Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 2080
CASS
Sentenza 14 febbraio 2001

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Il vizio di omessa pronuncia, da parte del giudice di appello, non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacché la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere - dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.

È domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introducendo un petitum diverso e più ampio, oppure una diversa causa petendi, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado ed in particolare su un fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, radicalmente diverso, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema d'indagine; ne consegue che la domanda di risarcimento di danni per responsabilità contrattuale - essendo diversa da quella di risarcimento di danni per responsabilità extracontrattuale perché dipende da elementi di fatto diversi non solo per quanto attiene all'accertamento della responsabilità ma anche per quanto riguarda la determinazione dei danni - non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello per ampliare l'originaria domanda di risarcimento di danni per responsabilità extracontrattuale.

Commentario1

  • 1la specificità interpretata dalla Corte
    Mazzei Martina · https://www.diritto.it/ · 17 gennaio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 2080
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2080
Data del deposito : 14 febbraio 2001

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