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Sentenza 30 marzo 2026
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 11982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11982 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposto da ED OM, nato a [...] il [...] ER SS, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza emessa il 29/09/2025 dal Tribunale del riesame di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN Centonze;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Sentite, nell’interesse di SS ER, le conclusioni dell’avv. AN De RO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Sentite, nell’interesse di OM ED, le conclusioni dell’avv. Enrico De Crescenzo Costi, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 settembre 2025 il Tribunale del riesame di Bologna, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., sostituiva il regime degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, applicato agli indagati OM ED e SS ER dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna con provvedimento del 10 luglio 2025, con la misura della custodia cautelare in carcere. Occorre premettere che agli indagati OM ED e SS ER il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con ordinanza emessa il 5 settembre 2024, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere. Il regime custodiale carcerario conseguiva al riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, quanto a OM ED, relativamente ai reati di cui ai capi C), D), F), G), H), I), J), L), N), O), Q), S), U), V), W), X), Y), Z) e B1), quanto, invece, a SS ER, relativamente ai reati di cui ai capi E1) e H). Con ordinanza del 9 aprile 2025, emessa ex art. 299 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna modificava il regime cautelare originariamente applicato ai due indagati, disponendo per entrambi la concessione della misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Penale Sent. Sez. 1 Num. 11982 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 03/03/2026 Avverso questo provvedimento il Pubblico ministero presentava appello, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., parzialmente accolto dal Tribunale del riesame di Bologna con ordinanza del 28 aprile 2025, che ripristinava il regime della custodia cautelare in carcere, quanto a OM ED, relativamente ai reati di cui ai capi C), I) e N), quanto, invece, a SS ER, relativamente al reato di cui al capo H). Gli effetti di tale provvedimento rimanevano sospesi, ex art. 310, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguenza che gli indagati permanevano agli arresti domiciliari. Il 10 luglio 2025 la posizione cautelare degli indagati subiva un’ulteriore modifica, atteso che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento della richiesta del Pubblico ministero, emetteva una nuova ordinanza custodiale nei confronti dei confronti dei ricorrenti, disponendo nei loro riguardi la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Il regime cautelare domiciliare, in particolare, veniva concesso, quanto a OM ED, per i reati di cui ai capi A), B), E), F) e K), quanto, invece, a SS ER, per i reati di cui ai capi G) e H). Infine, contro tale provvedimento restrittivo veniva proposto appello del Pubblico ministero, ex art. 310 cod. proc. pen., che veniva accolto dal Tribunale del riesame di Bologna con l’ordinanza oggetto di impugnazione, emessa il 29 settembre 2025, con cui si sostituiva la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico disposta nei confronti di OM ED e SS ER con il regime della custodia cautelare in carcere. In questa stratificata cornice, occorre precisare, quanto a OM ED, che la detenzione e il porto della pistola semiautomatica Beretta calibro 7.65, recante matricola numero B6381B, contestati ai capi A) e B), conseguiva al rinvenimento dell’arma, avvenuto il 15 novembre 2024, in un’autorimessa, ubicata a Bologna, in Via Avesella, in uso all’indagato; la detenzione e il porto della penna-pistola calibro 22, contestata ai capi E) e F), conseguiva al ritrovamento dell’arma, avvenuto il 28 gennaio 2000, nell’abitazione dell’indagato, ubicata a Bologna, in Via De’ Falegnami;
il trasferimento fittizio di beni per finalità elusive, contestato al capo K, conseguiva agli accertamenti telematici effettuati sul telefono cellulare dell’indagato, che gli veniva sequestrato nel corso delle indagini preliminari. Quanto, invece, a SS ER, la detenzione e il porto della penna-pistola calibro 22, contestata ai capi G) e H), che è la medesima arma di cui ai capi E) e F) ascritti a OM ED, discendono dagli accertamenti investigativi sviluppatisi dopo il sequestro dell’arma, di cui si è detto, da cui emergeva che l’indagato disponeva di tale bene, prima di cederlo al coindagato, in un’epoca collocata, approssimativamente, nell’ottobre del 2021. In questa cornice, l’accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., discendeva dal fatto che il Tribunale del riesame di Bologna, a differenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna che aveva disposto l’applicazione della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, aveva inadeguato il sottostante vaglio, ritenendo sussistenti le esigenze cautelari indispensabili all’applicazione della misura custodiale carceraria, nei confronti di OM MD, per i reati di cui ai capi A), B), E), F) e K), nei confronti di SS ER, per i reati di cui ai capi G) e H). Si riteneva, in particolare, che le emergenze indiziarie inducevano a ritenere OM MD e SS ER stabilmente coinvolti nella gestione illecita di armi, resa incontroversa dagli esiti degli accertamenti investigativi eseguiti nel corso delle indagini preliminari, che avevano consentito il ritrovamento delle due pistole di cui ai capi A), B), E), F), G) e H), che gli indagati si erano procurati grazie ai loro rapporti consolidati con esponenti del mercato clandestino delle armi, nel quale gravitavano. Tale collegamento, per SS ER, era reso ulteriormente evidente dalla sua intraneità al Clan Vernuso-Rea, che assumeva rilievo cautelare, ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., attesa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., contestata ai capi G) e H), su cui si era formato il giudicato cautelare. Sulla scorta di questa ricostruzione dei fatti di reato contestati ai capi A), B), E), F), G), H) e K), il Tribunale del riesame di Bologna, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero, ex art. 310 cod. proc. pen., emetteva confronti di OM MD e di SS ER la misura cautelare della custodia in carcere.
2. Avverso questa ordinanza OM ED e SS ER ricorrevano per cassazione con atti di impugnazione di cui occorre dare partitamenteconto.
2.1. L’indagato OM ED, a mezzo dell’avv. Fabio Bruzzese e dell’avv. Marco Sciascio, proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che il Tribunale del riesame di Bologna aveva omesso di valutare la gravità indiziaria dei reati contestati a OM ED, limitandosi a verificare la sua pericolosità sociale dell’indagato, trascurando di considerare che, a seguito dell’appello proposto dal Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., si era verificata la devoluzione integrale del giudizio cautelare, che non consentiva di ritenere inammissibili le richieste difensive formulate in relazione ai reati di cui ai capi A), B), E), F) e K). Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere il Tribunale del riesame di Bologna dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. e di reputare il ricorrente socialmente pericoloso in ordine ai reati di detenzione e porto illegale di armi, concretizzandosi su entrambi i profili censori una motivazione apparente. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per essere stata la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di OM ED senza tenere conto degli elementi sintomatici della sua condizione di pericolosità sociale, necessari per valutare la ricorrenza delle prescritte esigenze cautelari, che erano state affermate dal Tribunale del riesame di Bologna, in assenza di indici concreti che inducessero a ritenere sussistenti i parametri richiamati nel provvedimento censurato. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
2.2. L’indagato SS ER, a mezzo dell’avv. AN De RO, proponeva ricorso per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 274 e 275, comma 1, cod. proc. pen., per essere stata la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di SS ER senza tenere conto degli elementi sintomatici della condizione di pericolosità sociale dell’indagato, necessari per valutare, nel caso di specie, la ricorrenza delle esigenze cautelari, che erano state affermate senza considerare che le condotte illecite di cui ai capi G) e H), risalivano al lontano 2021. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che, a fronte 3 dell’inadeguatezza del compendio indiziario acquisito nei confronti di SS ER, che non consentiva di ritenere sussistente l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., la misura cautelare in carcere era stata applicata al ricorrente sulla scorta di un’incongrua valutazione degli indici presuntivi di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trascurando il periodo di detenzione patito dal ricorrente prima dell’adozione del titolo custodiale censurato. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti da OM ED e SS ER sono infondati.
2. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il ricorso proposto da OM ED, a mezzo dell’avv. Fabio Bruzzese e dell’avv. Marco Sciascio, articolato in tre censure difensive.
2.1. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che il Tribunale del riesame di Bologna aveva omesso di valutare la gravità indiziaria dei reati contestati a OM ED, limitandosi a verificare la sussistenza della pericolosità sociale dello stesso, trascurando di considerare che, a seguito dell’appello proposto dal Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., si era verificata la devoluzione integrale del giudizio cautelare censurato, che non consentiva di ritenere inammissibili le richieste difensive formulate in relazione ai reati di cui ai capi A), B), E), F) e K). Osserva il Collegio che, nel caso in esame, si controverte dell’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Bologna, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, riformava il provvedimento adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna il 10 luglio 2025, con il quale era stata disposta nei confronti di OM ED e SS AR la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Il regime custodiale controverso, aggravato dal provvedimento censurato, riguardava i reati contestati ai capi A), B), E), F) e K) a OM ED, e i reati contestati ai capi G) e H) a SS ER. In questa cornice, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, non sono più in discussione la sussistenza della gravità indizi di colpevolezza e la ricorrenza delle esigenze cautelari, atteso che, a fronte dell’applicazione da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna della misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, l’unica doglianza proposta era quella avanzata dal Pubblico Ministero, riguardante il profilo dell’adeguatezza del regime custodiale applicato, rispetto alle esigenze cautelari, ritenute incontroverse. Ne discende che, nelle ipotesi di avvenuta emissione di un’ordinanza cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari, l’effetto devolutivo dell’appello proposto dal pubblico ministero, ex art. 310 cod. proc. pen., laddove relativo, come nel caso di specie, alla sola adeguatezza della misura restrittiva adottata, non consente che vengano rimessi in discussione né la gravità indiziaria né le esigenze cautelari. Resta, naturalmente, salva la possibilità di fare applicazione dell’art. 299, comma 1, cod. proc. pen., in ordine a elementi processuali diversi, non precedentemente valutati in sede di modifica del regime cautelare applicato all’indagato. Consegue a tali affermazioni che la rivalutazione del compendio indiziario invocata dalla difesa di OM ED non è consentita, tenuto dell’effetto devolutivo limitato dell’appello proposto dal Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., che, nel 4 caso in esame, riguarda la sola adeguatezza della misura restrittiva degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna il 10 luglio 2025. Non può, in proposito, non richiamarsi il principio di diritto affermato da Sez. 6, n. 6592 del 25/01/2013, Lacu, Rv. 254578 - 01, che si attaglia perfettamente al caso di specie, secondo cui: «L’appello del P.M., ex art. 310 cod. proc. pen., avverso ordinanza cautelare, i cui motivi siano riferiti al solo punto dell’adeguatezza della misura emessa, non attribuisce al tribunale del riesame la cognizione anche sui punti della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, a meno che non siano emersi elementi nuovi o diversi, non valutati precedentemente dal giudice che ha emesso il provvedimento». Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica, il principio di diritto affermato da Sez. 2, n. 24811 del 11/04/2019, Matic, Rv. 276448 - 01, secondo cui: «L’appello del pubblico ministero, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso ordinanza cautelare, i cui motivi siano riferiti al solo punto dell’adeguatezza della misura emessa, non attribuisce al tribunale del riesame la cognizione anche sui punti della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, fatta salva l’applicazione dell’art. 299, comma 1, cod. proc. pen. in ordine ad elementi nuovi o diversi, non precedentemente valutati dal giudice che ha emesso la misura». Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
2.2. Dall’infondatezza del primo motivo discende l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere il Tribunale del riesame di Bologna dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. e di reputare il ricorrente socialmente pericoloso in ordine ai reati di detenzione e porto illegale di armi, concretizzandosi su entrambi i profili censori una motivazione apparente. Non può, in proposito, non rilevarsi che l’operazione di ermeneutica processuale richiesta dalla difesa del ricorrente postula la rivalutazione del compendio indiziario acquisito nei confronti di OM ED, che, laddove eseguita, non terrebbe conto dell’effetto devolutivo limitato dell’appello proposto dal Pubblico ministero avverso l’applicazione dell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna il 10 luglio 2025. Ne consegue che, tenuto conto della giurisprudenza consolidata di questa Corte, richiamata nel paragrafo precedente, (Sez. 6, n. 6592 del 25/01/2013, Lacu, cit.; Sez. 2, n. 24811 del 11/04/2019, Matic, cit.), non sarebbe possibile eseguire una verifica diversa da quella dell’adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, che veniva riformata dal Tribunale del riesame di Bologna, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. Queste considerazioni inducono a ritenere infondato il secondo motivo di ricorso.
2.3. Deve, infine, ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per essere stata la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di OM ED senza tenere conto degli elementi sintomatici della sua condizione di pericolosità sociale, necessari per valutare la ricorrenza delle prescritte esigenze cautelari, affermate dal Tribunale del riesame di Bologna in assenza di indici concreti che inducessero a ritenere sussistenti le esigenze richiamate nel provvedimento censurato. 5 Osserva il Collegio che le condizioni nelle quali si concretizzavano i comportamenti criminosi contestati a OM ED e la modalità con cui venivano accertati i reati contestati all’indagato ai capi A), B), E), F) e K), rendevano evidente la sua elevata pericolosità sociale, dovendosi ritenere incontroverso i suoi collegamenti con il mercato clandestino delle armi, grazie ai quali si procurava le due pistole oggetto di vaglio, rimasti, almeno in parte, inesplorati. Tali modalità, a ben vedere, proprio alla luce della brevità del periodo nel quale ED era stato sottoposto agli arresti domiciliari, quantificabile in alcuni mesi, non consentivano di ritenere adeguato il regime custodiale concessogli per i reati di cui ai capi A), B), E), F) e K), tenuto conto della “spiccata gravità” dei comportamenti criminosi del ricorrente, che non appariva valutata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna nel rispetto dei parametri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785 - 01; Sez. 2, n. 51843 del 16/10/2013, Caterino, Rv. 258070 - 01; Sez. 4, n. 6797 del 24/01/2013, Canessa, Rv. 254936 - 01; Sez. 5, n. 45950 del 16/11/2005, Salucci, Rv. 233222 - 01). Il Tribunale del riesame di Bologna, al contempo, escludeva la possibilità di confinare la condotta illecita di OM ED – come correttamente dedotto nel ricorso del Pubblico ministero – in un contesto di occasionalità comportamentale, proprio alla luce della reiterazione delle condotte illecite oggetto di osservazione e dei collegamenti con l’ambiente criminale locale, nel quale risulta inserito. Si evidenziava, in proposito, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 11 dell’ordinanza impugnata, che «la detenzione illegale di altre armi da sparo può essere replicata agevolmente eludendo i vincoli della misura domiciliare virgola di fatto aggirabili con facilità […] specie da parte di soggetto, come ED OM, dotato di canali di approvvigionamento – di armi da sparo – sui quali non è stata ancora gettata luce». Le condotte illecite del ricorrente, pertanto, venivano correttamente ritenute pericolose e connotate da attualità, rendendo ineccepibile il giudizio formulato dal Tribunale del riesame di Bologna sull’inadeguatezza del regime degli arresti domiciliari a neutralizzare la pericolosità sociale di OM ED, che veniva valutata alla luce delle concrete emergenze processuali, che non consentivano l’applicazione del regime custodiale disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna il 10 luglio 2025. Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del terzo motivo di ricorso.
2.4. Le considerazioni esposte impongono di rigettare il ricorso proposto da OM ED.
3. Parimenti infondato deve ritenersi il proposto da SS ER, a mezzo dell’avv. AN De RO, articolato in due censure difensive.
3.1. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 274 e 275, comma 1, cod. proc. pen., per essere stata la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di SS ER senza tenere conto dell’effettiva condizione di pericolosità sociale dell’indagato, necessari per valutare, nel caso di specie, la ricorrenza delle prescritte esigenze cautelari, che erano state affermate senza considerare che le condotte illecite di cui ai capi G) e H), risalivano al lontano 2021. Osserva il Collegio che le condizioni nelle quali si concretizzavano i comportamenti criminosi contestati a SS ER, nel più ampio contesto delle attività d’indagine che coinvolgevano OM ED, rendevano evidente la sua elevata pericolosità sociale. Tali modalità giustificavano il giudizio di elevato pericolo di reiterazione del reato contestato al 6 ricorrente, rilevante ai sensi dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che assumono un rilievo cautelare ancora più stringente alla luce dei rapporti consortili, conclamati, esistenti tra il ricorrente e il Clan Vernuso-Rea. Il Tribunale del riesame di Bologna, al contempo, in termini analoghi a quanto affermato per ED, escludeva la possibilità di confinare le condotte illecite di ER in un contesto di marginalità criminale, che doveva escludersi sia per il suo collegamento con il Clan Vernuso-Rea, di cui si è detto, sia per il suo inserimento nel mercato clandestino delle armi, che induce a ritenere privo di rilievo il riferimento alla risalenza nel tempo dei comportamenti criminosi di cui ai capi G) e H). Su questo profilo censorio, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Bologna appare congruo e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui «l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare» (Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191 - 01). A tali considerazioni occorreva aggiungere che la difesa del ricorrente non introduceva alcun elemento di novità rispetto all’originaria configurazione dei reati di cui ai capi G) e H), limitandosi a evidenziare, con argomenti esclusivamente temporali, privi di pertinenza, anche alla luce delle considerazioni espresse per la posizione di OM ED nel paragrafo 2.4, che il ricorrente nel «procedimento ‘originario’ già benefici di arresti domiciliari da molto tempo senza essere incappato in violazione buoni e rispetto a delitti più gravi di quelli qui in oggetto […]». Le condotte illecite di SS ER, pertanto, venivano correttamente ritenute socialmente pericolose e connotate da attualità, rendendo incongruo il giudizio formulato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna sull’adeguatezza del regime cautelare domiciliare applicato al ricorrente a contenere il rischio di recidiva, che veniva valutato alla luce delle emergenze concrete, che imponevano l’aggravamento del regime restrittivo invocato dal Pubblico ministero. Ne discende conclusivamente che, sulla base di un percorso argomentativo congruo e rispettoso delle emergenze indiziarie, il Tribunale del riesame di Bologna riteneva che non fossero stati acquisiti elementi processuali da cui potere desumere che, nei confronti di SS ER, le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con misure differenti da quella carceraria richiesta dal Pubblico ministero. Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
3.2. Deve, invece, ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che, a fronte dell’inadeguatezza del compendio indiziario acquisito nei confronti di SS ER, che non consentiva di ritenere sussistente l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., la misura cautelare in carcere era stata applicata al ricorrente sulla scorta di un’incongrua valutazione degli indici presuntivi di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trascurando il significativo periodo di detenzione patito dal ricorrente prima dell’adozione del titolo custodiale censurato, disatteso dal Tribunale del riesame di Bologna. Osserva il Collegio che sulla ricorrenza degli elementi costitutivi dell’aggravante di cui all’art. 416-bis. 1 cod. pen., relativa ai reati di cui ai capi G) e H) si è formato un giudicato cautelare, non essendo stati tali profili valutativi impugnati davanti al Tribunale del riesame di Bologna, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. Per effetto della formazione del giudicato 7 cautelare sui capi di imputazione controversi, la modifica dell’ordinanza restrittiva applicata nei confronti di ER, relativamente all’aggravamento circostanziale oggetto di vaglio, sarebbe stato possibile soltanto in conseguenza del sopraggiungere di elementi di novità processuale, non riscontrabile nel caso di specie, di portata tale da potere indurre a operare a una rivalutazione in senso favorevole al ricorrente. Nel valutare eventuali elementi di novità occorre tenere presente che la possibilità di modificare l’originario giudizio cautelare, impone una verifica, da parte del giudice, sul permanere delle condizioni che hanno determinato l’originaria limitazione della libertà personale. Questo principio – che governa l’aspetto dinamico della vicenda cautelare disciplinato dal combinato disposto degli artt. 275, 299 e 310 cod. proc. pen., che non rileva nel caso di ER – comporta che l’adeguatezza del provvedimento restrittivo deve essere valutata non soltanto in occasione dell’applicazione della misura coercitiva genetica, ma anche ai fini del suo mantenimento (tra le altre, Sez. 6, n. 32412 del 27/06/2013, Cosentino, Rv. 255751 - 01; Sez. 6, n. 14300 del 04/02/2014, Rosaci, Rv. 259450 - 01; Sez. 1, n. 45379 del 27/10/2004, Saraceni, Rv. 231025 - 01). Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.
3.3. Le argomentazioni esposte impongono di rigettare il ricorso proposto da SS ER.
4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto dei ricorsi proposti da OM ED e SS ER, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue a tali statuizioni processuali l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen., che dovranno essere eseguiti a cura della cancelleria.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere AN Centonze;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Sentite, nell’interesse di SS ER, le conclusioni dell’avv. AN De RO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Sentite, nell’interesse di OM ED, le conclusioni dell’avv. Enrico De Crescenzo Costi, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 settembre 2025 il Tribunale del riesame di Bologna, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., sostituiva il regime degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, applicato agli indagati OM ED e SS ER dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna con provvedimento del 10 luglio 2025, con la misura della custodia cautelare in carcere. Occorre premettere che agli indagati OM ED e SS ER il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con ordinanza emessa il 5 settembre 2024, aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere. Il regime custodiale carcerario conseguiva al riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, quanto a OM ED, relativamente ai reati di cui ai capi C), D), F), G), H), I), J), L), N), O), Q), S), U), V), W), X), Y), Z) e B1), quanto, invece, a SS ER, relativamente ai reati di cui ai capi E1) e H). Con ordinanza del 9 aprile 2025, emessa ex art. 299 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna modificava il regime cautelare originariamente applicato ai due indagati, disponendo per entrambi la concessione della misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Penale Sent. Sez. 1 Num. 11982 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 03/03/2026 Avverso questo provvedimento il Pubblico ministero presentava appello, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., parzialmente accolto dal Tribunale del riesame di Bologna con ordinanza del 28 aprile 2025, che ripristinava il regime della custodia cautelare in carcere, quanto a OM ED, relativamente ai reati di cui ai capi C), I) e N), quanto, invece, a SS ER, relativamente al reato di cui al capo H). Gli effetti di tale provvedimento rimanevano sospesi, ex art. 310, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguenza che gli indagati permanevano agli arresti domiciliari. Il 10 luglio 2025 la posizione cautelare degli indagati subiva un’ulteriore modifica, atteso che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento della richiesta del Pubblico ministero, emetteva una nuova ordinanza custodiale nei confronti dei confronti dei ricorrenti, disponendo nei loro riguardi la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Il regime cautelare domiciliare, in particolare, veniva concesso, quanto a OM ED, per i reati di cui ai capi A), B), E), F) e K), quanto, invece, a SS ER, per i reati di cui ai capi G) e H). Infine, contro tale provvedimento restrittivo veniva proposto appello del Pubblico ministero, ex art. 310 cod. proc. pen., che veniva accolto dal Tribunale del riesame di Bologna con l’ordinanza oggetto di impugnazione, emessa il 29 settembre 2025, con cui si sostituiva la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico disposta nei confronti di OM ED e SS ER con il regime della custodia cautelare in carcere. In questa stratificata cornice, occorre precisare, quanto a OM ED, che la detenzione e il porto della pistola semiautomatica Beretta calibro 7.65, recante matricola numero B6381B, contestati ai capi A) e B), conseguiva al rinvenimento dell’arma, avvenuto il 15 novembre 2024, in un’autorimessa, ubicata a Bologna, in Via Avesella, in uso all’indagato; la detenzione e il porto della penna-pistola calibro 22, contestata ai capi E) e F), conseguiva al ritrovamento dell’arma, avvenuto il 28 gennaio 2000, nell’abitazione dell’indagato, ubicata a Bologna, in Via De’ Falegnami;
il trasferimento fittizio di beni per finalità elusive, contestato al capo K, conseguiva agli accertamenti telematici effettuati sul telefono cellulare dell’indagato, che gli veniva sequestrato nel corso delle indagini preliminari. Quanto, invece, a SS ER, la detenzione e il porto della penna-pistola calibro 22, contestata ai capi G) e H), che è la medesima arma di cui ai capi E) e F) ascritti a OM ED, discendono dagli accertamenti investigativi sviluppatisi dopo il sequestro dell’arma, di cui si è detto, da cui emergeva che l’indagato disponeva di tale bene, prima di cederlo al coindagato, in un’epoca collocata, approssimativamente, nell’ottobre del 2021. In questa cornice, l’accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., discendeva dal fatto che il Tribunale del riesame di Bologna, a differenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna che aveva disposto l’applicazione della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, aveva inadeguato il sottostante vaglio, ritenendo sussistenti le esigenze cautelari indispensabili all’applicazione della misura custodiale carceraria, nei confronti di OM MD, per i reati di cui ai capi A), B), E), F) e K), nei confronti di SS ER, per i reati di cui ai capi G) e H). Si riteneva, in particolare, che le emergenze indiziarie inducevano a ritenere OM MD e SS ER stabilmente coinvolti nella gestione illecita di armi, resa incontroversa dagli esiti degli accertamenti investigativi eseguiti nel corso delle indagini preliminari, che avevano consentito il ritrovamento delle due pistole di cui ai capi A), B), E), F), G) e H), che gli indagati si erano procurati grazie ai loro rapporti consolidati con esponenti del mercato clandestino delle armi, nel quale gravitavano. Tale collegamento, per SS ER, era reso ulteriormente evidente dalla sua intraneità al Clan Vernuso-Rea, che assumeva rilievo cautelare, ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., attesa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., contestata ai capi G) e H), su cui si era formato il giudicato cautelare. Sulla scorta di questa ricostruzione dei fatti di reato contestati ai capi A), B), E), F), G), H) e K), il Tribunale del riesame di Bologna, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero, ex art. 310 cod. proc. pen., emetteva confronti di OM MD e di SS ER la misura cautelare della custodia in carcere.
2. Avverso questa ordinanza OM ED e SS ER ricorrevano per cassazione con atti di impugnazione di cui occorre dare partitamenteconto.
2.1. L’indagato OM ED, a mezzo dell’avv. Fabio Bruzzese e dell’avv. Marco Sciascio, proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che il Tribunale del riesame di Bologna aveva omesso di valutare la gravità indiziaria dei reati contestati a OM ED, limitandosi a verificare la sua pericolosità sociale dell’indagato, trascurando di considerare che, a seguito dell’appello proposto dal Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., si era verificata la devoluzione integrale del giudizio cautelare, che non consentiva di ritenere inammissibili le richieste difensive formulate in relazione ai reati di cui ai capi A), B), E), F) e K). Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere il Tribunale del riesame di Bologna dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. e di reputare il ricorrente socialmente pericoloso in ordine ai reati di detenzione e porto illegale di armi, concretizzandosi su entrambi i profili censori una motivazione apparente. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per essere stata la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di OM ED senza tenere conto degli elementi sintomatici della sua condizione di pericolosità sociale, necessari per valutare la ricorrenza delle prescritte esigenze cautelari, che erano state affermate dal Tribunale del riesame di Bologna, in assenza di indici concreti che inducessero a ritenere sussistenti i parametri richiamati nel provvedimento censurato. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
2.2. L’indagato SS ER, a mezzo dell’avv. AN De RO, proponeva ricorso per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 274 e 275, comma 1, cod. proc. pen., per essere stata la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di SS ER senza tenere conto degli elementi sintomatici della condizione di pericolosità sociale dell’indagato, necessari per valutare, nel caso di specie, la ricorrenza delle esigenze cautelari, che erano state affermate senza considerare che le condotte illecite di cui ai capi G) e H), risalivano al lontano 2021. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che, a fronte 3 dell’inadeguatezza del compendio indiziario acquisito nei confronti di SS ER, che non consentiva di ritenere sussistente l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., la misura cautelare in carcere era stata applicata al ricorrente sulla scorta di un’incongrua valutazione degli indici presuntivi di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trascurando il periodo di detenzione patito dal ricorrente prima dell’adozione del titolo custodiale censurato. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti da OM ED e SS ER sono infondati.
2. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il ricorso proposto da OM ED, a mezzo dell’avv. Fabio Bruzzese e dell’avv. Marco Sciascio, articolato in tre censure difensive.
2.1. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che il Tribunale del riesame di Bologna aveva omesso di valutare la gravità indiziaria dei reati contestati a OM ED, limitandosi a verificare la sussistenza della pericolosità sociale dello stesso, trascurando di considerare che, a seguito dell’appello proposto dal Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., si era verificata la devoluzione integrale del giudizio cautelare censurato, che non consentiva di ritenere inammissibili le richieste difensive formulate in relazione ai reati di cui ai capi A), B), E), F) e K). Osserva il Collegio che, nel caso in esame, si controverte dell’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Bologna, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, riformava il provvedimento adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna il 10 luglio 2025, con il quale era stata disposta nei confronti di OM ED e SS AR la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Il regime custodiale controverso, aggravato dal provvedimento censurato, riguardava i reati contestati ai capi A), B), E), F) e K) a OM ED, e i reati contestati ai capi G) e H) a SS ER. In questa cornice, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, non sono più in discussione la sussistenza della gravità indizi di colpevolezza e la ricorrenza delle esigenze cautelari, atteso che, a fronte dell’applicazione da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna della misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, l’unica doglianza proposta era quella avanzata dal Pubblico Ministero, riguardante il profilo dell’adeguatezza del regime custodiale applicato, rispetto alle esigenze cautelari, ritenute incontroverse. Ne discende che, nelle ipotesi di avvenuta emissione di un’ordinanza cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari, l’effetto devolutivo dell’appello proposto dal pubblico ministero, ex art. 310 cod. proc. pen., laddove relativo, come nel caso di specie, alla sola adeguatezza della misura restrittiva adottata, non consente che vengano rimessi in discussione né la gravità indiziaria né le esigenze cautelari. Resta, naturalmente, salva la possibilità di fare applicazione dell’art. 299, comma 1, cod. proc. pen., in ordine a elementi processuali diversi, non precedentemente valutati in sede di modifica del regime cautelare applicato all’indagato. Consegue a tali affermazioni che la rivalutazione del compendio indiziario invocata dalla difesa di OM ED non è consentita, tenuto dell’effetto devolutivo limitato dell’appello proposto dal Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., che, nel 4 caso in esame, riguarda la sola adeguatezza della misura restrittiva degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna il 10 luglio 2025. Non può, in proposito, non richiamarsi il principio di diritto affermato da Sez. 6, n. 6592 del 25/01/2013, Lacu, Rv. 254578 - 01, che si attaglia perfettamente al caso di specie, secondo cui: «L’appello del P.M., ex art. 310 cod. proc. pen., avverso ordinanza cautelare, i cui motivi siano riferiti al solo punto dell’adeguatezza della misura emessa, non attribuisce al tribunale del riesame la cognizione anche sui punti della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, a meno che non siano emersi elementi nuovi o diversi, non valutati precedentemente dal giudice che ha emesso il provvedimento». Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica, il principio di diritto affermato da Sez. 2, n. 24811 del 11/04/2019, Matic, Rv. 276448 - 01, secondo cui: «L’appello del pubblico ministero, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso ordinanza cautelare, i cui motivi siano riferiti al solo punto dell’adeguatezza della misura emessa, non attribuisce al tribunale del riesame la cognizione anche sui punti della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, fatta salva l’applicazione dell’art. 299, comma 1, cod. proc. pen. in ordine ad elementi nuovi o diversi, non precedentemente valutati dal giudice che ha emesso la misura». Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
2.2. Dall’infondatezza del primo motivo discende l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere il Tribunale del riesame di Bologna dato adeguato conto delle ragioni che imponevano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. e di reputare il ricorrente socialmente pericoloso in ordine ai reati di detenzione e porto illegale di armi, concretizzandosi su entrambi i profili censori una motivazione apparente. Non può, in proposito, non rilevarsi che l’operazione di ermeneutica processuale richiesta dalla difesa del ricorrente postula la rivalutazione del compendio indiziario acquisito nei confronti di OM ED, che, laddove eseguita, non terrebbe conto dell’effetto devolutivo limitato dell’appello proposto dal Pubblico ministero avverso l’applicazione dell’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna il 10 luglio 2025. Ne consegue che, tenuto conto della giurisprudenza consolidata di questa Corte, richiamata nel paragrafo precedente, (Sez. 6, n. 6592 del 25/01/2013, Lacu, cit.; Sez. 2, n. 24811 del 11/04/2019, Matic, cit.), non sarebbe possibile eseguire una verifica diversa da quella dell’adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, che veniva riformata dal Tribunale del riesame di Bologna, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. Queste considerazioni inducono a ritenere infondato il secondo motivo di ricorso.
2.3. Deve, infine, ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per essere stata la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di OM ED senza tenere conto degli elementi sintomatici della sua condizione di pericolosità sociale, necessari per valutare la ricorrenza delle prescritte esigenze cautelari, affermate dal Tribunale del riesame di Bologna in assenza di indici concreti che inducessero a ritenere sussistenti le esigenze richiamate nel provvedimento censurato. 5 Osserva il Collegio che le condizioni nelle quali si concretizzavano i comportamenti criminosi contestati a OM ED e la modalità con cui venivano accertati i reati contestati all’indagato ai capi A), B), E), F) e K), rendevano evidente la sua elevata pericolosità sociale, dovendosi ritenere incontroverso i suoi collegamenti con il mercato clandestino delle armi, grazie ai quali si procurava le due pistole oggetto di vaglio, rimasti, almeno in parte, inesplorati. Tali modalità, a ben vedere, proprio alla luce della brevità del periodo nel quale ED era stato sottoposto agli arresti domiciliari, quantificabile in alcuni mesi, non consentivano di ritenere adeguato il regime custodiale concessogli per i reati di cui ai capi A), B), E), F) e K), tenuto conto della “spiccata gravità” dei comportamenti criminosi del ricorrente, che non appariva valutata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bologna nel rispetto dei parametri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785 - 01; Sez. 2, n. 51843 del 16/10/2013, Caterino, Rv. 258070 - 01; Sez. 4, n. 6797 del 24/01/2013, Canessa, Rv. 254936 - 01; Sez. 5, n. 45950 del 16/11/2005, Salucci, Rv. 233222 - 01). Il Tribunale del riesame di Bologna, al contempo, escludeva la possibilità di confinare la condotta illecita di OM ED – come correttamente dedotto nel ricorso del Pubblico ministero – in un contesto di occasionalità comportamentale, proprio alla luce della reiterazione delle condotte illecite oggetto di osservazione e dei collegamenti con l’ambiente criminale locale, nel quale risulta inserito. Si evidenziava, in proposito, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 11 dell’ordinanza impugnata, che «la detenzione illegale di altre armi da sparo può essere replicata agevolmente eludendo i vincoli della misura domiciliare virgola di fatto aggirabili con facilità […] specie da parte di soggetto, come ED OM, dotato di canali di approvvigionamento – di armi da sparo – sui quali non è stata ancora gettata luce». Le condotte illecite del ricorrente, pertanto, venivano correttamente ritenute pericolose e connotate da attualità, rendendo ineccepibile il giudizio formulato dal Tribunale del riesame di Bologna sull’inadeguatezza del regime degli arresti domiciliari a neutralizzare la pericolosità sociale di OM ED, che veniva valutata alla luce delle concrete emergenze processuali, che non consentivano l’applicazione del regime custodiale disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna il 10 luglio 2025. Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del terzo motivo di ricorso.
2.4. Le considerazioni esposte impongono di rigettare il ricorso proposto da OM ED.
3. Parimenti infondato deve ritenersi il proposto da SS ER, a mezzo dell’avv. AN De RO, articolato in due censure difensive.
3.1. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 274 e 275, comma 1, cod. proc. pen., per essere stata la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di SS ER senza tenere conto dell’effettiva condizione di pericolosità sociale dell’indagato, necessari per valutare, nel caso di specie, la ricorrenza delle prescritte esigenze cautelari, che erano state affermate senza considerare che le condotte illecite di cui ai capi G) e H), risalivano al lontano 2021. Osserva il Collegio che le condizioni nelle quali si concretizzavano i comportamenti criminosi contestati a SS ER, nel più ampio contesto delle attività d’indagine che coinvolgevano OM ED, rendevano evidente la sua elevata pericolosità sociale. Tali modalità giustificavano il giudizio di elevato pericolo di reiterazione del reato contestato al 6 ricorrente, rilevante ai sensi dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che assumono un rilievo cautelare ancora più stringente alla luce dei rapporti consortili, conclamati, esistenti tra il ricorrente e il Clan Vernuso-Rea. Il Tribunale del riesame di Bologna, al contempo, in termini analoghi a quanto affermato per ED, escludeva la possibilità di confinare le condotte illecite di ER in un contesto di marginalità criminale, che doveva escludersi sia per il suo collegamento con il Clan Vernuso-Rea, di cui si è detto, sia per il suo inserimento nel mercato clandestino delle armi, che induce a ritenere privo di rilievo il riferimento alla risalenza nel tempo dei comportamenti criminosi di cui ai capi G) e H). Su questo profilo censorio, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Bologna appare congruo e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui «l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare» (Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191 - 01). A tali considerazioni occorreva aggiungere che la difesa del ricorrente non introduceva alcun elemento di novità rispetto all’originaria configurazione dei reati di cui ai capi G) e H), limitandosi a evidenziare, con argomenti esclusivamente temporali, privi di pertinenza, anche alla luce delle considerazioni espresse per la posizione di OM ED nel paragrafo 2.4, che il ricorrente nel «procedimento ‘originario’ già benefici di arresti domiciliari da molto tempo senza essere incappato in violazione buoni e rispetto a delitti più gravi di quelli qui in oggetto […]». Le condotte illecite di SS ER, pertanto, venivano correttamente ritenute socialmente pericolose e connotate da attualità, rendendo incongruo il giudizio formulato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna sull’adeguatezza del regime cautelare domiciliare applicato al ricorrente a contenere il rischio di recidiva, che veniva valutato alla luce delle emergenze concrete, che imponevano l’aggravamento del regime restrittivo invocato dal Pubblico ministero. Ne discende conclusivamente che, sulla base di un percorso argomentativo congruo e rispettoso delle emergenze indiziarie, il Tribunale del riesame di Bologna riteneva che non fossero stati acquisiti elementi processuali da cui potere desumere che, nei confronti di SS ER, le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con misure differenti da quella carceraria richiesta dal Pubblico ministero. Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
3.2. Deve, invece, ritenersi inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che, a fronte dell’inadeguatezza del compendio indiziario acquisito nei confronti di SS ER, che non consentiva di ritenere sussistente l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., la misura cautelare in carcere era stata applicata al ricorrente sulla scorta di un’incongrua valutazione degli indici presuntivi di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trascurando il significativo periodo di detenzione patito dal ricorrente prima dell’adozione del titolo custodiale censurato, disatteso dal Tribunale del riesame di Bologna. Osserva il Collegio che sulla ricorrenza degli elementi costitutivi dell’aggravante di cui all’art. 416-bis. 1 cod. pen., relativa ai reati di cui ai capi G) e H) si è formato un giudicato cautelare, non essendo stati tali profili valutativi impugnati davanti al Tribunale del riesame di Bologna, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. Per effetto della formazione del giudicato 7 cautelare sui capi di imputazione controversi, la modifica dell’ordinanza restrittiva applicata nei confronti di ER, relativamente all’aggravamento circostanziale oggetto di vaglio, sarebbe stato possibile soltanto in conseguenza del sopraggiungere di elementi di novità processuale, non riscontrabile nel caso di specie, di portata tale da potere indurre a operare a una rivalutazione in senso favorevole al ricorrente. Nel valutare eventuali elementi di novità occorre tenere presente che la possibilità di modificare l’originario giudizio cautelare, impone una verifica, da parte del giudice, sul permanere delle condizioni che hanno determinato l’originaria limitazione della libertà personale. Questo principio – che governa l’aspetto dinamico della vicenda cautelare disciplinato dal combinato disposto degli artt. 275, 299 e 310 cod. proc. pen., che non rileva nel caso di ER – comporta che l’adeguatezza del provvedimento restrittivo deve essere valutata non soltanto in occasione dell’applicazione della misura coercitiva genetica, ma anche ai fini del suo mantenimento (tra le altre, Sez. 6, n. 32412 del 27/06/2013, Cosentino, Rv. 255751 - 01; Sez. 6, n. 14300 del 04/02/2014, Rosaci, Rv. 259450 - 01; Sez. 1, n. 45379 del 27/10/2004, Saraceni, Rv. 231025 - 01). Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.
3.3. Le argomentazioni esposte impongono di rigettare il ricorso proposto da SS ER.
4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto dei ricorsi proposti da OM ED e SS ER, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue a tali statuizioni processuali l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen., che dovranno essere eseguiti a cura della cancelleria.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente