Sentenza 9 aprile 2001
Massime • 1
La ritualità e tempestività degli atti necessari per la costituzione in giudizio può desumersi, in mancanza di dimostrazione contraria ad opera della parte interessata, o, comunque, di opposte risultanze processuali, anche presuntivamente, da qualsiasi elemento, obiettivamente valutabile, che emerga dagli atti di causa, e che soddisfi l'esigenza di certezza circa la sussistenza dei predetti requisiti, in quanto la legge non impone alle parti alcun onere di munirsi di particolari certificazioni positive al riguardo, ne' esige che i requisiti stessi risultino da atti formali ed insostituibili. Pertanto, pur in difetto di certificazione, da parte del cancelliere, della data del deposito della memoria difensiva di cui all'art. 416 cod. proc. civ., la costituzione del convenuto può essere dal giudice considerata regolarmente avvenuta qualora dagli atti di causa risulti la presenza di entrambe le parti all'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., un contegno difensivo del ricorrente che presupponga necessariamente la conoscenza del contenuto di detta memoria, la mancanza durante l'intero corso del giudizio di primo grado di qualsiasi contestazione relativa alla regolarità della costituzione, l'inesistenza di rilievi del cancelliere ai sensi dell'art. 74, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5230 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL IMMACOLATA, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PELLICANO, ANTONINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI VINCENZO, PROSPERI VALENTI FAUSTO MARIA, giusta delega in atti;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 270/98 del Tribunale di PALMI, depositata il 28/05/98 R.G.N. 691/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato BIONDI per delega CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
AL Immacolata, con ricorso al Pretore di Palmi depositato in data 7 marzo 1996, chiedeva la condanna dell'INPS alla corresponsione della indennità giornaliera di maternità per il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa relativa al parto avvenuto in data 21 dicembre 1994, assumendo che l'Istituto, nonostante la sua richiesta del 30 novembre 1994 e successivi continui solleciti, non aveva provveduto a corrispondere la prestazione.
L'INPS si costituiva eccependo preliminarmente la decadenza e comunque la prescrizione del diritto e contestando, nel merito., la fondatezza della domanda.
Il Pretore, con sentenza del 24 giugno 1997, respingeva il ricorso. Proponeva appello la AL, invocando l'applicazione del d.l. n. 384 del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992, che aveva, a suo dire, abrogato l'art. 6 della legge n. 138 del 1943. Deduceva inoltre che la eccezione di prescrizione non poteva ritenersi tempestivamente sollevata dall'INPS, da ritenere costituito tardivamente, in quanto la data di deposito apposta a margine della memoria difensiva non risultava autenticata dal cancelliere. Con sentenza in data 28 maggio 1998 il Tribunale di Palmi ha respinto la impugnazione, il Tribunale ha ritenuto correttamente applicata dal primo giudice la disciplina dell'art. 6 della legge n. 138 del 1943 e, perciò, prescritto il diritto azionato, osservando che il d.l. n. 384 del 1992 disciplina i termini di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale diretta all'ottenimento della prestazione previdenziale, in relazione alle diverse ipotesi che possono verificarsi in seguito alla proposizione del ricorso amministrativo, mentre l'art. 6 della legge n. 138 del 1943 ha riguardo al termine di prescrizione del diritto. Ha aggiunto che la deduzione di tardività della eccezione di prescrizione era intempestiva, in quanto formulata per la prima volta in appello, e comunque infondata, dal momento che la indicazione della data di deposito a margine della memoria difensiva dell'INPS, pur non facendo fede fino a querela di falso in mancanza di autentica del cancelliere, forniva comunque una presunzione di tempestività della costituzione dell'Ente previdenziale, che non era smentita da elementi probatori di segno contrario offerti da controparte.
Ricorre per la cassazione di questa sentenza la AL con due motivi. L'INPS ha depositato procura speciale.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente deduce errata applicazione dell'art. 416 c.p.c, in combinato disposto con l'art. 74 disp. att. c.p.c., nonché carenza assoluta di motivazione. Sostiene di aver dedotto in appello la inammissibilità della eccezione di prescrizione formulata dall'INPS per effetto della decadenza conseguita ex art. 416 c.p.c. alla sua tardiva costituzione e afferma che erroneamente il Tribunale ha dichiarato "intempestiva" tale deduzione, dovendo la decadenza, per il suo carattere di ordine, pubblico e inderogabile, essere rilevata di ufficio. Critica inoltre la sentenza impugnata perché il giudice di appello avrebbe posto a suo carico l'onere di provare la tardività della costituzione dell'INPS, ignorando la regola sulla ripartizione dell'onere della prova che impone alla "parte interessata" l'onere di dimostrare la tempestività della propria costituzione in giudizio. Il motivo non è fondato.
Premesso che è irrilevante la deduzione dell'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale per aver ritenuto intempestiva la deduzione dell'appellante, dal momento che, nonostante questa affermazione, il giudice a quo l'ha ugualmente presa in esame e si è su di essa espressamente, pronunciato, osserva la Corte che la impugnata sentenza ha fatto corretta applicazione di principi consolidati in tema di prova per presunzioni, affermando, sulla base del fatto certo, costituito dalla data di deposito apposta a margine della memoria difensiva dell'INPS, che la costituzione in giudizio era tempestiva, una volta accertato che la controparte non aveva formulato al riguardo nessuna contestazione per tutto il corso del giudizio di primo grado, ne' aveva fornito elementi di prova di segno contrario.
Del resto, proprio con riguardo alla ritualità e tempestività degli atti processuali per la costituzione in giudizio, questa Corte ha affermato che la sussistenza di tali requisiti - in mancanza di prova contraria ad opera della parte interessata o, comunque, di opposte risultanze processuali - può desumersi presuntivamente da qualsiasi elemento obiettivamente valutabile che emerga dagli atti di causa, in quanto la legge non impone alle, parti alcun onere di munirsi di particolari certificazioni positive al riguardo, ne' esige che i requisiti stessi risultino da atti formali ed insostituibili. Ne consegue che, pur in difetto di certificazione, da parte del cancelliere, circa la data di deposito della memoria difensiva di cui all'art. 416 c.p.c., la costituzione del convenuto può essere dal giudice considerata regolarmente avvenuta, qualora dagli atti di causa risulti la presenza di entrambe le parti all'udienza di cui, all'art. 420 c.p.c., un contegno difensivo, del ricorrente che necessariamente presupponga la conoscenza del contenuto di detta memoria la mancanza. durante l'intero corso del giudizio di primo grado di qualsiasi contestazione relativa alla regolarità della costituzione, l'inesistenza di rilievi del cancelliere ai sensi dell'art. 74, ultimo comma disp. att. c.p.c., (vedi, in particolare, Cass. 29 giugno 1981 n. 4225). Con il secondo motivo e con deduzione di violazione dell'art. 6 della legge n. 138 del 1943, assume la ricorrente che, ricadendo la fattispecie controversa sotto il vigore dell'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, il quale ha introdotto un regime più restrittivo (di c.d.
decadenza sostanziale), la norma da applicare sarebbe appunto l'art. 4 citato e non già l'art. 6 della legge n. 138 del 1943, da ritenersi tacitamente abrogato dalla sopravvenuta disciplina per i casi dalla stessa regolamentati, in analogia a quanto espressamente dichiarato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 128/96 in relazione all'art. 6 del d.l. n. 103 del 1991. Anche questo motivo non è fondato.
L'art.4 del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 438, reca un nuovo testo dell'art. 47, secondo e terzo comma, del d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639, che riduce da dieci a tre anni il termine di decadenza (sostanziale, giusta la previsione dell'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103, convertito nella legge 1^ giugno 1991 n. 166) per proporre l'azione giudiziaria in materia di prestazioni pensionistiche e stabilisce in un anno lo stesso termine quando si controverta in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989 n. 88 (vale a dire di prestazioni temporanee, nelle quali è da ricomprendere l'indennità di maternità), disponendo, quindi, per l'uno e per l'altro termine decadenziale, che gli stessi decorrono dalle date alternativamente indicate dal testo originario dell'art. 47 (data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo pronunziata dai competenti organi, ovvero data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia) o, ancora, dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di, presentazione della richiesta di prestazione all'Ente previdenziale.
Come ben evidenzia la sua formulazione letterale, la disposizione in esame intende rafforzare la correlazione dell'azione giudiziaria con il procedimento amministrativo e delimitare ulteriormente nel tempo (rispetto alla disciplina previgente) la possibilità di trasferire la pretesa in sede giurisdizionale, imponendo al soggetto interessato di attivare il relativo procedimento entro un termine massimo che, per le prestazioni di carattere temporaneo, come quella di cui si controverte, è pari ad un anno e 300 giorni dalla data della domanda amministrativa (vedi Corte Costituzionale, sent. n. 20 del 1994 e n. 128 del 1996). Ma ciò non significa abrogazione dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1943 n. 138 (per consolidata giurisprudenza di questa Corte
applicabile anche alla indennità di maternità) e della disciplina della prescrizione ivi contenuta, la quale, opera su un piano diverso ed è indipendente dalla decadenza stabilita dall'art. 4 cit., incidendo - secondo il carattere e la struttura propria di tale istituto giuridico - sul, diritto sostanziale in via diretta e, così, determinandone l'estinzione per decorso del tempo, secondo le regole di cui agli artt. 2934 e segg. cod.civ.
Nè a diversa conclusione può indurre l'argomento offerto dalla ricorrente, secondo cui l'art. 6 del d.l. n. 103 del 1991 cit. sarebbe stato tacitamente abrogato, dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992 e ciò comporterebbe, data l'analogia tra le due norme, anche l'abrogazione dell'art. 6 della legge n. 138 del 1943. Basti osservare, per escludere ogni possibile omogeneità dei contenuti delle due disposizioni, che l'art. 6 del d.l. n. 103/91 non detta regole in materia di. prescrizione, ma interviene anch'esso - come poi l'art. 4 del d.l. n. 384/92 cit. - sulla disposizione dell'art. 47 del d.p.r. n. 639/70 per definire di natura decadenziale i termini nella stessa, previsti e per collegare al loro avvenuto decorso l'estinzione del diritto ai ratei delle prestazioni previdenziali nel frattempo maturati.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, mentre nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione, trovando applicazione l'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001