle parti, dovendo esporre concisamente i motivi su cui la decisione è fondata, è anche vero che non è tenuto ad indicare le prove poste base della decisione e tanto meno ad indicare le ragioni per le quali ritiene inattendibili le prove contrarie (cfr. Sez. un., 27 marzo 1992, Di Benedetto). Peraltro poiché l'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, ha espressamente abrogato l'art. 341 c.p., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, applicati i principi della successione della legge penale nel tempo, considerata la natura di reato composto in senso lato del delitto di oltraggio, definito il fatto residuo come minaccia aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale della persona offesa dal reato, così modificata l'originaria imputazione, perché l'azione penale è improcedibile per mancanza di querela.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza in ordine al reato di minaccia aggravata ex art. 61, n. 10 c.p., così modificata l'originaria imputazione di oltraggio, perché l'azione penale è improcedibile per mancanza di querela.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2000