Sentenza 15 marzo 2001
Massime • 1
Perché si abbia riconciliazione, con conseguente cessazione degli effetti della separazione, occorre il ripristino del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi cessata appunto con la separazione. Il relativo accertamento, implicando un'indagine di fatto, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito e non è, quindi, censurabile in cassazione in mancanza di vizi logici o giuridici. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto raggiunta la prova dell'intervenuta riconciliazione, a tal fine attribuendo rilevanza ai comportamenti posti in essere dai coniugi per un apprezzabile periodo di tempo successivamente alla separazione consensuale - comportamenti ritenuti significativi di una ripresa della convivenza e di una rinnovata comunione - piuttosto che a supposti aspetti psicologici, quali l'intento di creare una situazione meramente apparente onde celare la separazione ai genitori della moglie e l'esistenza di una relazione extraconiugale che il marito intratteneva con un'altra donna).
Commentari • 3
- 1. La riconciliazione dei coniugiAccesso limitatoWalter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 29 agosto 2007
- 2. Riconciliazione coniugale e cessazione degli effetti civili del matrimonioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2007
- 3. La riconciliazione dei coniugi esclude la dichiarazione di divorzioAccesso limitatoClorinda Di Franco · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3744 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OZ EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. AGATONE PAPA 50, presso l'avvocato CATERINA MELE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO ROLI e CARLO BOSI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FA DA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE CARSO 51, presso l'avvocato NICOLETTA MORANDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNA FA, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 209/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 22/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/00 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il resistente, l'Avvocato FA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale di Forlì in data 24.4.1995 FA DA chiedeva che venisse dichiarata la separazione dal coniuge GO ZO, con cui si era unita in matrimonio il 28.6.1975, con addebito allo stesso, precisando che vi era stata il 3.5.1991 una precedente separazione consensuale omologata dal Tribunale, cui era seguita una riconciliazione con la prosecuzione dell'unione coniugale, e che il marito aveva abbandonato la casa coniugale solo nel Maggio 1992, andando a convivere con tale AI MI con la quale aveva una relazione dal 1985, come aveva appreso in seguito.
Si costituiva il GO che eccepiva l'improponibilità della domanda, ostandovi la precedente separazione consensuale già omologata e non essendo intervenuta alcuna riconciliazione. Con sentenza del 19.2.1998 il Tribunale, ritenendo superata la precedente separazione personale dall'intervenuta riconciliazione ai sensi dell'art. 157 C.C., accoglieva la domanda di separazione giudiziale in conseguenza della nuova situazione verificatasi dal Maggio del 1992, ma escludeva la richiesta di addebito. Poneva poi a carico del GO un assegno mensile di L. 6.000.000, rivalutabile annualmente dall'Aprile, 1998 e revocava l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Proponeva appello il GO ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva la FA che proponeva anche appello incidentale in ordine all'ammontare dell'assegno ritenuto non adeguato, la Corte d'Appello di Bologna con sentenza del 5.2/22.3.1999 rigettava sia l'appello principale che quello incidentale.
Dopo aver richiamato il principio, secondo cui con la ricostituzione del consorzio familiare nei suoi rapporti materiali e spirituali deve ritenersi venuta meno la separazione, rilevava la Corte d'Appello come dalle stesse dichiarazioni di entrambi i coniugi fosse emerso che avevano continuato a condurre la loro vita coniugale con le stesse modalità fino al Maggio del 1992, mangiando insieme, trascorrendo insieme il tempo libero sia in casa che fuori, dormendo nello stesso letto e continuando ad avere rapporti sessuali. Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento, osservava che, essendo risultato dai documenti fiscali prodotti che i redditi del GO ammontavano per gli anni 1995, 1996 e 1997, al netto delle imposte, rispettivamente in 217.200.000, L. 185.961.000 e L. 199.418.000 e quelli della FA in L.
1.800.000 mensili, correttamente il Tribunale l'aveva determinato nell'indicata misura di L.
6.000.000 mensili per consentirle di mantenere un tenore di vita analoga a quello goduto in costanza di matrimonio accanto ad uno degli imprenditori più ricchi di Forlì.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione GO ZO, deducendo sei motivi di censura.
Resiste con controricorso FA DA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente controversia in tema di separazione personale - promossa da FA DA sul presupposto dell'intervenuta riconciliazione successivamente all'omologazione pronunciata dal Tribunale nell'ambito di altra causa di separazione consensuale proposta dal marito GO ZO - viene prospettata in questa sede di legittimità dal ricorrente GO in termini analoghi, anche letteralmente, a quella di divorzio promossa dallo stesso GO in base alla precedente separazione e sul presupposto che in relazione a questa non fosse configurabile invece alcuna riconciliazione.
Anche in quel procedimento, come in questo, le questioni dedotte erano volte a verificare se la continuità della convivenza, protrattasi per un apprezzabile periodo di tempo dopo la separazione, fosse giuridicamente riconducibile all'ipotesi di riconciliazione, precludendo in quella sede la sua esclusione la possibilità di dichiarare il divorzio e costituendo in questa il suo riconoscimento il presupposto necessario per l'accoglimento della nuova domanda di separazione.
Con la precedente sentenza pronunciata da questa Corte fra le stesse parti in data 3.7.2000 è stato rigettato il ricorso del GO nel procedimento di divorzio, essendosi ritenute corrette le argomentazioni della Corte d'Appello che aveva ravvisato nel comportamento adottato dai coniugi dopo l'originaria separazione gli estremi della riconciliazione, con la conseguente preclusione della domanda di divorzio.
Il Collegio condivide le considerazioni espresse in quel giudizio e, tenuto conto, come è stato gia evidenziato, che il presente ricorso è stato modellato negli stessi termini, fa proprie le considerazioni e le conclusioni adottate in quella sede. Con il primo motivo di ricorso GO ZO denuncia omessa ed insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello non abbia considerato che, presupponendo la riconciliazione una precedente "frattura" spirituale e materiale e non essendosi nella fattispecie verificata quella materiale, non era configurabile l'esistenza di una riconciliazione e che peraltro si sia contraddetta nell'affermare, in un primo tempo (pag. 11 della sentenza), che "i coniugi" avevano continuato "a condurre la vita coniugale come sempre ..." e nel paragrafo seguente invece che si era "in presenza di una ripresa di una comunione materiale ...".
La censura è infondata.
L'art. 154 C.C. prevede espressamente che la riconciliazione intervenuta fra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta.
Pertanto nell'ipotesi in esame, caratterizzata da una seconda domanda di separazione dopo quella consensuale già omologata dal Tribunale, il giudice di merito doveva solo esaminare, a seguito della rilevata interruzione della prima separazione, se dopo la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale la separazione si fosse in concreto protratta ovvero se fosse avvenuta una riconciliazione - sia pure anche immediatamente dopo il provvedimento presidenziale o la pronuncia di omologazione - nei suoi aspetti materiali e morali.
Non può essere condivisa quindi la tesi secondo cui una separazione materiale non si sarebbe in realtà verificata per avere i coniugi continuato a vivere come prima, per un certo periodo, senza soluzione di continuità, non potendo non integrare anche una tale situazione gli estremi della riconciliazione dopo la volontà espressa in sede giudiziaria.
Del resto, qualora si ritenesse, come sostiene il ricorrente, che in mancanza di un'effettiva separazione di fatto per un periodo apprezzabile non sarebbe configurabile una riconciliazione, dovrebbe escludersi innanzitutto la stessa separazione, ma in tal caso sarebbe ugualmente proponibile una successiva domanda di separazione come quella promossa nel presente giudizio.
Quanto infine alla dedotta contraddittorietà ravvisata nell'impugnata sentenza, laddove (pag.11), dopo aver affermato che i coniugi avevano continuato "a condurre la propria vita coniugale di sempre", la Corte d'Appello ha rilevato nel paragrafo successivo che si era in presenza di una ripresa della "comunione materiale", l'assunto del ricorrente non è assolutamente condivisibile, essendo evidente che il termine "ripresa" è rapportato all'avvenuta separazione consensuale ed è inserito peraltro in un contesto in cui viene esplicitato ulteriormente quanto già espresso nel precedente paragrafo circa la continuità, con le stesse modalità, della vita coniugale.
Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo, unitariamente trattati, il ricorrente denuncia omessa ed insufficiente motivazione, violazione dei canoni di interpretazione logica e travisamento dei fatti. Lamenta che la Corte d'Appello non abbia tenuto conto che dagli stessi atti difensivi di controparte era risultata un'interpretazione tale della convivenza successiva alla separazione da far ritenere che non vi fosse stata mai vera riconciliazione in quanto con tali atti il protrarsi della convivenza era stato spiegato con l'intento del GO di celare i propri ingenti redditi della sua impresa nonché la relazione extra coniugale che intratteneva con una sua dipendente gratificata con cessioni di quote della società. Sostiene pertanto che tali circostanze, venute a conoscenza della moglie durante il periodo di convivenza seguito alla separazione, avrebbero dovuto essere considerate incompatibili con il concetto di riconciliazione, non potendo essere dato rilievo alla semplice apparenza. Sostiene altresì che qualora la Corte d'Appello avesse implicitamente fatto riferimento alla motivazione del Tribunale - laddove si afferma che là mancata interruzione della coabitazione era dipesa dal comune intento di mantenere ancora in vita il rapporto di coniugio per un ulteriore periodo di tempo in quanto la domanda di separazione non poggiava su basi di certezza - la spiegazione data è da considerarsi aberrante sia perché una tale ricostruzione della loro volontà non trova riscontro nelle risultanze emerse, sia perché l'annullamento d'ufficio della separazione per un vizio della volontà non è consentito e sia infine perché gli stessi coniugi hanno motivato la convivenza con la necessità di rinnovare l'arredamento della casa coniugale assegnata alla RA e di celare la separazione ai genitori della FA. Anche tali censure sono infondate.
Con le dedotte doglianze il ricorrente non contesta i principi elaborati in giurisprudenza in materia "riconciliazione" e richiamati dalla Corte d'Appello ne' nega la presenza dei presupposti di fatto su cui tali principi hanno trovato nel caso in esame applicazione, ma pone in evidenza ulteriori elementi che avrebbero dovuto indurre la Corte di merito ad attribuire a tali presupposti un significato diverso da quello riconosciuto e ad escludere conseguentemente gli estremi della riconciliazione.
Ma di tali ulteriori elementi la Corte d'Appello ha tenuto conto, fornendo una motivazione esauriente ed insindacabile in questa sede in quanto immune da vizi logici e giuridici circa il loro significato e sottolineando che in ogni caso essi non avevano impedito la prosecuzione dei quotidiani rapporti familiari in tutto il loro ambito.
In presenza di una tale situazione, caratterizzata dalla accertata continuità dei rapporti materiali e spirituali, le circostanze dedotte dal ricorrente, volte a comprovare la consapevolezza da parte della FA di condizioni che avrebbero evidenziato un'insanabile frattura fra i due coniugi, sono emerse infatti, a giudizio della Corte di merito, in un momento successivo, risolvendosi sostanzialmente in una "supposizione postuma". Correttamente pertanto l'impugnata sentenza ha attribuito rilevanza ai comportamenti posti in essere dai coniugi per un apprezzabile periodo di tempo piuttosto che a supposti aspetti psicologici;
aspetti peraltro non riferibili al periodo in questione, desunti solo dagli scritti del difensore della FA relativi al precedente procedimento di separazione promosso dal GO ed in netto contrasto infine con l'evoluzione dei fatti, così come descritta conformemente dalle stesse parti in sede di comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di divorzio. Per quanto riguarda poi la specifica censura basata sull'eventualità che la Corte d'Appello abbia fatto implicito riferimento ad una certa interpretazione che sarebbe stata data dal Tribunale in ordine al comportamento delle parti in quanto significativo di una non ancora raggiunta certezza sull'intento di separarsi, è sufficiente considerare che, non risultando al riguardo alcun riferimento nell'impugnata sentenza, le conseguenti deduzioni devono ritenersi irrilevanti in quanto estranee al tessuto della motivazione su cui la Corte di merito ha basato il proprio convincimento.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 3 della Legge sul divorzio nonché degli artt. 154 e 157 comma 1 C.C., lamentando che la Corte d'Appello abbia tratto delle conseguenze giuridiche inaccettabili dall'erronea qualificazione del fatto come "riconciliazione" in quanto, pur essendosi ispirata a corretti principi in ordine alla nozione giuridica di "riconciliazione", non ne ha fatta applicazione altrettanto corretta, nè ha precisato quali fatti od atti, successivi alla riconciliazione e distinti rispetto alla prima separazione, abbiano integrato la seconda separazione, ne' infine ha valutato adeguatamente che uno dei coniugi era sentimentalmente legato ad altra persona. Anche il presente motivo di ricorso, peraltro estremamente generico nella sua esposizione, è volto a censurare non già i principi giuridici richiamati in sentenza in tema di riconciliazione, principi che anzi implicitamente conferma con il richiamo alla necessità di una ricostituzione della "comunione materiale e morale", ma la loro applicabilità, questa volta, al caso in esame. Non indica però il ricorrente l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello nel ravvisare gli estremi della "riconciliazione" nei comportamenti tenuti dalle parti dopo la separazione. Ad ogni modo non è superfluo ribadire che, con una valutazione insindacabile in questa sede in quanto sorretta da una motivazione immune da vizi logici e giuridici, peraltro nemmeno dedotti, l'impugnata sentenza ha fatto riferimento a circostanze ritenute idonee ad evidenziare proprio quella continuità di comunione materiale e spirituale richiamata dal ricorrente e già sottolineata in relazione ai precedenti motivi di ricorso.
Con il sesto motivo infine il ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione nonché violazione o falsa applicazione dell'art. 156 C.C., lamentando che la Corte d'Appello abbia determinato l'assegno mensile senza considerare le sue attuali possibilità economiche che si sono ridotte in relazione sia alle sue condizioni di salute affette da sindrome depressiva e sia alla sfavorevole congiuntura, come del resto risultava dal prodotto verbale della delibera del 27.6.1998 con cui i suoi compensi erano stati ridotti a L. 100.000.000 lordi, pari a L. 64.600.000. La censura è inammissibile, prospettando il ricorrente in realtà una situazione di fatto diversa da quella accertata dalla Corte d'Appello, il cui apprezzamento è insindacabile in questa sede di legittimità, se immune da vizi logici, non ravvisabili certamente nell'impugnata sentenza che ha raffrontato i redditi dei due coniugi sulla base dei documenti prodotti in causa ed in particolare, per quanto riguarda il GO, delle sue stesse dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi anni.
In tale ambito non v'è spazio quindi per un giudizio di legittimità.
Il ricorso va pertanto integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in L.
6.000.000 oltre alle spese liquidate in L. 367.600.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2001