Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2004, n. 16501
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Sentenza 11 febbraio 2004

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Gli apparecchi elettronici che riproducono il gioco del poker vanno qualificati quali apparecchi per il gioco d'azzardo, e come tali vietati ai sensi dell'art. 110, comma 5, del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni, purché consentano la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura, ivi compresa la ripetizione o il prolungamento della partita, in quanto connotati da aleatorietà assoluta, atteso che il divieto contenuto nel successivo comma 6 del citato art. 110 intende soltanto precisare che gli apparecchi in questione non possono in nessun caso qualificarsi come apparecchi da trattenimento o da abilità, anche se rispettano i requisiti di costo, durata e di vincita previsti per tale tipologia di apparecchi da gioco.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2004, n. 16501
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16501
    Data del deposito : 11 febbraio 2004

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