Sentenza 12 febbraio 2003
Massime • 2
Il delitto di alterazione di stato previsto dall'art. 567, comma secondo, cod. pen., richiede il dolo generico che consiste nella contemporanea presenza nell'agente della consapevolezza della falsità della dichiarazione, della volontà di effettuarla e della previsione dell'evento di attribuire al neonato uno stato civile diverso da quello che gli spetterebbe secondo natura.
Integra il delitto di alterazione di stato, ipotizzato dall'art. 567, secondo comma cod. pen. (falsità nella formazione di un atto di nascita) la falsa dichiarazione resa in sede di formazione dell'atto di nascita del neonato nella quale si attesti falsamente che il neonato sia figlio proprio e di persona che non intende essere nominata, poiché il riconoscimento di un figlio come naturale configura una dichiarazione di scienza che è rivolta ad esprimere tale rapporto di discendenza fondato sulla procreazione.
Commentario • 1
- 1. Stato di famiglia, maternità e paternità naturali, atto di nascita infedele, illegittimità costituzionale art. 567, co. 2, c.p.Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 febbraio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2003, n. 17627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17627 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2003 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento