Sentenza 24 marzo 2009
Massime • 1
Non integra il delitto di tentata truffa la condotta costituita dalla produzione di falsa documentazione a sostegno di un ricorso al prefetto avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla circolazione stradale, perché l'eventuale decisione favorevole non dà luogo ad un atto di disposizione patrimoniale.
Commentario • 1
- 1. Truffa: non sussiste se viene prodotta falsa documentazione in un procedimento amministrativoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Non integra il delitto di truffa, nemmeno nella forma tentata, la condotta costituita dalla produzione, nel corso del procedimento amministrativo diretto all'emanazione della sanzione pecuniaria conseguente all'emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione, di falsa documentazione attestante la regolarità del pagamento dei titoli, trattandosi di artifizi e raggiri destinati ad incidere sulla determinazione dell'organo che esercita un potere di natura pubblicistica, privo di qualsiasi effetto sul patrimonio della stessa pubblica amministrazione ovvero di carattere negoziale (Cassazione penale , sez. II , 09/09/2020 , n. 32444). Vuoi saperne di più sul reato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/03/2009, n. 17472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17472 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 24/03/2009
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1229
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 47805/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA IO, nato il [...];
avverso la sentenza del 28/04/2005 del Tribunale di Prato;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Tindari Baglione che ha concluso per l'inammissibilità.
FATTO E DIRITTO
NT TO veniva tratto a giudizio avanti il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, per rispondere: "del reato p. e p. dall'art. 56 c.p. e art. 640 c.p., comma 2, perché compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore i funzionari del Comune di Prato circa il possesso del veicolo Vw Golf targato BC 524 NT e conseguentemente a far archiviare il verbale n. S273983, relativo alla applicazione di sanzione amministrativa pari ad euro 137,55, per violazione al codice stradale commessa il 21.6.2003, con conseguente suo ingiusto profitto e corrispondente danno patrimoniale per l'Ente pari all'importo della sanzione. In particolare, dopo la notifica dell'indicato verbale, effettuata il 2.9.2003, contattava l'ufficio procedure del comando di polizia municipale di Prato e comunicava di non essere in possesso del veicolo prima indicato perché rubato, successivamente, per avvalorare tale tesi, faceva seguire alla comunicazione un fax, pervenuto il 4.9.2003, con il quale, allegando copia della denuncia di furto dell'autovettura presentata il 30.11.2001 presso la Stazione C.C. di Montale, richiedeva l'archiviazione del verbale, ciò quando in realtà egli era rientrato in possesso dell'autovettura che, ritrovata dopo il furto, gli era stata riconsegnata dai C.C. di Cadenzano in data 12.12.2001; raggiri ed artifici che non raggiungevano l'effetto voluto in quanto il controllo effettuato dalla Polizia Municipale di Prato faceva emergere la descritta situazione e perciò egli, il 18.10.2003, dopo nuovo contatto telefonico con l'ufficio interessato, provvedeva al pagamento della sanzione applicata. In Prato il 4.9.2003".
All'esito del giudizio, il Tribunale, su concorde richiesta delle parti, applicava al NT, previa la concessione delle attenuanti generiche, la pena di mesi due di reclusione ed Euro 70,00 di multa sostituendola con la multa di Euro 2.280,00. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente applicato l'art. 640 c.p., atteso che non sarebbe configurabile il delitto di truffa nel comportamento di chi produce un documento falso in sede di ricorso al Prefetto avverso un verbale di contestazione di infrazione amministrativa al codice della strada. Infatti, l'atto di archiviazione, cui mira la condotta del soggetto che produce un atto falso, è un atto amministrativo di natura ablatoria, con il quale si chiude un procedimento. Esso, quindi, non è un atto con il quale la P.A. dispone di un bene o di un diritto trasferendolo ad altri o rinunciando ad esercitarlo. La circostanza che l'atto falso fu prodotto alla Polizia Municipale, non sposterebbe i termini della questione sotto un duplice profilo:
- perché, nell'ipotesi di distinzione tra soggetto ingannato (nella specie Prefetto) e soggetto danneggiato (nella specie l'Amministrazione Comunale), per ritenere la sussistenza del reato di truffa è necessario che il soggetto ingannato abbia la disposizione del patrimonio del danneggiato (e, quindi, un rappresentante legale o negoziale), laddove, nel caso di specie, tale ipotesi non sarebbe configurabile;
- perché l'atto falso fu inviato alla Polizia Municipale non perché mirava ad ottenere dalla suddetta autorità alcunché, ma perché così è prescritto dall'art. 203 C.d.S..
Il ricorso deve ritenersi fondato sulla base delle seguenti considerazioni:
- il reato di truffa è un reato contro il patrimonio la cui ratio consiste nella tutela della libertà di determinazione negoziale che, per essere tale, dev'essere assunta in assenza di qualsiasi atto fraudolento;
- il reato in questione, è caratterizzato, sotto il profilo dell'elemento materiale, dai seguenti elementi: a) gli artifizi o raggiri;
b) l'incidenza sul patrimonio della vittima;
- secondo, poi, il consolidato indirizzo di questa Corte, nel caso in cui il soggetto raggirato sia diverso dal soggetto danneggiato, ai fini della configurabilità del reato, è indispensabile che fra i due sussista un rapporto di rappresentanza legale o negoziale tale per cui il soggetto che subisce il comportamento dell'agente abbia la possibilità di incidere giuridicamente sul patrimonio del rappresentato nel senso che il rappresentante abbia il potere di compiere l'atto di disposizione destinato efficacemente a incidere sul patrimonio del danneggiato per effetto di una libera scelta negoziale: in altri termini, l'induzione in errore ed il conseguente danno non possono derivare da qualsiasi generico rapporto di interferenza fra soggetto raggirato e soggetto danneggiato ma solo da un rapporto qualificato per cui il rappresentante abbia il potere di compiere libere scelte negoziali destinate a ricadere sul patrimonio del danneggiato: ex plurimis Cass. 37409/2001, rv 220307;
sulla base di tale osservazione, questa Corte, ha tratto la conclusione che non è configurabile il reato di truffa, tutte le volte in cui la frode (rectius: gli artifizi o raggiri) sia destinata ad incidere sulla determinazione di un organo che esercita un potere di natura pubblicistica, proprio perché manca l'elemento costitutivo del reato ossia l'atto di disposizione patrimoniale di natura privatistica: ex plurimis Cass. 37409/2001, rv 220307 fattispecie, come quella in esame, in tema di frode sia destinata a incidere sull'autorità amministrativa tenuta ad accertare una violazione amministrativa nell'ambito di un procedimento destinato alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'emanazione dell'ordinanza- ingiunzione di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18 Cass. 21868/2002, Rv 221842 - Cass. 29929/2007, Rv 237699 fattispecie in tema di ed truffa processuale - Cass. 6022/2008, Rv 239506 fattispecie in tema di decisione favorevole ottenuta con artifizi e aggiri in un procedimento arbitrale.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, ne consegue allora che:
- la copia della denuncia di furto era, indubbiamente, finalizzata a trarre in inganno il Prefetto (e non la Polizia Municipale) avanti il quale il ricorrente aveva presentato ricorso amministrativo per ottenere l'archiviazione della sanzione amministrativa comminatagli dalla Polizia Municipale;
- la determinazione del suddetto organo, ove anche fosse stata favorevole al ricorrente, non sarebbe stata idonea a far configurare il reato di truffa, proprio perché sarebbe mancato, in ogni caso, l'elemento costitutivo del reato ossia l'atto di disposizione patrimoniale. Infatti, il Prefetto, nell'ambito del procedimento attivato, non compie alcun atto che possa qualificarsi come di disposizione negoziale incidente, in modo diretto, sul patrimonio della P.A., ma pone in essere un atto autoritativo che costituisce manifestazione tipica dei pubblici poteri sanzionatori sicché, diventa irrilevante, ai fini della configurabilità del reato di truffa, che l'archiviazione possa avere indirettamente un effetto patrimoniale negativo per la P.A..
- essendo, poi, il soggetto danneggiato (l'Amministrazione Comunale) diverso dal soggetto raggirato (Prefetto), il reato non sarebbe comunque ipotizzabile non essendo configurabile alcun rapporto di rappresentanza legale o negoziale nel senso tecnico giuridico sopra illustrato.
In conclusione, il ricorso va accolto, sotto il profilo perché il fatto non sussiste, non essendo ipotizzabile il reato di truffa sotto un duplice profilo:
- perché manca l'atto di disposizione patrimoniale;
- perché il soggetto raggirato non ha alcun rapporto di rappresentanza legale o negoziale con il soggetto raggirato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2009