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Sentenza 11 aprile 2023
Sentenza 11 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2023, n. 15207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15207 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AD MA EC CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesca Ceroni ha concluso per la inammissibilità del ricorso. udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 15207 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 08/03/2023 Ritenuto in fatto Con ricorso depositato il 3 maggio 2022 ET AR ER FF ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Torino del 16 febbraio 2022, che - in parziale riforma della sentenza del g.u.p. presso il tribunale di Torino del 9 giugno 2021, resa nel giudizio abbreviato - previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art.61 n. 5 c.p. - ha rideterminato la pena per il delitto di omicidio preterintenzionale in danno di KA Brahinn, commesso a Biella il 26 novembre 2020. Con la citata sentenza la Corte territoriale ha, altresì, rideterminato l'importo liquidato a titolo di provvisionale a favore delle parti civili costituite, prossimi congiunti della persona offesa. Secondo l'imputazione, il ET, con atti diretti a commettere il delitto di lesioni personali nei confronti del KA - consistiti nel colpirlo al volto con un pugno/schiaffo, che lo faceva cadere e impattare a terra con il capo - ne aveva cagionato la morte, sopraggiunta dopo immediato ricovero in ospedale. Sono stati articolati tre motivi di impugnazione. 1.Con un primo motivo, si deduce inosservanza-erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa. Si assume che, per quanto emerso nel processo, l'imputato avrebbe dovuto beneficiare della citata causa di giustificazione o - quantomeno - del riconoscimento dell'eccesso colposo nella legittima difesa ai sensi dell'art. 55 c.p.. ET si sarebbe sentito accerchiato da soggetti ostili;
secondo la giurisprudenza, i requisiti della necessità e della proporzione sono da calibrare "ex ante" sulla potenziale offesa all'incolumità individuale e non al bene della vita in senso stretto;
afferma il ricorrente che qualora la condotta violenta che ha causato la morte risulti scriminata, dovrebbe applicarsi l'art. 55 c.p., che consentirebbe di ricondurla nel perimetro dell'art. 589 c.p.. Con specifico riferimento all'omicidio preterintenzionale - prosegue il ricorso - parte della giurisprudenza "ha tentato di dare ingresso all'accertamento di una prevedibilità in concreto dell'evento-morte", con applicazione del modello del "dolo misto a colpa". La condotta violenta del ET è invero consistita in uno schiaffo e la caduta a terra della vittima è conseguenza non voluta dell'azione; l'imputato non avrebbe potuto prevedere l'infausto decorso clinico che avrebbe determinato l'insorgenza dell'embolìa polmonare, causa del decesso della vittima. 2.Con un secondo motivo di ricorso, il deducente lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione per aver egli agito in istato d'ira, cagionato - "leggendo le deposizioni della maggior parte delle persone presenti" - da un 1 contegno provocatorio del KA, che lo ha ripetutamente istigato nonostante si sforzasse di mantenere la calma. La sentenza impugnata non sarebbe stata in grado di "smentire" tale ricostruzione. 3.Con il terzo motivo di ricorso, si deducono inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione perché la Corte di merito non ha ridotto la pena nella massima estensione di un terzo in conseguenza della concessione delle attenuanti generiche ed ha riservato all'imputato un trattamento sanzionatorio eccessivamente severo, non in linea con il rispetto dei parametri di cui all'art. 133 c.p., tutti a lui globalmente favorevoli. Considerato in diritto Il ricorso è da ritenersi, sotto diversi profili, inammissibile. 1.Premessa decisiva e tendenzialmente assorbente è - in primo luogo - che il ricorso per cassazione oggetto di scrutinio costituisce per larghi tratti una copia - anche testuale - dei motivi di appello, già puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, con motivazione ampia ed articolata. E' costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti".(Sez. 6- Sentenza n. 23014 del 29/04/2021 Ud. (dep. 10/06/2021) Rv. 281521 - 01 - Conformi: N. 34521 del 2013 Rv. 256133 - 01, N. 19951 del 2008 Rv. 240109 - 01, N. 18826 del 2012 Rv. 253849 - 01, N. 38202 del 2016 Rv. 267611 - 01). Il raffronto tra il contenuto dell'atto di appello e quello del ricorso per cassazione consente invero di verificare che: il primo motivo di ricorso riproduce le pagg. 3,4 e 5 dell'appello; il secondo motivo di ricorso riproduce la pag. 5 dell'appello; il terzo motivo di ricorso riproduce - in buona parte - le pagg. 6 e 7 dell'appello Va dunque ribadito che il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità 2 con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Cass. sez. U, 27 ottobre 2016 n. 8825, Galtelli). Ancora, "in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - preternnessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati" (Sez. 1, Sentenza n. 54281 del 05/07/2017 Cc. (dep. 01/12/2017) Rv. 272492 - 01 Tal la rico). "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione" (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12). Occorre inoltre precisare che siamo in presenza di una "doppia conforme" sulla responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale e motivazionale, nel rispetto, in particolare, dei seguenti parametri: a) la sentenza d'appello ripetutamente richiama la decisione del tribunale e la sua correttezza;
b) le sentenze adottano gli stessi criteri di valutazione delle prove (così Cass. sez.3, n. 44418 del 16/7/13, Argentieri;
Cass. sez.2, n.51192/19, Cassin e altro). 2. Le sentenze di merito hanno pertanto già chiarito, con motivazione pienamente condivisibile che: non sussistono i presupposti della legittima difesa, nemmeno putativa, per l'inesistenza dell'attualità del pericolo e della proporzione della reazione alla presunta aggressione altrui, ben potendo - anzi - l'imputato propendere per un agevole e non disonorevole "commodus discessus"; non sussistono, di conseguenza, i presupposti per l'applicazione dell'istituto dell'eccesso colposo di legittima difesa, versandosi in un caso di deliberata e nel complesso gratuita aggressione all'altrui incolumità fisica, senza alcuna necessità di far fronte, inevitabilmente, ad un "allarmante" incedere altrui. A riguardo dell'integrazione del delitto contestato, è da ritenersi disattesa, nella giurisprudenza di legittimità, la teoria dell'omicidio preterintenzionale punibile a titolo di dolo misto a colpa. Si è, infatti, pervenuti, all'approdo interpretativo secondo cui l'elemento psicologico del reato in questione è costituito soltanto dalla volontà di infliggere percosse o provocare lesioni;
in tal senso si è espressa, invero condivisibilmente, questa Corte nell'affermare la tesi secondo cui, in tema di omicidio preterintenzionale, l'elemento soggettivo è costituito, non già da dolo e 3 responsabilità oggettiva né da dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato (Cass. Sez. 5, n. 13673 del 08/03/2006, Haile, Rv. 234552, e, in motivazione, Cass. Sez. 5, 1/2/18 n. 18048, S.; ancora, Cass. sez.5, n.40389 del 17/5/12, Perini, oltre ai precedenti citati a pag. 6 della sentenza d'appello). E - nel caso in esame - può aggiungersi come l'evento morte sia certamente riconducibile all'area di rischio concretamente determinata dall'azione lesiva dell'imputato, come coerentemente hanno esplicitato le sentenze di merito, richiamando - per un verso - le riflessioni e le conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero e della parte civile (pagg.5,6,7 e 8 sentenza di primo grado, pag.6 e 7 sentenza di secondo grado) e - per altro verso - la consapevolezza in capo all'imputato, almeno nel complesso, delle precarie condizioni fisiche della vittima (pag.8 sent. primo grado e pag. 10 sent. impugnata). 3. Il secondo motivo di ricorso è del tutto aspecifico, non si confronta con le ragioni esposte dalla sentenza impugnata, che ha sottolineato come sia stato proprio il comportamento offensivo dell'imputato ad intensificare i toni della discussione (pag. 8 e 9), poi degenerata, circostanza che non consente, in radice, di intravedere i profili della circostanza attenuante della provocazione (cfr. Cass. sez.5, n.27698 del 4/5/18, B.;Conf. N. 42826 del 2014 Rv. 261037 - 01). 4. Quanto - infine - al trattamento sanzionatorio, i relativi motivi sono manifestamente infondati. La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza , ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Cass. sez.2, n.17347 del 26 gennaio 2021, Angelini;
conf. Cass. n.39396 del 2016; Cass. sez. 2, n.3896 del 20 gennaio 2016, De Cotiis). Analogamente, a riguardo più in generale della entità della sanzione comminata, il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, pag. 9 sentenza di primo grado e pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata), tra i quali meritano un 4 cenno l'assenza di ristoro del danno, i precedenti penali e la riprovevolezza della condotta successiva alla commissione del reato, in quanto l'imputato è stato sorpreso in attività di spaccio di stupefacenti mentre si trovava agli arresti domiciliari. 5.Non può essere accolta la richiesta di rifusione delle spese legali, come da nota del difensore della parte civile EL MA, anche in rappresentanza dei figli minori, in quanto "nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, anche se i motivi di ricorso da lui proposti riguardino esclusivamente la pena inflitta, purché la domanda di restituzione o risarcimento del danno sia stata accolta in sede di merito e, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi" (Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004 Cc., Gallo;
cfr. anche Cass. sez.6,28/4/22 n. 28615, Landi;
Cass. sez.5, 31/1/22 n. 19177, Musso). Nel caso in esame, il contributo della parte civile si è risolto nella presentazione delle conclusioni e della nota spese, senza articolare alcun apporto, fattivo e concreto, idoneo a contrastare le pretese dell'imputato. 6.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., stanti le cause dell'inammissibilità, che non consentono di escluderne la colpa, il ricorrente deve essere condannato al pagamento - oltre che delle spese processuali — anche della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso in Roma, il 8/3/2023 Il con igl e estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesca Ceroni ha concluso per la inammissibilità del ricorso. udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 15207 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 08/03/2023 Ritenuto in fatto Con ricorso depositato il 3 maggio 2022 ET AR ER FF ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Torino del 16 febbraio 2022, che - in parziale riforma della sentenza del g.u.p. presso il tribunale di Torino del 9 giugno 2021, resa nel giudizio abbreviato - previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art.61 n. 5 c.p. - ha rideterminato la pena per il delitto di omicidio preterintenzionale in danno di KA Brahinn, commesso a Biella il 26 novembre 2020. Con la citata sentenza la Corte territoriale ha, altresì, rideterminato l'importo liquidato a titolo di provvisionale a favore delle parti civili costituite, prossimi congiunti della persona offesa. Secondo l'imputazione, il ET, con atti diretti a commettere il delitto di lesioni personali nei confronti del KA - consistiti nel colpirlo al volto con un pugno/schiaffo, che lo faceva cadere e impattare a terra con il capo - ne aveva cagionato la morte, sopraggiunta dopo immediato ricovero in ospedale. Sono stati articolati tre motivi di impugnazione. 1.Con un primo motivo, si deduce inosservanza-erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa. Si assume che, per quanto emerso nel processo, l'imputato avrebbe dovuto beneficiare della citata causa di giustificazione o - quantomeno - del riconoscimento dell'eccesso colposo nella legittima difesa ai sensi dell'art. 55 c.p.. ET si sarebbe sentito accerchiato da soggetti ostili;
secondo la giurisprudenza, i requisiti della necessità e della proporzione sono da calibrare "ex ante" sulla potenziale offesa all'incolumità individuale e non al bene della vita in senso stretto;
afferma il ricorrente che qualora la condotta violenta che ha causato la morte risulti scriminata, dovrebbe applicarsi l'art. 55 c.p., che consentirebbe di ricondurla nel perimetro dell'art. 589 c.p.. Con specifico riferimento all'omicidio preterintenzionale - prosegue il ricorso - parte della giurisprudenza "ha tentato di dare ingresso all'accertamento di una prevedibilità in concreto dell'evento-morte", con applicazione del modello del "dolo misto a colpa". La condotta violenta del ET è invero consistita in uno schiaffo e la caduta a terra della vittima è conseguenza non voluta dell'azione; l'imputato non avrebbe potuto prevedere l'infausto decorso clinico che avrebbe determinato l'insorgenza dell'embolìa polmonare, causa del decesso della vittima. 2.Con un secondo motivo di ricorso, il deducente lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione per aver egli agito in istato d'ira, cagionato - "leggendo le deposizioni della maggior parte delle persone presenti" - da un 1 contegno provocatorio del KA, che lo ha ripetutamente istigato nonostante si sforzasse di mantenere la calma. La sentenza impugnata non sarebbe stata in grado di "smentire" tale ricostruzione. 3.Con il terzo motivo di ricorso, si deducono inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione perché la Corte di merito non ha ridotto la pena nella massima estensione di un terzo in conseguenza della concessione delle attenuanti generiche ed ha riservato all'imputato un trattamento sanzionatorio eccessivamente severo, non in linea con il rispetto dei parametri di cui all'art. 133 c.p., tutti a lui globalmente favorevoli. Considerato in diritto Il ricorso è da ritenersi, sotto diversi profili, inammissibile. 1.Premessa decisiva e tendenzialmente assorbente è - in primo luogo - che il ricorso per cassazione oggetto di scrutinio costituisce per larghi tratti una copia - anche testuale - dei motivi di appello, già puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, con motivazione ampia ed articolata. E' costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti".(Sez. 6- Sentenza n. 23014 del 29/04/2021 Ud. (dep. 10/06/2021) Rv. 281521 - 01 - Conformi: N. 34521 del 2013 Rv. 256133 - 01, N. 19951 del 2008 Rv. 240109 - 01, N. 18826 del 2012 Rv. 253849 - 01, N. 38202 del 2016 Rv. 267611 - 01). Il raffronto tra il contenuto dell'atto di appello e quello del ricorso per cassazione consente invero di verificare che: il primo motivo di ricorso riproduce le pagg. 3,4 e 5 dell'appello; il secondo motivo di ricorso riproduce la pag. 5 dell'appello; il terzo motivo di ricorso riproduce - in buona parte - le pagg. 6 e 7 dell'appello Va dunque ribadito che il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità 2 con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Cass. sez. U, 27 ottobre 2016 n. 8825, Galtelli). Ancora, "in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - preternnessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati" (Sez. 1, Sentenza n. 54281 del 05/07/2017 Cc. (dep. 01/12/2017) Rv. 272492 - 01 Tal la rico). "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione" (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12). Occorre inoltre precisare che siamo in presenza di una "doppia conforme" sulla responsabilità, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale e motivazionale, nel rispetto, in particolare, dei seguenti parametri: a) la sentenza d'appello ripetutamente richiama la decisione del tribunale e la sua correttezza;
b) le sentenze adottano gli stessi criteri di valutazione delle prove (così Cass. sez.3, n. 44418 del 16/7/13, Argentieri;
Cass. sez.2, n.51192/19, Cassin e altro). 2. Le sentenze di merito hanno pertanto già chiarito, con motivazione pienamente condivisibile che: non sussistono i presupposti della legittima difesa, nemmeno putativa, per l'inesistenza dell'attualità del pericolo e della proporzione della reazione alla presunta aggressione altrui, ben potendo - anzi - l'imputato propendere per un agevole e non disonorevole "commodus discessus"; non sussistono, di conseguenza, i presupposti per l'applicazione dell'istituto dell'eccesso colposo di legittima difesa, versandosi in un caso di deliberata e nel complesso gratuita aggressione all'altrui incolumità fisica, senza alcuna necessità di far fronte, inevitabilmente, ad un "allarmante" incedere altrui. A riguardo dell'integrazione del delitto contestato, è da ritenersi disattesa, nella giurisprudenza di legittimità, la teoria dell'omicidio preterintenzionale punibile a titolo di dolo misto a colpa. Si è, infatti, pervenuti, all'approdo interpretativo secondo cui l'elemento psicologico del reato in questione è costituito soltanto dalla volontà di infliggere percosse o provocare lesioni;
in tal senso si è espressa, invero condivisibilmente, questa Corte nell'affermare la tesi secondo cui, in tema di omicidio preterintenzionale, l'elemento soggettivo è costituito, non già da dolo e 3 responsabilità oggettiva né da dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato (Cass. Sez. 5, n. 13673 del 08/03/2006, Haile, Rv. 234552, e, in motivazione, Cass. Sez. 5, 1/2/18 n. 18048, S.; ancora, Cass. sez.5, n.40389 del 17/5/12, Perini, oltre ai precedenti citati a pag. 6 della sentenza d'appello). E - nel caso in esame - può aggiungersi come l'evento morte sia certamente riconducibile all'area di rischio concretamente determinata dall'azione lesiva dell'imputato, come coerentemente hanno esplicitato le sentenze di merito, richiamando - per un verso - le riflessioni e le conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero e della parte civile (pagg.5,6,7 e 8 sentenza di primo grado, pag.6 e 7 sentenza di secondo grado) e - per altro verso - la consapevolezza in capo all'imputato, almeno nel complesso, delle precarie condizioni fisiche della vittima (pag.8 sent. primo grado e pag. 10 sent. impugnata). 3. Il secondo motivo di ricorso è del tutto aspecifico, non si confronta con le ragioni esposte dalla sentenza impugnata, che ha sottolineato come sia stato proprio il comportamento offensivo dell'imputato ad intensificare i toni della discussione (pag. 8 e 9), poi degenerata, circostanza che non consente, in radice, di intravedere i profili della circostanza attenuante della provocazione (cfr. Cass. sez.5, n.27698 del 4/5/18, B.;Conf. N. 42826 del 2014 Rv. 261037 - 01). 4. Quanto - infine - al trattamento sanzionatorio, i relativi motivi sono manifestamente infondati. La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza , ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Cass. sez.2, n.17347 del 26 gennaio 2021, Angelini;
conf. Cass. n.39396 del 2016; Cass. sez. 2, n.3896 del 20 gennaio 2016, De Cotiis). Analogamente, a riguardo più in generale della entità della sanzione comminata, il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, pag. 9 sentenza di primo grado e pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata), tra i quali meritano un 4 cenno l'assenza di ristoro del danno, i precedenti penali e la riprovevolezza della condotta successiva alla commissione del reato, in quanto l'imputato è stato sorpreso in attività di spaccio di stupefacenti mentre si trovava agli arresti domiciliari. 5.Non può essere accolta la richiesta di rifusione delle spese legali, come da nota del difensore della parte civile EL MA, anche in rappresentanza dei figli minori, in quanto "nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, anche se i motivi di ricorso da lui proposti riguardino esclusivamente la pena inflitta, purché la domanda di restituzione o risarcimento del danno sia stata accolta in sede di merito e, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi" (Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004 Cc., Gallo;
cfr. anche Cass. sez.6,28/4/22 n. 28615, Landi;
Cass. sez.5, 31/1/22 n. 19177, Musso). Nel caso in esame, il contributo della parte civile si è risolto nella presentazione delle conclusioni e della nota spese, senza articolare alcun apporto, fattivo e concreto, idoneo a contrastare le pretese dell'imputato. 6.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., stanti le cause dell'inammissibilità, che non consentono di escluderne la colpa, il ricorrente deve essere condannato al pagamento - oltre che delle spese processuali — anche della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso in Roma, il 8/3/2023 Il con igl e estensore Il Presidente