Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2000, n. 7126
CASS
Sentenza 26 maggio 2000

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In tema di rapporti fra azione civile ed azione penale, deve escludersi che il danneggiato dal reato che abbia esercitato l'azione risarcitoria nel processo civile sia legittimato, dopo la pronuncia di una sentenza di merito anche non passata in giudicato in tale sede, a costituirsi parte civile nel processo penale per far valere ulteriori profili di danno derivanti dalla stessa causa, diversi da quelli fatti valere nel precedente giudizio. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che un soggetto danneggiato dal reato di truffa, che aveva ottenuto decreto ingiuntivo definitivo di condanna del reo alla restituzione della somma oggetto del reato, fosse legittimato a costituirsi parte civile per ottenere nel processo penale l'affermazione del suo diritto al risarcimento dei danni morali).

In tema di rapporti fra azione civile ed azione penale, il trasferimento nel processo penale dell'azione civile esercitata mediante richiesta di decreto ingiuntivo è consentito, ai sensi dell'art. 75, comma 1, cod. proc. pen., solo ove l'intimato abbia proposto opposizione e non sia stata pronunciata sentenza, anche non passata in giudicato, con la quale è stata decisa la lite nel merito, dovendosi viceversa ritenere precluso ove il decreto non sia stato opposto ovvero l'opponente non si sia costituito, poiché in tal caso il provvedimento acquista valore di sentenza passata in giudicato.

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  • 1Legittima la richiesta di danno biologico e il danno morale in giudizi civili e penali separati? (Cass. 24376/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 aprile 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/05/2000, n. 7126
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7126
Data del deposito : 26 maggio 2000

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