CASS
Sentenza 8 maggio 2023
Sentenza 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2023, n. 19349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19349 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
Testo completo
udito il difensore SENTENZA sul ricorso proposto da: TI TT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANDREA VENEGONI che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 5 Num. 19349 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18.03.2022, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa 1'8.02.2019 dal Tribunale di Benevento, con la quale TI ST - in qualità di amministratore della società S.M.A. s.r.l. , dichiarata fallita in data 23.11.2009 - era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, di cui all'art. 216 R.D. n. 267/1942, per avere sottratto, occultato e/o distrutto i libri contabili e/o le scritture contabili, ovvero per averli tenuti in maniera tale da non rendere possibile al curatore fallimentare la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e per essersi appropriato di denaro della società per euro 12.458,18 ed euro 24839,00. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il TI, con atto a firma dell'avv. Vincenzo Gallo, affidando le proprie censure a tre motivi di ricorso, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, i vizi di motivazione e di violazione di legge, in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 co. 1, n. 2 L. Fall. e in relazione all'omessa derubricazione in bancarotta semplice di cui all'art. 217 co. 2 L. Fall.; invero, la Corte territoriale non ha motivato in merito alla parziale consegna della documentazione contabile da parte dell'imputato, alla precedente cessione di ramo d'azienda , che di fatto ha reso inattiva la società dall'anno 2007 e alle plurime comunicazioni effettuate dal TI, sia al curatore, sia ai precedenti amministratori, elementi indispensabili sotto il profilo della valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo per la configurazione della fattispecie incriminatrice in esame;
inoltre, la Corte territoriale non ha motivato in merito alla ricorrenza del dolo generico, che non può essere desunto dalle modalità della condotta contestata;
2.2. con il secondo motivo, i vizi di motivazione e di violazione di legge, in relazione alla bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216 co. 1, n. 1 L. Fall., in relazione all'omessa derubricazione del reato in bancarotta semplice di cui all'art. 217 co. 1 L.Fall.; invero, illogica risulta essere la valutazione, secondo cui l'imputato sarebbe obbligato a fornire spiegazioni sui beni distratti, pur essendo stata esclusa l'uscita dei beni medesimi dal patrimonio della fallita;
l'evenienza della girocontazione degli assegni su conto della medesima società fallita, riferita dal curatore e non contestata dai giudici di merito, esclude di fatto la necessità di una giustificazione della destinazione delle relative somme e, comunque, l'ammanco non risulta dimostrato;
inoltre, la Corte, territoriale nulla motiva in ordine alla qualifica di amministratore apparente, come emersa dalla relazione del curatore e dalle sue dichiarazioni, rimanendo così carente sotto il profilo della esatta determinazione e qualificazione del TI, quale amministratore di fatto di un'azienda cessata nella sua attività; medesime carenze motivazionali riguardano il percorso logico-argomentativo legato al mancato riconoscimento della paventata derubricazione, in relazione alla ipotizzata "mala gestio", nell'ambito dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 217 co. 1 L.F., 2.3. con il terzo motivo, il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., per avere la Corte territoriale omesso < di motivare in merito a tale diniego, limitandosi ad affrontare i temi quoad poenam solo ed esclusivamente in relazione a quanto già statuito dal primo giudice. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore, dr. Andrea Venegoni, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni dalla L. 176/2020, dell'alt 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, nonché dell'art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5 duodecies della legge di conversione del 30 dicembre 2022 , n. 199 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, concludendo per l'inammissibilità o rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile siccome generico e, comunque, manifestamente infondato. Ed invero, generico si presenta il primo motivo di ricorso circa il vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito alla ricorrenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale anche in relazione all'elemento psicologico. L'imputazione descrive la condotta serbata dall'imputato nel senso dell'aver sottratto, occultato e/o distrutto i libri, o le scritture contabili, ovvero dell'averli tenuti in maniera tale da non rendere possibile al curatore fallimentare la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, affasciando nell'unitaria contestazione entrambe le ipotesi contemplate dall'art. 216, comma primo, n. 2) L.Fall. Sulla base di tale contestazione, fermo restando che, come evidenziato da questa Corte, è ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico- non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (Sez. 5 , n. 8902 del 19/01/2021 Rv. 280572)- spetta, comunque, al giudice di merito dar conto della ricorrenza in concreto della fattispecie ravvisabile. Nel caso in esame i giudici di merito non hanno effettuato una scelta esplicita, dando conto in definitiva della ricorrenza di elementi di entrambe le ipotesi descritte, atteso che hanno messo in risalto come TI ST- divenuto amministratore unico della società S.M.A. s.r.l. dal 6 agosto 2007 sino al fallimento della società in data 23 novembre 2009 -nonostante le richieste del curatore non depositava le scritture contabili obbligatorie relative al periodo della sua amministrazione, rendendo impossibile la ricostruzione della storia economica dell'ente; l'ultimo bilancio recuperato risaliva infatti al 2005 approvato il 16 gennaio 2006, mentre presso la Camera di Commercio di Bergamo era stato rinvenuto un bilancio risalente al 31 dicembre 2006 non approvato dall'assemblea dei soci mentre il registro dei cespiti dei beni ammortizzabili era aggiornato al 2004; l'imputato, invece, consegnava un bilancio risalente al 31 dicembre 2007 non depositato, né approvato, sicché il predetto non solo ometteva di depositare i bilanci relativi agli anni della sua amministrazione sino alla dichiarazione di fallimento ma non faceva neanche pervenire al curatore alcun'altra documentazione obbligatoria idonea a ricostruire la situazione 2 patrimoniale della società. Inoltre, il curatore sulla base della scarna documentazione acquisita riusciva a constatare la disponibilità di denaro della società del quale l'imputato si appropriava. In tale contesto le sentenze di merito -da leggersi congiuntamente siccome costituenti un unicum inscindibile in punto di responsabilità dell'imputato- hanno messo in risalto, come già rilevato, l'assenza di collaborazione da parte dell'imputato con la curatela fallimentare poiché lo stesso non faceva pervenire alcuna documentazione obbligatoria idonea a ricostruire le vicende patrimoniali della S.M.A., impedendo il regolare svolgimento della procedura di liquidazione con l'omissione del deposito dei bilanci e delle altre scritture obbligatoriamente previste per legge. In tale condotta i giudici di merito hanno ravvisato in definitiva precisi indici di tenuta fraudolenta della contabilità non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche sotto il profilo soggettivo. Più volte questa Corte ha evidenziato come in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. "generica", per la sussistenza del dolo dell'amministratore solo formale non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, Rv. 282280). Peraltro, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2 I. fall., il dolo generico, può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659). In ogni caso, anche a voler ritenere che, nella fattispecie, quanto agli ultimi due anni antecedenti al fallimento della società, l'occultamento da parte dell'imputato della contabilità anche in termini di omessa tenuta di essa- per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione dei libri e delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari- comunque, tale fattispecie sarebbe pienamente ravvisabile anche sotto il profilo soggettivo. Invero non merita censure la valutazione dei giudici di merito secondo cui l'ampio periodo in cui tale omessa tenuta è avvenuta, a fronte della tenuta della contabilità negli anni precedenti, risulta essere indice univoco della volontà dell'imputato di non consentire la ricostruzione della reale situazione della società con conseguente pregiudizio per i creditori. 2. Generico e, comunque, manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso in merito alla ricorrenza della fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione pure ascritta all'imputato. I giudici di merito in proposito hanno evidenziato come il curatore, sulla base della scarna documentazione acquisita riusciva, tuttavia a ricostruire una disponibilità di denaro in capo alla società di C 12.458 al 2007, somma questa mai consegnata dal TI alla curatela;
3 inoltre, sulla base delle emergenze di una relazione svolta nell'ambito di un processo civile emergeva anche un ammanco di cassa quantificato in C 24.839 (rispetto all'originaria contestazione di oltre 50.000,00 euro), somma che l'imputato aveva incassato emettendo alcuni assegni a suo favore, mentre la differenza risultava girata su un conto comunque intestato alla S.M.A. s.r.I.. La prova di tali circostanze emergeva dagli assegni bancari emessi dall'ente credito valtellinese acquisiti al fascicolo dibattimentale. In tale contesto, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto integrata la fattispecie in contestazione, facendo applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è sufficiente, nel caso di imprese sociali, qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo, beni ed altre attività in genere, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari, compiuta da chi abbia avuto in concreto l'effettivo potere di gestione della società poi - dichiarata fallita, in quanto tale depauperamento si risolve in un pregiudizio per i creditori della società all'atto del fallimento. (Sez. 5, n. 1458 del 02/12/1997, Rv. 209801). In ogni caso, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, Rv. 267710). La circostanza, poi, che i giudici di merito abbiano preso atto che una parte della somma originariamente contestata all'imputato sia stata girata su un conto comunque intestato alla S.M.A. s.r.l. non è idonea ad inficiare la valutazione dell'avvenuta distrazione della restante somma, che risulta incassata dall'imputato con assegni a suo favore. 3. Del tutto generico si presenta il terzo motivo di ricorso in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. All'uopo è sufficiente richiamare i principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo .(Sez. 3, 27/01/2012, n. 19639). La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, rv. 248737). Inoltre, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826). 4,11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15.2.2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANDREA VENEGONI che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 5 Num. 19349 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 15/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18.03.2022, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa 1'8.02.2019 dal Tribunale di Benevento, con la quale TI ST - in qualità di amministratore della società S.M.A. s.r.l. , dichiarata fallita in data 23.11.2009 - era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, di cui all'art. 216 R.D. n. 267/1942, per avere sottratto, occultato e/o distrutto i libri contabili e/o le scritture contabili, ovvero per averli tenuti in maniera tale da non rendere possibile al curatore fallimentare la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e per essersi appropriato di denaro della società per euro 12.458,18 ed euro 24839,00. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il TI, con atto a firma dell'avv. Vincenzo Gallo, affidando le proprie censure a tre motivi di ricorso, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, i vizi di motivazione e di violazione di legge, in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 co. 1, n. 2 L. Fall. e in relazione all'omessa derubricazione in bancarotta semplice di cui all'art. 217 co. 2 L. Fall.; invero, la Corte territoriale non ha motivato in merito alla parziale consegna della documentazione contabile da parte dell'imputato, alla precedente cessione di ramo d'azienda , che di fatto ha reso inattiva la società dall'anno 2007 e alle plurime comunicazioni effettuate dal TI, sia al curatore, sia ai precedenti amministratori, elementi indispensabili sotto il profilo della valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo per la configurazione della fattispecie incriminatrice in esame;
inoltre, la Corte territoriale non ha motivato in merito alla ricorrenza del dolo generico, che non può essere desunto dalle modalità della condotta contestata;
2.2. con il secondo motivo, i vizi di motivazione e di violazione di legge, in relazione alla bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216 co. 1, n. 1 L. Fall., in relazione all'omessa derubricazione del reato in bancarotta semplice di cui all'art. 217 co. 1 L.Fall.; invero, illogica risulta essere la valutazione, secondo cui l'imputato sarebbe obbligato a fornire spiegazioni sui beni distratti, pur essendo stata esclusa l'uscita dei beni medesimi dal patrimonio della fallita;
l'evenienza della girocontazione degli assegni su conto della medesima società fallita, riferita dal curatore e non contestata dai giudici di merito, esclude di fatto la necessità di una giustificazione della destinazione delle relative somme e, comunque, l'ammanco non risulta dimostrato;
inoltre, la Corte, territoriale nulla motiva in ordine alla qualifica di amministratore apparente, come emersa dalla relazione del curatore e dalle sue dichiarazioni, rimanendo così carente sotto il profilo della esatta determinazione e qualificazione del TI, quale amministratore di fatto di un'azienda cessata nella sua attività; medesime carenze motivazionali riguardano il percorso logico-argomentativo legato al mancato riconoscimento della paventata derubricazione, in relazione alla ipotizzata "mala gestio", nell'ambito dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 217 co. 1 L.F., 2.3. con il terzo motivo, il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., per avere la Corte territoriale omesso < di motivare in merito a tale diniego, limitandosi ad affrontare i temi quoad poenam solo ed esclusivamente in relazione a quanto già statuito dal primo giudice. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore, dr. Andrea Venegoni, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni dalla L. 176/2020, dell'alt 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, nonché dell'art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5 duodecies della legge di conversione del 30 dicembre 2022 , n. 199 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, concludendo per l'inammissibilità o rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile siccome generico e, comunque, manifestamente infondato. Ed invero, generico si presenta il primo motivo di ricorso circa il vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito alla ricorrenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale anche in relazione all'elemento psicologico. L'imputazione descrive la condotta serbata dall'imputato nel senso dell'aver sottratto, occultato e/o distrutto i libri, o le scritture contabili, ovvero dell'averli tenuti in maniera tale da non rendere possibile al curatore fallimentare la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, affasciando nell'unitaria contestazione entrambe le ipotesi contemplate dall'art. 216, comma primo, n. 2) L.Fall. Sulla base di tale contestazione, fermo restando che, come evidenziato da questa Corte, è ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico- non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (Sez. 5 , n. 8902 del 19/01/2021 Rv. 280572)- spetta, comunque, al giudice di merito dar conto della ricorrenza in concreto della fattispecie ravvisabile. Nel caso in esame i giudici di merito non hanno effettuato una scelta esplicita, dando conto in definitiva della ricorrenza di elementi di entrambe le ipotesi descritte, atteso che hanno messo in risalto come TI ST- divenuto amministratore unico della società S.M.A. s.r.l. dal 6 agosto 2007 sino al fallimento della società in data 23 novembre 2009 -nonostante le richieste del curatore non depositava le scritture contabili obbligatorie relative al periodo della sua amministrazione, rendendo impossibile la ricostruzione della storia economica dell'ente; l'ultimo bilancio recuperato risaliva infatti al 2005 approvato il 16 gennaio 2006, mentre presso la Camera di Commercio di Bergamo era stato rinvenuto un bilancio risalente al 31 dicembre 2006 non approvato dall'assemblea dei soci mentre il registro dei cespiti dei beni ammortizzabili era aggiornato al 2004; l'imputato, invece, consegnava un bilancio risalente al 31 dicembre 2007 non depositato, né approvato, sicché il predetto non solo ometteva di depositare i bilanci relativi agli anni della sua amministrazione sino alla dichiarazione di fallimento ma non faceva neanche pervenire al curatore alcun'altra documentazione obbligatoria idonea a ricostruire la situazione 2 patrimoniale della società. Inoltre, il curatore sulla base della scarna documentazione acquisita riusciva a constatare la disponibilità di denaro della società del quale l'imputato si appropriava. In tale contesto le sentenze di merito -da leggersi congiuntamente siccome costituenti un unicum inscindibile in punto di responsabilità dell'imputato- hanno messo in risalto, come già rilevato, l'assenza di collaborazione da parte dell'imputato con la curatela fallimentare poiché lo stesso non faceva pervenire alcuna documentazione obbligatoria idonea a ricostruire le vicende patrimoniali della S.M.A., impedendo il regolare svolgimento della procedura di liquidazione con l'omissione del deposito dei bilanci e delle altre scritture obbligatoriamente previste per legge. In tale condotta i giudici di merito hanno ravvisato in definitiva precisi indici di tenuta fraudolenta della contabilità non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche sotto il profilo soggettivo. Più volte questa Corte ha evidenziato come in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. "generica", per la sussistenza del dolo dell'amministratore solo formale non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, Rv. 282280). Peraltro, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2 I. fall., il dolo generico, può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659). In ogni caso, anche a voler ritenere che, nella fattispecie, quanto agli ultimi due anni antecedenti al fallimento della società, l'occultamento da parte dell'imputato della contabilità anche in termini di omessa tenuta di essa- per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione dei libri e delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari- comunque, tale fattispecie sarebbe pienamente ravvisabile anche sotto il profilo soggettivo. Invero non merita censure la valutazione dei giudici di merito secondo cui l'ampio periodo in cui tale omessa tenuta è avvenuta, a fronte della tenuta della contabilità negli anni precedenti, risulta essere indice univoco della volontà dell'imputato di non consentire la ricostruzione della reale situazione della società con conseguente pregiudizio per i creditori. 2. Generico e, comunque, manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso in merito alla ricorrenza della fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione pure ascritta all'imputato. I giudici di merito in proposito hanno evidenziato come il curatore, sulla base della scarna documentazione acquisita riusciva, tuttavia a ricostruire una disponibilità di denaro in capo alla società di C 12.458 al 2007, somma questa mai consegnata dal TI alla curatela;
3 inoltre, sulla base delle emergenze di una relazione svolta nell'ambito di un processo civile emergeva anche un ammanco di cassa quantificato in C 24.839 (rispetto all'originaria contestazione di oltre 50.000,00 euro), somma che l'imputato aveva incassato emettendo alcuni assegni a suo favore, mentre la differenza risultava girata su un conto comunque intestato alla S.M.A. s.r.I.. La prova di tali circostanze emergeva dagli assegni bancari emessi dall'ente credito valtellinese acquisiti al fascicolo dibattimentale. In tale contesto, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto integrata la fattispecie in contestazione, facendo applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è sufficiente, nel caso di imprese sociali, qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo, beni ed altre attività in genere, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari, compiuta da chi abbia avuto in concreto l'effettivo potere di gestione della società poi - dichiarata fallita, in quanto tale depauperamento si risolve in un pregiudizio per i creditori della società all'atto del fallimento. (Sez. 5, n. 1458 del 02/12/1997, Rv. 209801). In ogni caso, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, Rv. 267710). La circostanza, poi, che i giudici di merito abbiano preso atto che una parte della somma originariamente contestata all'imputato sia stata girata su un conto comunque intestato alla S.M.A. s.r.l. non è idonea ad inficiare la valutazione dell'avvenuta distrazione della restante somma, che risulta incassata dall'imputato con assegni a suo favore. 3. Del tutto generico si presenta il terzo motivo di ricorso in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. All'uopo è sufficiente richiamare i principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo .(Sez. 3, 27/01/2012, n. 19639). La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, rv. 248737). Inoltre, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826). 4,11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15.2.2023