Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 11982
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Sentenza 30 marzo 2026

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  • Accolto
    Sussistenza esigenze cautelari e adeguatezza misura

    Il Tribunale del riesame ha ritenuto che la gravità dei reati contestati, i collegamenti con il mercato clandestino delle armi e la reiterazione delle condotte illecite rendessero evidente l'elevata pericolosità sociale di OM ED, non neutralizzabile con gli arresti domiciliari.

  • Accolto
    Sussistenza esigenze cautelari e adeguatezza misura

    Il Tribunale del riesame ha ritenuto che la pericolosità sociale di ER SS, i suoi rapporti con il Clan Vernuso-Rea e il suo inserimento nel mercato clandestino delle armi rendessero attuale il rischio di reiterazione del reato, giustificando la custodia cautelare in carcere.

  • Rigettato
    Mancata valutazione gravità indiziaria e pericolosità sociale

    Il Collegio ha ritenuto che l'appello del PM riguardava solo l'adeguatezza della misura cautelare, non la gravità indiziaria o le esigenze cautelari, a meno di nuovi elementi. La rivalutazione del compendio indiziario invocata dalla difesa non era consentita.

  • Rigettato
    Mancata adeguata motivazione su elementi costitutivi reato e pericolosità sociale

    La rivalutazione del compendio indiziario richiesta dalla difesa non era possibile a causa dell'effetto devolutivo limitato dell'appello del PM. La verifica era limitata all'adeguatezza della misura cautelare.

  • Rigettato
    Disposizione custodia cautelare senza valutazione elementi sintomatici pericolosità sociale

    Le modalità dei comportamenti criminosi e l'elevata pericolosità sociale di OM ED, i suoi collegamenti con il mercato clandestino delle armi, rendevano evidente la necessità di una misura più severa degli arresti domiciliari, la cui inadeguatezza era stata correttamente valutata dal Tribunale del riesame.

  • Rigettato
    Disposizione custodia cautelare senza valutazione pericolosità sociale e attualità condotte

    La pericolosità sociale di ER SS, i suoi rapporti con il Clan Vernuso-Rea e l'inserimento nel mercato clandestino delle armi rendevano attuale il rischio di reiterazione, rendendo irrilevante il decorso temporale delle condotte. Il Tribunale del riesame ha correttamente valutato la sussistenza delle esigenze cautelari.

  • Inammissibile
    Inadeguatezza compendio indiziario e valutazione incongrua aggravante

    Sulla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. si era formato un giudicato cautelare, non essendo stati tali profili impugnati davanti al Tribunale del riesame. La modifica dell'ordinanza restrittiva sarebbe stata possibile solo in presenza di nuovi elementi processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 11982
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11982
    Data del deposito : 30 marzo 2026

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