Sentenza 3 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2001, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN OME L PO DLO0 1 54 5 0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 4166/98 Cron.3303 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere- Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Consigliere Ud.13/11/00 - Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S ENTENZA dal Sig. per diritti L. 3000 # 3 FEB 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE MO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI LIRE 3000 CANCELLERIA FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente CG408339
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE persona del legale rappresentante pro tempore, Rilasciata copia legale elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, al Sig. AGOSTINI per diritti L. presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, LEEB 2001 IL CANCELLIERE 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 4639 CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, -1- giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso il provvedimento del Tribunale di PIACENZA, depositato il 05/03/97 R.G.N. 698/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per la declaratoria di nullità ex articolo 161, 2° comma c.p.c. -2- R.G. 4166/98 Svolgimento del processo OR IN ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Piacenza del 5 marzo 1997, dolendosi che con tale provvedimento -reso in sede di rinvio (a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n.5214 del 1995) nella controversia fra essa ricorrente e 1'INPS- il Tribunale, disattesa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181/183, della legge 23 dicembre 1996 n.662, abbia dichiarato estinto, con compensazione delle spese, il giudizio concernente la cd. Fee cristallizzazione della pensione di reversibilità nell'importo integrato al minimo raggiunto al 30 settembre 1983. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia, ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., "illegittimità costituzionale dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n.662 in relazione agli artt. 3, 24, 38, 102 e 104 della Costituzione Violazione e falsa applicazione delle dellastesse disposizioni -Vizio motivazione", in particolare lamentandosi: che le norme denunciate comprimono e annullano i diritti degli interessati, escludendo gli eredi in caso di morte del de 3 cuius anteriore al 30 marzo 1996, prevedendo il pagamento dei crediti in sei annualità, negando interessi e rivalutazione e addebitando agli interessati l'onere delle spese, in violazione perciò degli artt. 24 e 38 nonché dell'art. 3 Cost. per la disparità di trattamento fra coloro i cui crediti sono stati soddisfatti con sentenza passata in giudicato e gli altri;
- che la previsione d'inefficacia delle sentenze già rese e non ancora passate in giudicato determina un inammissibile conflitto fra potere legislativo e giudiziario, in violazione, oltre che dell'art. 24, degli artt. 102 e 104 della Costituzione. Fry 2. La Corte osserva anzitutto che il provvedimento impugnato, avente natura di sentenza in ragione del suo carattere decisorio, non evidenzia alcun difetto di sottoscrizione, dovendo ritenersi che il presidente del collegio, abbia cumulato, in quanto dal quale risulta sottoscritto, relatore, anche la qualità di estensore. Quanto al merito, il ricorso non può essere accolto, giacché -mentre taluni suoi rilievi risultano superati per effetto della disciplina (modificativa e interpretativa dei commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 1996/n.662) dettata dai primi quattro commi dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1998 n.448- la pronuncia di estinzione si rivela corretta alla stregua della h norma dettata dal quinto comma di tale articolo;
il quale dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto "le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". Nell'interpretazione di tale norma che ha sostituito l'art. 1, comma 183, della legge 1996/n.662 ed è applicabile, quale ius superveniens, alla controversia in esame- questa Corte (v., ex plurimis, le sentenze 11 maggio 1999 n.4665, 22 Free maggio 1999 n.5001, 11 giugno 1999 n.5789 e 19 giugno 1999 n.6171) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di estinzione concerne, oltre che le controversie aventi ad oggetto gli accessori sulle differenze dovute alla cd. cristallizzazione, anche le cause riguardanti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione stessa per ragioni attinenti al relativo requisito reddituale. Ne consegue che, stante, nella fattispecie in esame, l'imprescindibilità dell'accertamento del requisito reddituale predetto, la pronuncia di estinzione deve essere confermata, sia pure con la precisazione (nell'esercizio del potere di correzione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. 5 civ.) che l'estinzione è da riferire (non all'art. 1, comma 36, comma183, della legge 1996/n.662 ma) al citato art. quinto, della della legge 1998/n.448. Come già chiarito da questa Corte (v. sentenze 19 giugno 1999 n.6171, 13 dicembre 1999 n.13979 e successiva giurisprudenza conforme), la previsione (dell'art. 36, quinto della legge 1998/n.448) di estinzione, con comma, compensazione delle spese, dei giudizi attinenti alle questioni di cui ai commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 1996/n.662 non incontra ostacolo in sovraordinati precetti costituzionali e infondatezza della questione di legittimitàla manifesta Jley costituzionale della norma che impone tale dichiarazione di estinzione toglie rilevanza alle censure riguardanti aspetti ulteriori e, in particolare, le disposizioni concernenti le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto nonché gli accessori del credito. Alla stregua di tali rilievi, la cui validità risulta confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.310 del luglio 2000 (la quale ha anche escluso che la previsione di estinzione vìoli l'art. 3 Cost. 0 incida sull'assetto costituzionalmente riservato all'esercizio dell'attività giurisdizionale ed alle sue prerogative nel rapporto col potere legislativo), il ricorso deve essere quindi rigettato. 6 3. Quanto alle spese, la Corte, premesso che la statuizione di compensazione (delle medesime) contenuta nel provvedimento impugnato deve intendersi riferita a tutte le pregresse fasi processuali (sia quelle di merito che quella del primo giudizio cassazione), deve disporne la compensazione,di ai sensi dell'art. 36, quinto comma, della legge 1998/n.448, anche in relazione al presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 13 novembre 2000 Presidente Il Cons. Est. P lin. M i Florists inclinello Still e IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 3 FEB. 2001 oggi, IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA S P I U E T A S 0 D I A O Z N E 3 R S 1 , O 3 S C . O 5 A T L T . R L , A O N A ' B S L E I 3 L P E D 7 S - D I A 8 I - N T S 1 S G 1 N O O E P S E A M I D I G A E G A , E O D O L T R E T T I T S A R I N I L E G L D S E E E R O D 7