Sentenza 5 novembre 2009
Massime • 2
La corruzione di funzionari di uno Stato estero assume rilevanza penale solo in relazione alle condotte poste in essere dal corruttore dopo l'introduzione dell'art. 322 bis cod. pen. e sorrette dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.
Il giudice del processo per l'imputazione di corruzione di un funzionario di uno Stato estero deve procedere, anche d'ufficio, all'accertamento delle norme di diritto straniero utili al fine di stabilire se il funzionario corrotto svolga funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio discende dall'art. 14 L. 31 maggio 1995, n. 218, il quale, in tema di accertamento della legge straniera, pone un principio generale dell'ordinamento, rilevante anche nel procedimento penale in ogni caso in cui l'applicazione della legge penale nazionale presupponga l'accertamento di un dato normativo straniero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2009, n. 49532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49532 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 05/11/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 1869
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 28784/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI PALERMO;
nei confronti di:
1) DA EO N. IL 14/09/1960;
avverso l'ordinanza n. 917/2009 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 11/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CFTTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Aurelio GALASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. FRANCO Carmelo.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Palermo con ordinanza 11.6.2009 annullava l'ordinanza cautelare emessa il precedente 15 aprile dal locale GIP nei confronti di EO DA (14.9.1960) in ordine ai delitti di cui ai capi K per diversa qualificazione del fatto, di cui ai capi H ed N perché - ritenuta l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza delle circostanze aggravanti L. n. 146 del 2006, ex art. 4, e L. n. 203 del 1991, art. 7, - difettavano i limiti edittali ex art. 280 c.p.p., comma 2, e di cui al capo P per mancanza della qualifica di pubblico ufficiale. L'intera vicenda riguardava il tentativo di utilizzare falsi titoli di Stato venezuelani in operazioni "ad alto rendimento", anche pagando o promettendo di pagare alcuni funzionari della Banca Centrale venezuelana per la loro attività di affidamento dei titoli consapevolmente falsi.
2. Ricorre il procuratore della Repubblica di Palermo, con i seguenti motivi:
- in riferimento al capo K si sarebbe trattato di una mera diversa qualificazione del fatto - reato;
- in ordine al capo P, la natura di Banca centrale già in sè attribuirebbe a quell'istituto prerogative e competenze diverse da quelle delle banche ordinarie, in particolare quanto ad indipendenza, autonomia, monopolio legale dell'emissione, controllo generalizzato della base monetaria, scelta di politica monetaria, regolamentazione della moneta e del controllo del sistema creditizio, vigilanza del sistema bancario;
e nella specie la stessa Costituzione venezuelana - direttamente conoscibile anche dal giudice italiano in applicazione di principio generale riconducibile alla L. n. 218 del 1995, comproverebbe la natura pubblica di quella Banca centrale, definita dall'art. 318, "persona giuridica di diritto pubblico", con competenze del tutto coerenti alle attribuzioni specifiche in materia di politica monetaria, del cambio, del credito e dei tassi di interesse, e in condizioni di piena autonomia vincolata ai risultati (art. 320); in definitiva, certa la natura giuridica pubblica del titolo di Stato e del Banco centrale, i funzionari infedeli avrebbero autenticato fittiziamente i falsi titoli di stato venezuelani attraverso un'attività non privatistica connessa al "commercio del denaro" ma con una serie di azioni finalizzate a garantire il buon fine dell'operazione;
- in ordine alla circostanza aggravante ad effetto speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, (e premesso che lo stesso Tribunale non ha disconosciuto la sussistenza della prova in ordine alle condotte materiali poste in essere dai sottoposti alle indagini e ritenute dal GIP caratterizzanti il metodo mafioso e riportate nel testo del ricorso) oltre ai comportamenti nei confronti di specifiche vittime rileverebbero anche le condotte di tipo mafioso, quelle con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale ed in modo funzionale ad agevolare le attività poste in essere dall'organizzazione, rivolte ad un numero indeterminato di persone conculcate nella loro libertà e tranquillità; comunque nella specie vi sarebbe prova che tali comportamenti sarebbero stati posti in essere pure nei confronti di soggetti interessati all'evoluzione delle operazioni de quibus ma comunque estranei alla loro realizzazione (fgg. 52 e 53 del ricorso); in ogni caso, anche l'uso di tali metodi nei confronti di correi rileverebbe come mezzo per vincere resistenze ed assicurare il risultato perseguito;
- conseguentemente avrebbe dovuto ritenersi sussistente il limite edittale anche per il riconoscimento della circostanza aggravante L. n. 146 del 2006, ex art. 4.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1 Il primo motivo è infondato.
Il Tribunale del riesame ha ritenuto che il GIP avesse operato una vera e propria immutazione del fatto storico rispetto al quale era stata richiesta dal pubblico ministero la misura cautelare, in ragione della diversità del soggetto passivo e dell'entità della somma in titoli di Stato contraffatti. Il ricorrente deduce che in realtà si sarebbe trattato della medesima operazione finanziaria che avrebbe visto coinvolti entrambi i soggetti (quello indicato nell'imputazione e quello ritenuto dal GIP), come pure si evincerebbe "dalla lettura della documentazione acquisita per rogatoria". Osserva questa Corte suprema come le diversità di soggetto e di importo siano state considerate dal Tribunale caratterizzanti un fatto storico diverso con un apprezzamento di stretto merito non intrinsecamente illogico, coerente ai dati fattuali riferiti, e non contestabili con il generico richiamo ad una sostanziale identità che emergerebbe invece dalla documentazione acquisita in rogatoria (certamente non esaminabile da questa Corte di legittimità).
3.2 Il motivo relativo al capo P è fondato, nei termini che seguono.
3.2.1 Parte pubblica e Tribunale paiono aver affrontato il punto della qualificazione giuridica della condotta dell'avere dato o promesso somme di denaro a funzionari della Banca centrale venezuelana - perché autenticassero fittiziamente i falsi titoli di stato del Venezuela che dovevano essere depositati in garanzia per ottenere le aperture di credito - in termini di eventuale immediata applicabilità degli artt. 319 e 321 c.p., sicché il tema è stato affrontato dando per scontata l'astratta ipotizzabilità del reato di corruzione nell'ipotesi in cui il funzionario straniero "corrotto" sia considerato, in applicazione di criteri ermeneutici propri del nostro sistema (quindi secondo un modello tutto intrinseco a criteri di collegamento desumibili dalla nostra legge nazionale), "pubblico ufficiale" (o almeno "incaricato di pubblico servizio") dalla legge straniera.
Giudica questa Corte che in fattispecie concrete quali quella in esame occorra invece innanzitutto fare riferimento all'art. 322 bis c.p., comma 2, n.
2 - introdotto dalla L. n. 300 del 2000, art. 3, comma 1, e da ultimo modificato dalla L. n. 116 del 2009, art. 3, comma 1, (successiva ai fatti per cui si procede) - secondo il quale
"le disposizioni dell'art. 321 c.p., e art. 322 c.p., commi 1 e 2, si applicano anche... a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri... qualora il fatto sia commesso per procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali...". Tale norma ha come noto dato attuazione, sul punto specifico, alla Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, del 17.12.1997, e pone la questione se - prima della sua adozione - costituissero illecito penale le condotte, lì considerate, nei confronti di funzionari di Stati esteri.
La questione è rilevante anche in questo giudizio, dove pur i fatti indicati nell'imputazione provvisoria sub P sono contestati come consumati dal 2007, perché l'art. 322 bis c.p., comma 2, n. 2, prevede un peculiare dolo specifico (il fine di procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali), sicché accedendo alla tesi dell'irrilevanza penale delle condotte precedenti occorrerebbe verificare se, nella specie, sussista anche tale peculiare dolo, motivando specificamente sul punto. A giudizio di questa Corte la concreta formulazione dell'art. 322 bis c.p.. impone di concludere per la tesi dell'irrilevanza penale pregressa.
Dalla complessiva lettura della norma si evince infatti che l'intento del legislatore nazionale, in adesione a Convenzioni Europee ed internazionali, sia stato quello di estendere l'applicazione di alcune norme relative alla tutela della pubblica amministrazione nazionale anche a soggetti appartenenti a soggetti pubblici stranieri.
In particolare, per i soggetti indicati nel comma 1, e sinteticamente riconducibili all'ambito Europeo, è stata disposta l'applicabilità degli artt. 314, 316, da 317 a 320 c.p., art. 322 c.p., comma 3 e 4. Ne deriva che ai fini della configurabilità di responsabilità penale per tali reati quei soggetti sono immediatamente parificati ai soggetti appartenenti alla nostra pubblica amministrazione (in altri termini, rientrano nella nozione di pubblica amministrazione "nazionale" anche ai fini della natura pubblica dell'ufficio o del servizio svolti pure i soggetti appartenenti a Stati Europei o ad organismi sovranazionali della Comunità Europea: sia pure per un aspetto diverso, comunque rilevante nell'ambito di quanto si dirà sub 3.2.2, Sez. F, sent. 34294 del 21 - 27.8,2008 in proc. Cassano argomenta che "la realtà istituzionale dell'Unione Europea non è più assimilabile ad un ordinamento straniero").
Quanto alle condotte di chi corrompe (o istiga alla corruzione) il comma 2, prevede l'applicabilità dell'art. 321 c.p., (e dell'art.322 c.p., comma 3 e 4) per chi corrompe sia i soggetti appartenenti a stati Europei o ad organismi sovranazionali comunitari, sia (il n. 2 che qui rileva) le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri (od organizzazioni pubbliche internazionali) diversi da quelli Europei. Proprio la differenza tra la disciplina applicabile per l'ambito "Europeo" e per l'ambito "extra-Europeo" attesta la precedente irrilevanza penale: appare assorbente la considerazione che, altrimenti, avremmo una nuova norma del tutto inutile (l'art. 322 bis c.p., comma 1, e comma 2, n. 1, perché si limiterebbero a ribadire quanto già in atto, anzi escludendo ipotesi marginali prima in ipotesi rilevanti - l'art. 322 c.p., comma 1) e, specialmente, la "depenalizzazione" di tutte le condotte dei soggetti che operano in strutture di Stati od organizzazioni extra Europee (il comma 2, n. 2, prevede appunto l'applicabilità delle fattispecie incriminatrici dei soli corruttori), in assoluta controtendenza al senso ed al contenuto delle Convenzioni internazionali cui si da attuazione.
3.2.2 La sussunzione della contestazione nella fattispecie di cui all'art. 321 c.p., in relazione all'art. 322 bis c.p., comma 2, n. 2, pone il tema della sussistenza del dolo specifico, ma lascia inalterato il punto dell'esercizio o meno, da parte dei soggetti indicati nell'imputazione provvisoria quali "funzionari del Banco Centrale venezuelano", di funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (o degli incaricati di pubblico servizio).
Nella sua articolata ordinanza il Tribunale del riesame ha sostanzialmente indicato tre punti: la mancanza di informazioni certe sulla disciplina relativa al ruolo istituzionale della Banca centrale venezuelana e, conseguentemente, dei suoi funzionari;
in ogni caso la riconducibilità dell'attività di cui concretamente si discute - individuata dal riesame nell'ottenere linee di credito, e quindi "commercio di denaro" (pag. 16) - nella sfera privatistica dell'attività bancaria, tale anche quando esercitata da ente in ipotesi pubblico;
l'incertezza sulla riconducibilità dello swift informatico (il Giudice collegiale lo qualifica "una sorta di attestato telematico") all'esercizio di poteri autoritativi o certificativi da parte del pubblico ufficiale, e comunque la non configurabilità delle concrete condotte riferite nell'ipotesi accusatorie - telefonate, email, ordine di blocco e swift - all'esercizio di funzione pubblica.
Giudica questa Corte di legittimità che tale motivazione risulti complessivamente contraddittoria, laddove in definitiva, non avendo sciolto il nodo della qualifica pubblicistica del Banco centrale è giunta a conclusioni che in realtà presuppongono una valutazione esclusivamente privatistica dell'attività svolta dai funzionari in ipotesi corrotti.
L'imputazione è infatti articolata solo ed esclusivamente sulla infedele autentica di falsi titoli di Stato, e non sulla partecipazione dei funzionari al "commercio di denaro". È allora essenziale accertare l'eventuale qualità pubblica e le funzioni attribuite all'ente - e conseguentemente ai suoi funzionari - perché la certificazione di genuinità di titoli di Stato proveniente da un soggetto pubblico in ipotesi deputato alla cura degli interessi finanziari dello Stato non potrebbe che essere ricondotta ad esercizio di funzione pubblica, differentemente dalla certificazione proveniente da soggetto privato (e, ciò, quale che ne sia la concreta modalità di attuazione, posto che in definitiva rileva in ipotesi il fatto che i falsi titoli di Stato possano essere utilizzati presso terzi solo a seguito dell'affidamento sulla loro genuinità in concreto fornito da tali funzionari).
Il Tribunale avrebbe pertanto dovuto verificare tale natura, anche con una verifica del sistema normativo straniero sui punti ritenuti essenziali per il decidere.
Già questa Corte ha affermato, in materia di mandato di arresto Europeo, che non solo la normativa comunitaria, ma anche il diritto interno degli Stati membri dell'Unione Europea almeno nella parte coinvolgente i diritti fondamentali nonché la parte che si intreccia con la funzione giurisdizionale italiana - vanno qualificati come disciplina che il giudice italiano deve - e comunque può d'ufficio - conoscere, in base al principio iuris novit curia (Sez. Feriale, sent. 34294 del 21 - 27.8.2008 in proc. Cassano, già richiamata;
Sez. 6^, sent. 6901 del 13 - 19.2.2007 in proc. Ammesso). Ma sul punto va affermato l'ulteriore principio di diritto per cui il principio posto dalla L. n. 218 del 1995, art. 14, - secondo cui l'accertamento della legge straniera è compiuto anche d'ufficio dal giudice, eventualmente tramite il Ministero della giustizia o esperti o istituzioni specializzate (comma 1) ovvero con l'aiuto delle parti interessate (comma 2) - deve intendersi come principio generale del sistema, rilevante pure nel procedimento penale, in ogni caso in cui l'applicazione della legge penale presupponga l'accertamento di un dato normativo straniero.
Nel caso di specie, tra l'altro, in sede di ricorso la parte pubblica ha richiamato gli articoli della Costituzione venezuelana che disciplinano l'attività del Banco centrale, e che appaiono pertinenti ad alcuni dei passaggi motivazionali svolti dal Tribunale. Ricorrono pertanto le condizioni per annullare l'ordinanza sul capo P, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo, che tra l'altro si atterrà ai seguenti principi di diritto:
- la condotta di chi dia o prometta somme di denaro a funzionari di banche centrali di Stati esteri, quando sia corrispettivo per l'esercizio di funzioni o attività corrispondenti in concreto a quelle di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ha rilevanza penale nei limiti previsti dall'art. 321 c.p., e art. 322 bis c.p., comma 2, n. 2;
- l'accertamento dell'eventuale natura degli enti cui appartengono i soggetti destinatari della somma di denaro, o della sua promessa, va eseguito anche con riferimento alla normativa straniera pertinente, che il giudice deve accertare d'ufficio, pure secondo le forme previste dalla L. n. 218 del 2005, art. 14. 3.3 È fondato anche il terzo motivo, il cui accoglimento assorbe il quarto (posto che il punto della configurabilita o meno pure della circostanza aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4, dipende dalla configurabilità dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7). Il Tribunale ha escluso la configurabilità dell'aggravante, contestata nelle imputazioni provvisorie nella forma del ed metodo mafioso, perché le condotte attribuite a AL, TA e DA - e che il Giudice collegiale ha convenuto sussistenti ed in ipotesi integranti il metodo mafioso - risultavano essere state poste in essere solo nei confronti dei correi. Secondo il ricorrente, pacifico che gli indagati abbiano commesso i tre episodi di tentata truffa per cui si procede sia con metodo mafioso che strumentalizzando lo stesso, l'affermazione del "tribunale sarebbe apodittica e comunque erronea in diritto. In particolare, le condotte sarebbero state poste in essere nei confronti della generalità anche indistinta dei referenti stranieri, sia correi che soggetti forse non vittime ma comunque estranei e non coinvolti nelle azioni criminose pur se interessati alla vicenda, al fine di forzarli ad accedere agli accordi e nei tempi e con le modalità pretese, e comunque a tenere condotte funzionali alla realizzazione del progetto criminoso, quindi in contesto in cui l'intimidazione era funzionale alla determinazione non ancora in atto (in particolare vengono richiamate la conversazione 2.3.2004, tra GA e EZ, nella quale si fa riferimento anche a precedente vicenda in esito alla quale un amico dell'EZ era scomparso, due successive, sempre tra loro, del 24.3.2004, e quindi altre del 24 e del 27 settembre, e poi del 22 ottobre 2007 e fino al 14.11.2007).
L'affermazione del Tribunale, secondo cui non sarebbe configurabile l'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, quando l'intimidazione che proviene dal vincolo associativo viene esercitata nei confronti dei correi, non può essere condivisa in tale sua assolutezza. Già altre sentenze di questa Corte hanno affermato il principio - a proposito del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. - per cui rilevano gli effetti di assoggettamento ed omertà prodotti per il singolo non solo all'esterno, ma anche all'interno dell'associazione e nei confronti dello stesso associato Sez. 6^, sent. 1612 del 11.1 - 10.2.2000 in proc. Ferone - si noti che la massima CED non pare sintetizzare in maniera corretta le argomentazioni svolte sul punto nella motivazione della sentenza;
Sez. 1^, sent. 6203 del 25. 2 6.6.1991 in proc. Grassonelli). Ed in effetti, ove si abbia riguardo alla ratio della previsione della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito nella L. n. 203 del 1991 - che è quella del sanzionare maggiormente le condotte che si avvalgono della forza intimidatrice che deriva dal vincolo associativo per raggiungere lo scopo illecito perseguito con la consumazione del singolo reato - non vi è ragione di escluderne la configurabilità ogni qual volta, ed è apprezzamento di stretto merito che compete al giudice del singolo caso, si verifichi che tale peculiare forza intimidatrice è stata utilizzata per agevolare comunque la consumazione del delitto, forzando una volontà ancora in divenire e che poteva non concretizzarsi nei termini e tempi intesi da chi quella peculiare forza utilizza. Il che può verificarsi non solo - come è di norma - nei confronti delle vittime del reato, ma anche - in concreto - nei confronti di correi "esterni" al vincolo associativo, o "interni" a tale vincolo, ovvero nei confronti di soggetti che non sono le vittime e non potrebbero rispondere penalmente ai sensi dell'art. 110 c.p., per il singolo reato ma sono nelle condizioni di poter agire in modo penalmente irrilevante ma funzionale alla consumazione (l'esempio può essere quello di un soggetto che, consapevole dell'illecito altrui in atto, non abbia obblighi giuridici di intervenire e comunque sia e rimanga "esterno" all'accordo di consumazione del reato).
Ciò premesso, risulta nella specie sorretta da motivazione solo apparente l'esclusione della circostanza aggravante de qua. Il Tribunale di Palermo dovrà pertanto rivalutare il materiale probatorio attenendosi al principio di diritto per cui "la circostanza aggravante di cui alla D.L. n. 152 del 1991, art. 7, conv. nella L. n. 203 del 1991, è configurabile anche quando il metodo mafioso è utilizzato nei confronti di correi - intranei o estranei al vincolo associativo - e comunque di soggetti anche diversi dalla persona offesa, con modalità idonee ad influire sulla concreta consumazione del singolo reato perseguito".
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata in riferimento a tutte le incolpazioni con eccezione di quella di cui al capo K e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2009