Cass. pen., sez. II, sentenza 24/03/2009, n. 17472
CASS
Sentenza 24 marzo 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non integra il delitto di tentata truffa la condotta costituita dalla produzione di falsa documentazione a sostegno di un ricorso al prefetto avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla circolazione stradale, perché l'eventuale decisione favorevole non dà luogo ad un atto di disposizione patrimoniale.

Commentario1

  • 1Truffa: non sussiste se viene prodotta falsa documentazione in un procedimento amministrativo
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023

    La massima Non integra il delitto di truffa, nemmeno nella forma tentata, la condotta costituita dalla produzione, nel corso del procedimento amministrativo diretto all'emanazione della sanzione pecuniaria conseguente all'emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione, di falsa documentazione attestante la regolarità del pagamento dei titoli, trattandosi di artifizi e raggiri destinati ad incidere sulla determinazione dell'organo che esercita un potere di natura pubblicistica, privo di qualsiasi effetto sul patrimonio della stessa pubblica amministrazione ovvero di carattere negoziale (Cassazione penale , sez. II , 09/09/2020 , n. 32444). Vuoi saperne di più sul reato di …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 24/03/2009, n. 17472
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17472
Data del deposito : 24 marzo 2009

Testo completo