Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3744
CASS
Sentenza 15 marzo 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Perché si abbia riconciliazione, con conseguente cessazione degli effetti della separazione, occorre il ripristino del consorzio familiare attraverso la restaurazione della comunione materiale e spirituale dei coniugi cessata appunto con la separazione. Il relativo accertamento, implicando un'indagine di fatto, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito e non è, quindi, censurabile in cassazione in mancanza di vizi logici o giuridici. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto raggiunta la prova dell'intervenuta riconciliazione, a tal fine attribuendo rilevanza ai comportamenti posti in essere dai coniugi per un apprezzabile periodo di tempo successivamente alla separazione consensuale - comportamenti ritenuti significativi di una ripresa della convivenza e di una rinnovata comunione - piuttosto che a supposti aspetti psicologici, quali l'intento di creare una situazione meramente apparente onde celare la separazione ai genitori della moglie e l'esistenza di una relazione extraconiugale che il marito intratteneva con un'altra donna).

Commentari3

  • 1La riconciliazione dei coniugiAccesso limitato
    Walter Giacardi · https://www.altalex.com/ · 29 agosto 2007

  • 2Riconciliazione coniugale e cessazione degli effetti civili del matrimonioAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2007

  • 3La riconciliazione dei coniugi esclude la dichiarazione di divorzioAccesso limitato
    Clorinda Di Franco · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/03/2001, n. 3744
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3744
Data del deposito : 15 marzo 2001

Testo completo