Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/03/2001, n. 3391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3391 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLIC0339 1 /0 1 IN NOME DEL POL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto INAHHISSIBIUTA SEZIONE PRIMA CIVILE RIGORS DE Ra PERTARMANTA' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20235/99 -Dott. Corrado Presidente CARNEVALE 22555/99 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere 7014 Cron. PLENTEDA Rel. Consigliere Dott. Donato 1120 Rep. Consigliere - Dott. Mario ADAMO Ud. 04/12/2000 Consigliere - SALME Dott. Giuseppe CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 ON DO, elettivamente domiciliato in ROMA 2001 IL CANCELLIERE VIA TIBULLO 16 presso l'avvocato CARFAGNA ROSARIO M., LIRE 1500 rappresentato e difeso dall'avvocato SCIROCCO ANTONIO, CANCELLERIA giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente 0239813
contro
ON CO;
0239788 - intimato e sul 2° ricorso n° 22555/99 proposto da: ON CO, elettivamente domiciliato in ROMA 2000 VIA CRESCENZIO 63, presso l'avvocato MASSIMO TIRONE, 2279 rappresentato e difeso dall'avvocato UGO DE VIVO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ON DO;
- intimato avverso la sentenza n. 1908/98 della Corte d'Appello di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NAPOLI, depositata il 10/09/98; UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva udita la relazione della causa svolta nella pubblica dal Sig. DE VIVO 24000+6B. 28.610.2001per diritti del 04/12/2000 dal Consigliere Dott. Donato udienza AL CANCELLIERE PLENTEDA;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Scirocco, che ha DIRITTI DI chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
AR-1 A 3 udito per il resistente e ricorrente incidentale, 1'Avvocato Tirone, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
Wy udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l'assorbimento del CANCELLERIA ricorso incidentale condizionato. Svolgimento del processo IL CO con atto 26.4.1979 conve nne di- nanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere il fratello 2 CO e ne chiese la condanna al pagamento della sua quota sociale sull'azienda intestata al convenuto, con sede in Casapulla - avente ad oggetto la produzione ma gestita in società di fatto tra e vendita di calce loro sin dal 1950; dedusse che la società si era sciol- ta nel 1974 e che l'attività era proseguita dal fratel- lo. Quest'ultimo resistette alla domanda sostenendo che l'attore era stato solo suo dipendente, come egli stes- SO aveva ammesso in altro giudizio. Il tribunale con sentenza non definitiva del 6/19.11.1984 dichiarò esi- stente il rapporto societario dal 1950 al 30.6.1974 e dispose per il prosieguo del giudizio, al fine della determinazione del valore della quota sociale. La sentenza, gravata da appello da parte di Conci- lio CO, fu confermata dalla Corte di Appello di Napoli e passò in giudicato dopo il rigetto del ricorso per cassazione. 3 Intanto il tribunale, con successiva decisione del 10.8.1994, condannò IL CO a pagare la quo- ta predetta come determinata dal consulente tecnico di ufficio e cioè nella misura di L. 47.992.800, oltre in- teressi, e a risarcire il danno da svalutazione moneta- ria in ragione di L. 229.885.512. Anche tale sentenza fu impugnata da IL Fran- 3 cesco, sotto più profili e cioè che la pretesa del fra- tello dovesse essere esercitata preventivamente nei confronti della società; che la proprietà dei beni aziendali fosse esclusivamente sua;
che le el argi- zion i effettuate in favore di CO non erano quote di utili ma corrispettivi delle sue prestazioni nel- l'azienda; che illegittimo era stato il riconoscimento del danno da svalutazione monetaria. La corte napoletana in data 4.12.1997 ha riforma- to in parte la decisione di primo grado, rigettando la domanda di risarcimento e confermando la condanna al pagamento della quota in L. 47.992.800, ritenendo, che legittimato passivo fosse il socio e non la società, in applicazione dell'art. 2267 C.C.; che le quote sociali fossero paritarie;
che le somme erogate nel corso del rapporto da IL CO corrispondessero ad uti- li;
che il credito di IL CO non si fosse prescritto;
che inammissibile fosse la prova per testi dedotta in sede di appello;
che, infine, fosse mancata la prova del maggior danno, giustificativo della riva- lutazione monetaria ex art. 1224 cpv.c.c., vertendosi in tema di obbligazioni pecuniarie. Ha proposto ricorso per cassazione IL DO CO con tre motivi, resistiti con controricorso da Con- cilio CO, che ha eccepito la inammissibilità del 4 ricorso principale per tardività e proposto ricorso in- cidentale condizionato con due motivi. Entrambi hanno depositato memorie. Motivi della decisione I ricorsi vano riuniti, ricorrendo le condizioni dell'art. 33155 c.p.c.. Con il primo motivo il ricorrente principale denun- zia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riguardo al danno da svalutazione monetaria, escluso dal giudice di merito sull'assunto che fosse mancata la prova che egli aveva svolto atti- vità commerciale dopo lo scioglimento della società con il fratello. Tale prova invece vi sarebbe stata attra- verso la deposizione testimoniale del comune fratello ET. Con il secondo motivo viene denunziato il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia, relativo alla prose- cuzione della stessa attività prima svolta in società, whहु nel settore della produzione della calce, che nemmeno controparte aveva negato;
mentre con il terzo sono de- nunziate la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. e la insufficiente e contraddittoria motiva- zione sul regolamento delle spese processuali, ingiu- stamente compensate dalla corte di merito per entrambi 5 i gradi. Il controricorrente ha denunziato, con il primo mo- tivo del ricorso incidentale condizionato, la violazio- ne dell'art. 2263 e 2729c.c., affermando che la parte- cipazione societaria non risultava affatto paritaria dagli atti processuali, maggiori essendo stati i suoi apporti rispetto a quelli del fratello;
e con il secon- do la violazione degli artt. 2696 e 2729 c.c., in ri- ferimento alla circostanza che gli esborsi compiuti da IL CO, nel corso del rapporto, erano stati dai giudici di merito ritenuti provenienti dagli utili maturati e non da erogazioni ad altro titolo, censuran- do inoltre la sentenza impugnata per il fatto di non aver valutato le verifiche ispettive della Guardia di Finanza nel corso degli anni '60, considerandole inin- se detti esborsi fluenti, mentre avrebbero dimostrato fossero o meno coperti dagli utili. comunque, eccepito la inammissibilità del ri- На, Wy corso principale sotto il profilo che, essendo stata notificata la sentenza di appello il 7.6.1999 a Conci- lio CO personalmente, per essere il suo difenso- re deceduto il 17.2.1999, il termine breve per impugna- re era decorso alla data del 27.10.1999, in cui il ri- corso per cassazione è stato notificato. La eccezione è fondata. La sentenza impugnata, de- positata il 10.9.1998, è stata infatti notificata il 7.6.1999 a IL CO, dopo il decesso del suo difensore, avvenuto successivamente alla decisione e alla sua pubblicazione;
il ricorso di IL CO è stato notificato alla controparte il 27.10.1999 e cioè tardivamente, essendo decorsi 96 giorni dalla no- tificazione della sentenza dei giudici di appello. In- fatti nel caso in cui il procuratore della parte sia deceduto successivamente alla discussione della causa e prima della notificazione della sentenza, detta notifi- cazione è validamente effettuata, se eseguita personal- mente alla parte, ed è idonea, essendo l'unica forma possibile, a far decorrere il termine breve di impugna- zione di cui agli artt. 286 e 301 c.p.C., (Cass. 9211 e 3188/1996;2129/1995;1408/1987; 4312/1982 - dal ricorren- te principale citata a sostegno della tesi contraria, ma di segno diametralmente opposto -1024/1968). Nè rileva che la notifica della sentenza sia stata eseguita in forma esecutiva, ai sensi dell'art. 479 c.p.c., con consegna della copia e contestuale precet- to, trattandosi di manifestazione di intento del noti- ficante, non preclusiva e comunque non incompatibile con gli effetti tipici derivanti dalle citate norme processuali, dal momento che, più del fine per il quale la notifica della sentenza sia stata richiesta ed ese- 7 guita, giova il fatto che sia avvenuta, in quanto even- to dalla legge ritenuto l'unico idoneo ad assicurare alla parte la conoscenza legale della decisione (Cass. 9211 e 3188/1996; 5392/1987; 4312/1982). Il ricorso incidentale condizionato assorbito dalla predetta inammissibilità. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in L. di cui L.
8.000.000 per onorari. hoooo
P.Q.M.
290000 La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara il ricorso principale inammissibile e assorbito il ricorso inci- dentale condizionato;
condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in L.8365.4004 di cui L.
8.000.000 per onorari. Roma 4.12.2000 Il Consigliere estensore Il Presidente A Donato Plenteda Corrado Carnevale жибу Como lamente ASSIONE Eta Sezione Civile IL CANCELLIERE Luisa Passinetti Depositato in Cancelleria #_ MAR. 2001 Mline Tues IL CANCELLIERE UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Juve Park vid Registrato in dat GIU 2001ria 4. S. 290.000 Gir26886 versate S DUECENTONOVANTAMILA Klire p. 11 Dirigento Area Syri (D.ssa Maria Grazia G PO), 11 Responsabile Servizio Ay Cludiziari (Dr. M. RACC CHINY