Sentenza 26 maggio 2000
Massime • 2
In tema di rapporti fra azione civile ed azione penale, deve escludersi che il danneggiato dal reato che abbia esercitato l'azione risarcitoria nel processo civile sia legittimato, dopo la pronuncia di una sentenza di merito anche non passata in giudicato in tale sede, a costituirsi parte civile nel processo penale per far valere ulteriori profili di danno derivanti dalla stessa causa, diversi da quelli fatti valere nel precedente giudizio. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che un soggetto danneggiato dal reato di truffa, che aveva ottenuto decreto ingiuntivo definitivo di condanna del reo alla restituzione della somma oggetto del reato, fosse legittimato a costituirsi parte civile per ottenere nel processo penale l'affermazione del suo diritto al risarcimento dei danni morali).
In tema di rapporti fra azione civile ed azione penale, il trasferimento nel processo penale dell'azione civile esercitata mediante richiesta di decreto ingiuntivo è consentito, ai sensi dell'art. 75, comma 1, cod. proc. pen., solo ove l'intimato abbia proposto opposizione e non sia stata pronunciata sentenza, anche non passata in giudicato, con la quale è stata decisa la lite nel merito, dovendosi viceversa ritenere precluso ove il decreto non sia stato opposto ovvero l'opponente non si sia costituito, poiché in tal caso il provvedimento acquista valore di sentenza passata in giudicato.
Commentario • 1
- 1. Legittima la richiesta di danno biologico e il danno morale in giudizi civili e penali separati? (Cass. 24376/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2000, n. 7126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7126 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Brunello DELLA PENNA Presidente del 26.5.2000
Dott. Pietro Antonio SIRENA Consigliere SENTENZA
Dott. Diana LAUDATI Consigliere N. 540
Dott. Lionello MARINI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giuseppe D'ERRICO Consigliere N. 5614/00
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dalla parte civile LI ER, nato a [...], il [...], avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Bologna, sezione III penale, in data 21 ottobre 1999, nei confronti di RR MI, nato a [...], il [...].
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dr. Antonio Albano, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, osserva:
in fatto e in diritto
Con sentenza dell'11 febbraio 1999, il Pretore di Ravenna dichiarò RR MI responsabile del reato di truffa della somma di lire 84.000.000 in pregiudizio di LI ER e, con la concessione delle attenuanti generiche, lo condannò alla pena di sei mesi di reclusione e di lire 600.000 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, assegnando alla stessa la somma di lire 15.000.000 quale provvisionale.
Avverso tale provvedimento l'imputato propose impugnazione, e la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21 ottobre 1999, in parziale riforma della decisione impugnata, revocò l'ammissione della costituzione di parte civile e le conseguenti disposizioni, confermando nel resto.
Ricorre per cassazione il difensore del LI deducendo inosservanza ed erronea applicazione delle norme relative al risarcimento del danno da fatto illecito;
il ricorrente assume che i giudici del secondo grado avrebbero errato a revocare l'ammissione della parte civile, solo perché il quest'ultima "aveva prioritariamente azionato il proprio diritto in sede civile, con azione andata a buon fine, in quanto il decreto ingiuntivo era stato concesso e non era stato opposto"; ed infatti, secondo la tesi difensiva, il petitum del decreto ingiuntivo era costituito solo dalla richiesta di restituzione della somma oggetto della truffa, mentre quello dell'azione penale comprendeva anche la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, non proponibile nel procedimento monitorio. La censura è infondata.
Va, anzitutto, premesso che LI ER, parte offesa del delitto di truffa attribuito al RR, ancor prima di costituirsi parte civile nel processo penale aveva chiesto ed ottenuto, ai sensi degli articoli 633 e seguenti c.p.c., un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma a lui truffata dall'imputato, esercitando - come si desume dalla sentenza di secondo grado e dallo stesso ricorso di che trattasi - un'azione restitutoria conseguente al fatto illecito subito;
il decreto ingiuntivo in questione era stato, poi, ritualmente notificato al debitore, che non aveva proposto opposizione, e pertanto era stato dichiarato esecutivo. Quanto sopra premesso, si osserva che, a norma dell'articolo 75, comma 1, parte prima, c.p.p., "l'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato".
Ora, non v'è dubbio che la proposizione di una domanda per l'ottenimento di una ingiunzione di pagamento, ai sensi del citato articolo 633 c.p.c., costituisce esercizio dell'azione civile, che - ai fini del suo trasferimento nel processo penale - è soggetta alla regola indicata nella norma da ultimo citata.
Dunque, ottenuto un decreto ingiuntivo, il creditore-parte offesa ben potrà costituirsi parte civile, a condizione che non sia stata pronunciata sentenza di merito, anche non passata in giudicato. Sennonché, a causa della particolare natura del procedimento di ingiunzione, tale condizione può verificarsi in due ipotesi: la prima, allorquando l'ingiunto abbia fatto opposizione davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, e quest'ultimo abbia pronunciata sentenza con cui ha deciso la lite nel merito;
la seconda, tutte le volte in cui il decreto non sia stato opposto ovvero l'opponente non si sia costituito, giacché in tal caso il provvedimento stesso acquista il valore di una sentenza passata in giudicato.
Ed è proprio quest'ultima, l'ipotesi verificatasi nel caso concreto. Nè è sostenibile che il LI sarebbe legittimato a costituirsi parte civile perché il petitum della domanda volta ad ottenere il decreto ingiuntivo e quello della domanda esercitata nel processo penale sarebbero diversi, essendo stata esercitata nel primo caso solo l'azione restitutoria, e nel secondo quella volta ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Senza avere la pretesa di dare una definizione del controverso termine "azione civile", oggetto di studi approfonditi da parte della dottrina processual-civilistica, questa Corte osserva che l'espressione suddetta, così come utilizzata nell'articolo 75, comma 1, parte prima, c.p.p., sta ad indicare la domanda risarcitoria o restitutoria proposta al giudice civile, e la cui ragione di fatto e di diritto (ossia la causa petendi) è rappresentata dall'illecito commesso da persona, nei cui confronti si è instaurato un procedimento penale.
Sennonché, come è ben noto, i "petita" di una domanda giudiziale conseguente a fatto illecito possono essere diversi, potendo il soggetto agente limitarsi a richiedere la restituzione del maltolto, ovvero anche i danni materiali, gli interessi, la svalutazione ed ancora i danni non patrimoniali;
dunque, in riferimento alla stessa "causa petendi" sono possibili vari "petita", e l'azione civile può essere limitata volontariamente dal soggetto agente solo ad uno di questi.
Ciò posto, la Corte osserva che non è possibile proporre un'azione risarcitoria o restitutoria conseguente a fatto illecito innanzi al giudice civile, limitando il petitum ad uno dei vari possibili, e successivamente - dopo avere ottenuto una sentenza di merito in ordine alla domanda proposta - effettuare una costituzione di parte civile nel procedimento penale frattanto instauratosi nei confronti della persona che aveva posto in essere l'attività criminosa, formulando nuove e diverse richieste di risarcimento. E ciò per le seguenti ragioni.
Intanto, è il caso di rilevare che, anche restando nel campo del giudizio civile, vige la regola secondo cui - ottenuta una sentenza risarcitoria, passata in giudicato - non è possibile, salvo eccezioni ben precise, proporre una nuova domanda in relazione a voci di risarcimento diverse da quelle fatte valere nel precedente giudizio;
in tal senso questa Corte ha, infatti stabilito che "in tema di azione di risarcimento dei danni, salve le ipotesi in cui espressamente l'attore fa presente alla controparte che si riserva di chiedere in altro giudizio voci ulteriori di danno derivanti dalla stessa causa ovvero vi sia un giudicato che riservi ad altro processo la liquidazione di una parte del danno, deve escludersi che sia consentito agire in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dallo stesso fatto, ma in relazione a voci nuove e diverse, in quanto il giudicato copre, di regola e salvo le eccezioni sopra enunciate, anche le voci non formanti oggetto specifico della domanda, in quanto tali voci sono potenzialmente comprese in esse e costituiscono il deducibile nel giudizio" (Cass, civ. , sez. II, 8 luglio 1981, n. 4488, RV 415195). Ma anche a volere prescindere per un momento da tale giurisprudenza, e volendo rimanere nel campo strettamente processual-penalistico, si osserva che è la stessa ratio delle norme che prevedono l'esercizio dell'azione civile nel processo penale (ed in particolare dell'articolo 75 c.p.p.), ad escludere la possibilità della costituzione di parte civile in ipotesi quali quella in esame. Come risulta, infatti, evidente dalla semplice lettura delle relative disposizioni di legge contenute nel codice di rito, la normativa sull'azione civile nel processo penale è retta da due distinti principi, tra loro in conflitto: da un canto il legislatore ha voluto rafforzare i diritti della parte civile, collocandola quasi sullo stesso piano dell'imputato; ma dall'altro, ha operato in maniera di fare rifluire la pretesa risarcitoria o restitutoria fuori dal processo penale, rendendo possibile al danneggiato del reato di farla valere davanti al giudice civile anche in pendenza di un procedimento penale, e così dimostrando che scopo non secondario delle nuove disposizioni è quello di creare una barriera alla penetrazione di interessi non penali nell'Iter di accertamento dei fatti di reato. Ed è proprio in quest'ultima ottica che deve essere interpretato l'articolo 75, comma 1, c.p.p., nella parte in cui pone dei limiti al trasferimento dell'azione civile nel processo penale. La disposizione di legge da ultimo citata, peraltro, riprende la disciplina dell'articolo 24, comma 1, c.p.p. del 1930, e - oltre a far parzialmente sopravvivere il principio electa una via, non datur recursus ad alteram - risponde ad esigenze di economia processuale ed alla necessità di evitare, per un verso, che l'azione penale possa essere influenzata da una decisione che abbia valutato elementi di prova acquisiti nel processo, e dall'altro che possano venire emesse pronunce di merito contraddittorie tra loro.
Ebbene, se la costituzione di parte civile del LI fosse stata ritenuta ammissibile, tutti i principi su esposti sarebbero rimasti frustrati;
ed in vero, in un'ipotesi siffatta si sarebbe agevolata la penetrazione di interessi non penali nel procedimento;
sarebbe stata pretermessa l'esigenza di economia processuale alla quale si è ispirato il Legislatore, attraverso l'introduzione nel processo penale di una decisione di merito che avrebbe potuto influire sull'esito del giudizio;
e si sarebbe, infine, corso il rischio di un conflitto di giudicati.
Alla stregua delle su esposte argomentazioni, la decisione dei giudici della Corte di appello di Bologna appare corretta e perciò idonea a resistere alla censure del ricorrente.
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannato, al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 26 maggio 2000. Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2000