Sentenza 2 febbraio 1999
Massime • 1
In virtù del principio "tempus regit actum", all'ordine di carcerazione non ancora eseguito, emesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 165 del 1998, che ha modificato l'art. 656 cod. proc. pen., si applica la nuova disposizione del comma quinto di detto articolo, che impone al pubblico ministero di sospenderne l'esecuzione con decreto contenente l'avviso al condannato della facoltà, che gli compete, di presentare, entro trenta giorni dall'avvenuta consegna del provvedimento, istanza di ammissione a una delle misure alternative alla detenzione in esso indicate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/1999, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 02.02.1999
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MOCALI PIERO " N.949
3.Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CAMPO STEFANO " N.32858/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ES AB n. il 13.06.1960
avverso ordinanza del 24.07.1998 G.I.P. TRIBUNALE di GENOVA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO lette le conclusioni. del P.G. Dr. Mario Iannelli, il quale chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
OSSERVA:
1. Con ordinanza in data 24 luglio 1998 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova respingeva l'incidente di esecuzione proposto da ES IB avverso il provvedimento in data 16 luglio del procuratore della Repubblica presso detto tribunale, con il quale era stata negata la sospensione - richiesta ai sensi dell'art. 656 c.p.p. così come modificato dall'art. 1 della legge 27.5.1998 n. 162 - dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione n. 323/98 dell'8 maggio 1998 relativo al residuo di pena di anni uno e mesi sei di reclusione, di cui alla sentenza di condanna emessa l'11 giugno 1992 dal sunnominato giudice.
Il decidente affermava che, avendo la nuova normativa effettuato un collegamento tra sospensione dell'esecuzione di pena detentiva e richiesta da parte del condannato di applicazione di misura alternativa alla detenzione e trattandosi di ordine di carcerazione emesso prima della novella legislativa, correttamente ne era stata negata sospensione dell'esecuzione.
2. Ricorre per cassazione il ES, il quale deduce erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 656 c.p.p. così come modificato dall'art. 1 legge 27.5.1998 n. 162), assumendo, con ampia e articolata argomentazione, che il giudice a quo erroneamente ha ritenuto inapplicabile agli ordini di carcerazione emessi anteriormente all'emanazione della legge 162/1998, ma non ancora eseguiti, il disposto del quinto comma dell'art. 656 c.p.p., così come novellato, che prevede la sospensione automatica della loro esecuzione in presenza delle condizioni espressamente stabilite dalla nuova normativa.
3. Il ricorso è meritevole d'accoglimento.
Invero, questa Corte ha di già affermato (cfr., Sez. I, 18.1.1999, p.m.
contro
OU OU) che le nuove regole di sospensione dell'esecuzione della pena, di cui ai commi quinto, settimo e nono dell'art. 656 c.p.p., si applicano anche agli ordini di carcerazione emessi in vigore della normativa precedente. Infatti, non prevedendo la legge 162/1998 alcuna disposizione transitoria sul punto, deve ritenersi che la nuova normativa, stante la natura processuale delle regole concernenti l'esecuzione della pena per le quali vale il principio del tempus regit actum, trovi applicazione anche per i provvedimenti di esecuzione di pena emessi in epoca antecedente, a quella della sua entrata in vigore e non ancora eseguiti.
Inoltre va evidenziato che, avendo la nuova normativa introdotto il potere-dovere del pubblico ministero di sospendere l'esecuzione della pena, ricorrendone i presupposti e le condizioni indicati nel quinto comma del novellato art. 656 c.p.p., ex officio e di comunicare tale decisione all'interessato insieme all'avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza volta all'applicazione delle misure alternative alla detenzione elencate in detta norma, non occorre, come erroneamente affermatosi nell'ordinanza gravata, che l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena avanzata dal condannato necessariamente debba essere accompagnata, al fine di una sua positiva delibazione, dalla richiesta di applicazione delle dette misure alternative, trattandosi di condizione non prevista in alcun modo dalla legge 27.5.1998 n.162. Da quanto sopra esposto emerge che l'ordinanza impugnata ha fatto erronea applicazione di quanto disposto dal novellato art. 656 c.p.p., di guisa che la stessa deve essere annullata con rinvio degli atti allo stesso giudice, il quale, in diversa composizione soggettiva, provvederà a nuovo esame dell'incidente di esecuzione sottopostogli, attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati e provvedendo all'accertamento dell'esistenza o meno in fatto di tutti i presupposti, compreso quello, non risultante dagli atti, che il condannato non ne abbia di già usufruito, per l'eventuale sospensione dell'ordine di esecuzione della pena.
P. Q. M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 1999