Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2003, n. 17627
CASS
Sentenza 12 febbraio 2003

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Massime2

Il delitto di alterazione di stato previsto dall'art. 567, comma secondo, cod. pen., richiede il dolo generico che consiste nella contemporanea presenza nell'agente della consapevolezza della falsità della dichiarazione, della volontà di effettuarla e della previsione dell'evento di attribuire al neonato uno stato civile diverso da quello che gli spetterebbe secondo natura.

Integra il delitto di alterazione di stato, ipotizzato dall'art. 567, secondo comma cod. pen. (falsità nella formazione di un atto di nascita) la falsa dichiarazione resa in sede di formazione dell'atto di nascita del neonato nella quale si attesti falsamente che il neonato sia figlio proprio e di persona che non intende essere nominata, poiché il riconoscimento di un figlio come naturale configura una dichiarazione di scienza che è rivolta ad esprimere tale rapporto di discendenza fondato sulla procreazione.

Commentario1

  • 1Stato di famiglia, maternità e paternità naturali, atto di nascita infedele, illegittimità costituzionale art. 567, co. 2, c.p.Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 febbraio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2003, n. 17627
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17627
Data del deposito : 12 febbraio 2003

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