Sentenza 24 ottobre 2012
Massime • 1
Non integra il reato di fabbricazione clandestina di sostanze alcoliche la produzione casalinga non autorizzata di bevande destinate all'uso esclusivo del privato o dei suoi familiari, a condizione che il prodotto venga realizzato con l'impiego di alcol ad imposta assolta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2012, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 24/10/2012
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 2536
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO AL - Consigliere - N. 12636/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL ES N. IL 08/05/1958;
avverso la sentenza n. 1943/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 06/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì in data 21/01/2008 in punto di affermazione della colpevolezza di CC AL in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 41, comma 1, a lui ascritto per avere fabbricato clandestinamente presso la ditta omonima prodotti alcolici (acquavite).
La Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame con il quale l'appellante aveva dedotto che il fatto non è previsto dalla legge come reato ex cit. D.Lgs., art. 27, comma 2, trattandosi di produzione per uso personale o familiare. Al riguardo la sentenza ha affermato che la fabbricazione di prodotti alcolici, ai sensi di tale norma, è consentita solo qualora venga effettuata mediante l'impiego di alcol per il quale sia stata già assolta l'imposta; e nel caso in esame il quantitativo di acquavite prodotto dall'imputato nei locali della propria ditta era cospicuo, potendosi quantificare in oltre venti litri, e non ottenuto mediante l'impiego di alcol ad imposta assolta.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, tramite il difensore, l'imputato, che la denuncia per inosservanza ed errata applicazione del D.Lgs. n. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 41, comma 1, e art. 27, comma 2, nonché per vizi di motivazione.
Si osserva che il cit. D.Lgs., art. 41, comma 1, sanziona la fabbricazione clandestina di alcoli e bevande alcoliche, non la produzione di dette sostanze senza autorizzazione. Viene richiamata in materia l'ordinanza n. 157 del 10/05/1999 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 per la mancata specificazione da parte del giudice rimettente degli elementi costitutivi della fattispecie con riferimento all'esistenza di un'apparecchiatura, analiticamente descritta dalla norma, utilizzata per la fabbricazione clandestina di alcoli.
Da tale interpretazione si inferisce che il ritrovamento di pochi litri di grappa non può di per sè configurare la prova della fattispecie criminosa, così come ritenuto dai giudici di merito, in assenza degli ulteriori elementi descritti dalla norma. Si deve escludere che ai sensi del D.Lgs., art. 27 la produzione casalinga di bevande alcoliche per uso personale integri la fattispecie criminosa, trattandosi di fatto punito con la sola sanzione amministrativa per l'evasione dell'imposta. Nel caso in esame sono stati trovati a casa del CC venti litri di grappa del tenore alcolico di 46 gradi, mentre non viene fatta nessuna menzione della strumentazione descritta dall'art. 41, comma 2, con la conseguente insussistenza della fattispecie penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ha correttamente affermato che ai sensi del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 27, comma 2 (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), la produzione casalinga di bevande alcoliche è consentita solo se si tratta di bevande destinate all'uso esclusivo dello stesso privato o dei suoi familiari e vengano prodotte con l'impiego di alcol "ad imposta assolta"; è in tal caso che la norma prevede anche che la produzione non sia soggetta ad autorizzazione. Detta autorizzazione, però, non si riferisce, come sembra sostenere il ricorrente, all'attività in genere di produzione di sostanze alcoliche per uso familiare, bensì, come indica chiaramente la prima parte del medesimo comma, all'obbligo che la produzione di bevande alcoliche avvenga in impianti di lavorazione gestiti in regime di deposito fiscale. Al di fuori degli impianti gestiti in regime di deposito fiscale la produzione di bevande alcoliche può essere autorizzata, ma sempre che vengano impiegati "prodotti ad imposta assolta e l'accisa complessiva pagata sui componenti non sia inferiore a quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela". In nessun caso, pertanto, l'autorizzazione può essere riferita alla produzione di sostanze alcoliche in esenzione dal pagamento dell'accisa. L'art. 41, comma 2, del Testo Unico definisce fabbricazione clandestina di alcol o sostanze alcoliche, alternativamente, sia quella che venga eseguita in locali diversi da quelli nei quali è consentita, sia quella effettuata mediante apparecchi non previamente denunciati o verificati ovvero alterati in modo che possono essere sottratti all'accertamento; la successiva analitica descrizione delle parti dell'apparecchio contenuta nella norma ha la sola funzione di precisare quali siano rilevanti ai fini dell'accertamento della fabbricazione clandestina. Dunque ai fini della prova della produzione clandestina di sostanze alcoliche non è affatto necessaria la contemporanea presenza della bevanda alcolica e dell'apparecchio utilizzato per produrla, ovvero delle materie prime e degli apparecchi (comma 3), essendo sufficiente la presenza della bevanda alcolica, che non risulti prodotta in impianti gestiti in regime di deposito fiscale ai sensi dell'art. 27, comma 2 del Testo Unico.
Rilevato che la sentenza, poi, non presenta vizi motivazionali, essendone la motivazione adeguatamente strutturata in modo congruo e logico, si deve quindi concludere per il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso ai condanna al ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2013