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Sentenza 30 giugno 2023
Sentenza 30 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/2023, n. 28258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28258 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. PAOLO GASPERONI, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso allegando consulenza tecnica di parte. RITENUTO IN FATTO 1. La pronunzia impugnata è stata deliberata dalla Corte di appello di L'Aquila il 14 marzo 2022 che, in parziale riforma della sentenza di condanna in abbreviato del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara per tre fatti di bancarotta fraudolenta, ha assolto AR NC dalle distrazioni sub A) concernenti erogazioni riscontrate da fatture e dalla bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo B), con conseguente riduzione della pena principale e di quelle accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. A seguito della riforma in appello, NC — quale amministratore ufficiale e poi amministratore di fatto della società "Migliarini store Pescara", dichiarata Penale Sent. Sez. 5 Num. 28258 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 10/05/2023 fallita dal Tribunale di Pescara il 12 febbraio 2015 — è stato riconosciuto responsabile di: bancarotta fraudolenta distrattiva per plurime erogazioni di denaro sine causa a favore di altrettante società (tutte in qualche modo riferibili a NC stesso o alla moglie EL NO) e a favore di NC;
bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla società di cui sopra. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del proprio difensore. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla conferma della condanna per il reato di cui al capo A) (la bancarotta fraudolenta distrattiva). Esordisce il ricorrente precisando che, per le operazioni definite "commerciali", vi era stata assoluzione in appello, sicché le censure sono dirette solo alle operazioni di finanziamento. Si precisa, altresì, nel ricorso che le società coinvolte in queste ultime operazioni facevano parte di un gruppo riconducibile al NC, la cui esistenza era stata ritenuta sia dalla Guardia di Finanza che dal curatore nella sua relazione ex art. 33 legge fall. ed è avvalorata dalla previsione di cui all'art. 2 lett. h) d.lgs 194 del 2019. Ne consegue che l'affermazione della Corte di appello secondo cui tale gruppo non esisteva è del tutto priva di fondamento ed è apodittica. NC aveva, per tutte le società, un ruolo direttivo e amministrativo, diretto o indiretto, del tutto predominante e la valutazione dei vantaggi compensativi andava fatta tenendo conto della realtà di gruppo. La pretesa insussistenza di vantaggi compensativi non è accompagnata — prosegue il ricorso — da un ragionamento che abbia tenuto conto delle allegazioni della difesa, sia attraverso la propria consulenza tecnica sia nell'atto di appello, ed è anch'essa apodittica. Il ricorrente, quindi, affronta la ritenuta insussistenza di "un saldo finale positivo" dell'operazione, che — sostiene — va individuato tenendo conto della logica di gruppo ed attraverso una valutazione prognostica ex ante ed in concreto che si concluda con la concreta e fondata preveclibilità di vantaggi compensativi per la società apparentemente depauperata. Su tale punto vi sarebbe difetto di motivazione. La difesa del ricorrente — si legge altresì nel ricorso — aveva indicato fin da subito quale fosse il vantaggio compensativo, inquadrando i finanziamenti nella realtà di gruppo, ma la Corte territoriale ha negato questa prospettiva, riguardando le operazioni in maniera atomistica, ed ha concluso per un giudizio 2 di "alta verosimiglianza" della finalità depauperativa, che non si attaglia ad una condanna. Segue un'indicazione dei singoli vantaggi compensativi: l'autofinanziamento ha garantito, nelle intenzioni dell'imprenditore, la sopravvivenza del gruppo e della fallita in quella determinata realtà storica perché la "Migliarini store Pescara" dipendeva dalle altre società del gruppo, che ne gestivano i servizi amministrativi, di sviluppo e ricerca di mercato, manutenzione a acquisizione punti vendita e che erogavano servizi finanziari. Tanto è vero che vi era tale interdipendenza che, una volta fallita la prima società del gruppo, sono fallite tutte le altre;
in ordine ai quattro finanziamenti a favore di Climag Grandi lavori s.r.I., la difesa ha dimostrato che essi erano finalizzati all'acquisto della sede della società Penserini, presso la quale era collocata anche la sede della fallita;
il finanziamento a favore di Impresa edile AL s.r.l. era stato erogato per salvare detta società — ed il suo know how e le sue maestranze specializzate — che si occupava dell'allestimento e della manutenzione dei punti vendita;
i due finanziamenti a Ida s.r.I., come documentato dalla difesa, sono in corso di restituzione;
i tre finanziamenti a favore di AS AC s.r.l. erano giustificati da un'operazione di acquisizione di detta società nell'interesse della fallita, realizzata attraverso la società finanziaria del gruppo Corinvest s.r.I.; l'affermazione dell'amministratore di AS AC — di non avere avuto rapporti con la fallita — si riferisce al momento antecedente all'acquisizione della stessa;
i due finanziamenti elargiti a Acron s.r.l. costituivano un'immissione di liquidità della società capogruppo;
quanto ai compensi erogati a favore di NC, per due di essi la difesa aveva allegato delibera sociale che li autorizzava nella misura di 150.000 euro. Complessivamente l'imputato aveva ricevuto 134.000 euro (anche se nel capo di imputazione è scritto 137.350). Il ricorrente infine sottolinea che la Corte di appello ha erroneamente valorizzato in malam partem il passaggio di somme dalle società Impresa Edil AL e Ida alla moglie dell'imputato, EL NO, ancorché dette erogazioni appartenessero a realtà societarie sconosciute e il curatore della prima non avesse rilevato profili di illegittimità. 3 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla bancarotta fraudollenta documentale di cui al capo C). Sostiene il ricorrente che, benché la Corte di merito abbia circoscritto il novero dei documenti che egli è accusato di non aver consegnato, le conclusioni cui è giunta sono comunque erronee. In primo luogo, i Giudici di appello non hanno considerato che i documenti che si assumono non consegnati sono stati, invece, posti nella disponibilità della curatela, come si legge nella consulenza tecnica della difesa. Il ricorrente allora — limitando l'attenzione ai libri contabili a cui la Corte territoriale ha circoscritto la responsabilità — riporta quanto sostenuto nel gravame di merito, vale a dire che: - il libro inventari 2011 era stato acquisito dalla Guardia di Finanza (acquisendolo direttamente dalla tenutaria della scritture contabili SEAM), . il libro inventari 2013 si trovava all'interno degli uffici della fallita, le cui chiavi erano state consegnate al curatore il 12 marzo 2015, il quale, tuttavia, non vi si era mai recato, ma aveva incaricato una società di trasporto di consegnargli i documenti. Inoltre il curatore non aveva né effettuato l'inventario né aveva inviato richieste di riscontro all'imputato. - Il libro inventari del 2015 non poteva essere consegnato in quanto il fallimento è avvenuto il 12 febbraio 2015, quando non erano maturati i termini di cui all'art. 2217 cod. civ. (come era per il libro inventari 2014, per cui era stata contraddittoriamente esclusa la responsabilità dell'imputato). - Per la corrispondenza commerciale costituita dalle fatture relative agli anni 2011-2013, i contratti commerciali, gli estratti conto e i cedolini paga, il ricorrente trascrive un passaggio della consulenza di parte, in cui si sostiene che il curatore, ancorché informato dall'amministratore, non si era recato presso lo studio di due professionisti che detenevano la documentazione relativa ai dipendenti e quella fiscale. Né aveva verificato che, nell'ufficio della fallita, di cui gli erano state consegnate le chiavi il 12 marzo 2015, vi fossero le fatture e i documenti contabili. La Corte di appello ha ritenuto erroneamente che l'obbligo di consegna di cui all'art. 86 legge fall. debba intendersi come consegna fisica e materiale, mentre in realtà si tratta di "messa a disposizione". Un secondo aspetto su cui il ricorrente si concentra è quello della mancanza di motivazione quanto al requisito dell'impossibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari a cui la Corte di appello — come il Giudice di prime cure — non aveva dedicato alcuna argomentazione. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ancorché, nell'atto di appello, fossero stati indicati diversi parametri positivi, del tutto 4 ignorati dai Giudici di appello, che hanno giustificato il diniego con mere frasi di stile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è solo parzialmente fondato, sicché si impone l'annullamento della sentenza impugnata quanto alla bancarotta fraudolenta documentale e l'inammissibilità dell'impugnativa nel resto. 1. Quanto al primo motivo di ricorso — quello che concerne la bancarotta fraudolenta distrattiva — il ricorso è inammissibile. 1.1. Poiché l'impugnativa fonda sul tema dei vantaggi compensativi, il Collegio ricorda che — secondo gli insegnamenti di questa Corte — laddove venga agitato, a discolpa di attività depauperative, l'argomento suddetto è, in primo luogo, onere di chi ne sostenga l'esistenza dimostrare che la condotta si inserisce nell'ambito di una realtà di gruppo;
ciò non è, tuttavia, sufficiente, giacché, per escludere la natura distrattiva di un'operazione tra società appartenenti ad un gruppo, non basta allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene. In altri termini, deve essere allegata dall'imputato, a fronte della natura oggettivamente distrattiva dell'operazione, l'esistenza di uno specifico vantaggio derivante dall'atto di disposizione patrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo ma altresì produttivo per la fallita di benefici, sia pure indiretti, i quali si rivelino concretamente idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione stessa che derivino anche in favore della fallita (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545; Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini e altri, Rv. 273635; Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, P.G. e altro in proc. Coatti e altri, Rv. 268675; Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, dep. 2016, Rv. 271149, Moroni e altri;
Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, Cecchi Gori, Rv. 253031; Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv. 251536). Sotto il profilo soggettivo, in capo all'autore del fatto deve sussistere la ragionevole previsione che la condotta non avrà la capacità di incidere sulle ragioni dei creditori della società depauperata (Sez. 5 Bellemans, cit.). Muovendo da questa cornice teorica, si osserva, in primo luogo, che il ricorrente, al di là della pretesa esistenza del gruppo, afferma apoditticamente 5 l'esistenza di vantaggi compensativi, ma poi non chiarisce quale sia, in concreto, il saldo positivo dell'operazione per la "Migliarini store Pescara". Le indicazioni fornite società per società, infatti, attengono a vantaggi del tutto privi di concretezza economica e legati a mere prospettive di presunte e vaghe utilità indirette rinvenibili per la fallita. Peraltro, la direttrice critica del ricorrente trascura una premessa essenziale che la Corte di merito ha posto a base del giudizio di fraudolenza delle operazioni, vale a dire che i finanziamenti si collocavano in anni in cui erano evidenti le difficoltà finanziarie della fallita (tanto che, nel 2013 - 2014 la società aveva operato a capitale sociale azzerato), il che le colloca in una prospettiva di stridente estraneità rispetto a qualsiasi logica imprenditoriale. Va, poi, ulteriormente osservato, a riprova dell'irrilevan2:a a discarico delle argomentazioni agitate dal ricorrente, che: - quanto alla Ida, è lo stesso ricorrente che nulla osserva in punto di vantaggi compensativi, salvo la circostanza che il finanziamento è in corso di restituzione, il che non ha alcun rilievo scagionante;
- la pretesa neutralità dei passaggi di somme tra la Ida e la Impresa Edile Valmonte a favore della moglie dell'imputato non tiene conto che la Corte distrettuale ha ricollegato tali passaggi alle somme che erano precedentemente pervenute dalla fallita alle predette società, evidenziando un filo rosso che univa le operazioni e che riconduce il flusso di denaro ad un soggetto molto vicino all'imputato e le rende, quindi, fortemente anomale. - ancora, sempre quanto alla Ida, la sentenza impugnata annota una circostanza che il ricorso non prova neanche a contestare, vale a dire che il finanziamento era tanto più anomalo se si tiene conto che la Ida, al 2012, era già in debito con la "Migliarini store Pescara" per 120.000 euro. - La pretesa riferibilità delle dichiarazioni del legale rappresentante della AS AC s.r.l. — che aveva affermato di non avere mai avuto rapporti economici e commerciali con la "Migliarini store Pescara" -- ad un momento diverso da quello in cui si stava concretando l'acquisizione della società da parte della fallita è un'affermazione in fatto. Quanto ad altre operazioni, il ricorrente o non ne parla affatto oppure mira ad una lettura alternativa e soggettivamente orientata del compendio probatorio. 1.2. Venendo ai presunti compensi come amministratore percepiti da NC, il ricorso non si confronta con due affermazioni della Corte territoriale, che rendono bene l'idea della fraudolenza dei relativi prelievi. Da una parte, la circostanza che il prelievo per euro 43.304 era privo di giustificazione e, quanto alla restante somma di euro 96.050, che, ancorché tale compenso fosse stato deliberato, esso era del tutto sproporzionato sia rispetto al 6 periodo di tempo a cui si riferiva (i mesi che vanno da metà marzo ai primi di settembre 2014), sia rispetto al compenso — 6000 eurc — corrisposto al precedente amministratore unico. La Corte di merito, quindi, ha fatto leva su un parametro, quello della non congruità della somma corrisposta all'imputato quale compenso come amministratore della società, a prescindere dalla circostanza che tale compenso fosse stato deliberato, che va ritenuto condizione essenziale onde reputare:rizt distrattivo il prelievo della somma. A riprova di questa riflessione, va rilevato come la giuris,Drudenza di questa Corte in tema di distinguo tra bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta preferenziale circa il compenso dell'amministratore (tema, peraltro, non agitato dal ricorrente), ha individuato sempre, come presupposto per ritenere che il credito fosse dovuto e, quindi, per accedere alla fattispecie meno grave, che la somma corrisposta fosse congrua rispetto al lavoro svolto (Sez. 5, n. 32378 del 12/04/2018, Fagiolo, Rv. 273576; Sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015, Fenili, Rv. 266311; Sez. 5, n. 21570 del 16/04/2010, Di Carlo, Rv. 247964; Sez. 5, n. 48280 del 10/11/2004, Andreotti, Rv. 230513). 2. Il ricorso è, invece, fondato, quando affronta le argomentazioni adoperate dalla Corte di merito per respingere il motivo di ricorso relativo alla bancarotta fraudolenta documentale. La sentenza impugnata, infatti, benché abbia circoscritta la responsabilità per l'omessa consegna solo ad alcune delle scritture, si è affidata, quanto ad alcune delle altre, ad osservazioni lapidarie, che non soddisfano il dovere argomentativo che grava sul Giudice di appello. Una premessa, tuttavia, si impone, al fine di circoscrivere /?f la censura del Collegio rispetto alla motivazione spesa. Non si ritiene censurabile, infatti, quel tratto della motivazione che concerne il dovere dell'imprenditore fallito di "consegnare" le scritture al curatore una volta appreso della sentenza dichiarativa di fallimento. In questo senso, va osservato che l'art. 86 legge fall. prescrive che «Devono essere consegnate al curatore [ .1 le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria». La disposizione utilizza un verbo, "consegnare", che rimanda direttamente ad un'attività di materiale affidamento delle scritture al curatore, che è anche nella logica tendenziale del sistema, che prevede un onere di diligenza dell'imprenditore fallito per agevolare le operazioni concorsuali. Al dovere di "consegna", dunque, non può sostituirsi la mera indicazione del luogo ove le scritture sono conservate ovvero del nominativo dei professionisti che hanno in carico la documentazione, 7 in quanto deve essere il fallito, in una interlocuzione fattiva con il curatore, ad assicurargli materialmente la disponibilità della documentazione contabile e di quant'altro sia necessario per lo svolgimento delle attività concorsuali. Ciò posto, la censura coglie tuttavia nei segno per alcune scritture, rispetto alle quali il ricorrente ha lamentato l'inesigibilità dell'obbligo di consegna con specifiche doglianze contenute nell'atto di appello, che sono, tuttavia, rimaste inascoltate. Ci si riferisce all'impossibilità di deposito del libro inventari 2015 giacché il fallimento è stato dichiarato il 12 febbraio 2015 e l'art. 221.7, comma 3, cod. civ., prevede che «L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette», termine che l'appellante aveva indicato come non spirato al momento della dichiarazione di fallimento. Un'altra falla motivazionale si coglie rispetto al motivo di appello che aveva segnalato che il libro inventari 2012 era stato acquisito dalla Guardia di Finanza. Si tratta di lacune che hanno un'incidenza sulla tenuta della sentenza impugnata ancorché riguardino singoli aspetti della conferma della sentenza di prime cure per la bancarotta fraudolenta documentale, nella misura in cui l'eventuale ridimensionamento della responsabilità per deCo reato potrebbe condurre ad un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio. 3. La sentenza impugnata, dunque, assorbito il terzo motivo di ricorso sulle circostanze attenuanti generiche, va annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia affinché affronti i temi pretermessi„ mentre, per il resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 10/5/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. PAOLO GASPERONI, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso allegando consulenza tecnica di parte. RITENUTO IN FATTO 1. La pronunzia impugnata è stata deliberata dalla Corte di appello di L'Aquila il 14 marzo 2022 che, in parziale riforma della sentenza di condanna in abbreviato del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara per tre fatti di bancarotta fraudolenta, ha assolto AR NC dalle distrazioni sub A) concernenti erogazioni riscontrate da fatture e dalla bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo B), con conseguente riduzione della pena principale e di quelle accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. A seguito della riforma in appello, NC — quale amministratore ufficiale e poi amministratore di fatto della società "Migliarini store Pescara", dichiarata Penale Sent. Sez. 5 Num. 28258 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 10/05/2023 fallita dal Tribunale di Pescara il 12 febbraio 2015 — è stato riconosciuto responsabile di: bancarotta fraudolenta distrattiva per plurime erogazioni di denaro sine causa a favore di altrettante società (tutte in qualche modo riferibili a NC stesso o alla moglie EL NO) e a favore di NC;
bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla società di cui sopra. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del proprio difensore. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla conferma della condanna per il reato di cui al capo A) (la bancarotta fraudolenta distrattiva). Esordisce il ricorrente precisando che, per le operazioni definite "commerciali", vi era stata assoluzione in appello, sicché le censure sono dirette solo alle operazioni di finanziamento. Si precisa, altresì, nel ricorso che le società coinvolte in queste ultime operazioni facevano parte di un gruppo riconducibile al NC, la cui esistenza era stata ritenuta sia dalla Guardia di Finanza che dal curatore nella sua relazione ex art. 33 legge fall. ed è avvalorata dalla previsione di cui all'art. 2 lett. h) d.lgs 194 del 2019. Ne consegue che l'affermazione della Corte di appello secondo cui tale gruppo non esisteva è del tutto priva di fondamento ed è apodittica. NC aveva, per tutte le società, un ruolo direttivo e amministrativo, diretto o indiretto, del tutto predominante e la valutazione dei vantaggi compensativi andava fatta tenendo conto della realtà di gruppo. La pretesa insussistenza di vantaggi compensativi non è accompagnata — prosegue il ricorso — da un ragionamento che abbia tenuto conto delle allegazioni della difesa, sia attraverso la propria consulenza tecnica sia nell'atto di appello, ed è anch'essa apodittica. Il ricorrente, quindi, affronta la ritenuta insussistenza di "un saldo finale positivo" dell'operazione, che — sostiene — va individuato tenendo conto della logica di gruppo ed attraverso una valutazione prognostica ex ante ed in concreto che si concluda con la concreta e fondata preveclibilità di vantaggi compensativi per la società apparentemente depauperata. Su tale punto vi sarebbe difetto di motivazione. La difesa del ricorrente — si legge altresì nel ricorso — aveva indicato fin da subito quale fosse il vantaggio compensativo, inquadrando i finanziamenti nella realtà di gruppo, ma la Corte territoriale ha negato questa prospettiva, riguardando le operazioni in maniera atomistica, ed ha concluso per un giudizio 2 di "alta verosimiglianza" della finalità depauperativa, che non si attaglia ad una condanna. Segue un'indicazione dei singoli vantaggi compensativi: l'autofinanziamento ha garantito, nelle intenzioni dell'imprenditore, la sopravvivenza del gruppo e della fallita in quella determinata realtà storica perché la "Migliarini store Pescara" dipendeva dalle altre società del gruppo, che ne gestivano i servizi amministrativi, di sviluppo e ricerca di mercato, manutenzione a acquisizione punti vendita e che erogavano servizi finanziari. Tanto è vero che vi era tale interdipendenza che, una volta fallita la prima società del gruppo, sono fallite tutte le altre;
in ordine ai quattro finanziamenti a favore di Climag Grandi lavori s.r.I., la difesa ha dimostrato che essi erano finalizzati all'acquisto della sede della società Penserini, presso la quale era collocata anche la sede della fallita;
il finanziamento a favore di Impresa edile AL s.r.l. era stato erogato per salvare detta società — ed il suo know how e le sue maestranze specializzate — che si occupava dell'allestimento e della manutenzione dei punti vendita;
i due finanziamenti a Ida s.r.I., come documentato dalla difesa, sono in corso di restituzione;
i tre finanziamenti a favore di AS AC s.r.l. erano giustificati da un'operazione di acquisizione di detta società nell'interesse della fallita, realizzata attraverso la società finanziaria del gruppo Corinvest s.r.I.; l'affermazione dell'amministratore di AS AC — di non avere avuto rapporti con la fallita — si riferisce al momento antecedente all'acquisizione della stessa;
i due finanziamenti elargiti a Acron s.r.l. costituivano un'immissione di liquidità della società capogruppo;
quanto ai compensi erogati a favore di NC, per due di essi la difesa aveva allegato delibera sociale che li autorizzava nella misura di 150.000 euro. Complessivamente l'imputato aveva ricevuto 134.000 euro (anche se nel capo di imputazione è scritto 137.350). Il ricorrente infine sottolinea che la Corte di appello ha erroneamente valorizzato in malam partem il passaggio di somme dalle società Impresa Edil AL e Ida alla moglie dell'imputato, EL NO, ancorché dette erogazioni appartenessero a realtà societarie sconosciute e il curatore della prima non avesse rilevato profili di illegittimità. 3 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla bancarotta fraudollenta documentale di cui al capo C). Sostiene il ricorrente che, benché la Corte di merito abbia circoscritto il novero dei documenti che egli è accusato di non aver consegnato, le conclusioni cui è giunta sono comunque erronee. In primo luogo, i Giudici di appello non hanno considerato che i documenti che si assumono non consegnati sono stati, invece, posti nella disponibilità della curatela, come si legge nella consulenza tecnica della difesa. Il ricorrente allora — limitando l'attenzione ai libri contabili a cui la Corte territoriale ha circoscritto la responsabilità — riporta quanto sostenuto nel gravame di merito, vale a dire che: - il libro inventari 2011 era stato acquisito dalla Guardia di Finanza (acquisendolo direttamente dalla tenutaria della scritture contabili SEAM), . il libro inventari 2013 si trovava all'interno degli uffici della fallita, le cui chiavi erano state consegnate al curatore il 12 marzo 2015, il quale, tuttavia, non vi si era mai recato, ma aveva incaricato una società di trasporto di consegnargli i documenti. Inoltre il curatore non aveva né effettuato l'inventario né aveva inviato richieste di riscontro all'imputato. - Il libro inventari del 2015 non poteva essere consegnato in quanto il fallimento è avvenuto il 12 febbraio 2015, quando non erano maturati i termini di cui all'art. 2217 cod. civ. (come era per il libro inventari 2014, per cui era stata contraddittoriamente esclusa la responsabilità dell'imputato). - Per la corrispondenza commerciale costituita dalle fatture relative agli anni 2011-2013, i contratti commerciali, gli estratti conto e i cedolini paga, il ricorrente trascrive un passaggio della consulenza di parte, in cui si sostiene che il curatore, ancorché informato dall'amministratore, non si era recato presso lo studio di due professionisti che detenevano la documentazione relativa ai dipendenti e quella fiscale. Né aveva verificato che, nell'ufficio della fallita, di cui gli erano state consegnate le chiavi il 12 marzo 2015, vi fossero le fatture e i documenti contabili. La Corte di appello ha ritenuto erroneamente che l'obbligo di consegna di cui all'art. 86 legge fall. debba intendersi come consegna fisica e materiale, mentre in realtà si tratta di "messa a disposizione". Un secondo aspetto su cui il ricorrente si concentra è quello della mancanza di motivazione quanto al requisito dell'impossibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari a cui la Corte di appello — come il Giudice di prime cure — non aveva dedicato alcuna argomentazione. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ancorché, nell'atto di appello, fossero stati indicati diversi parametri positivi, del tutto 4 ignorati dai Giudici di appello, che hanno giustificato il diniego con mere frasi di stile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è solo parzialmente fondato, sicché si impone l'annullamento della sentenza impugnata quanto alla bancarotta fraudolenta documentale e l'inammissibilità dell'impugnativa nel resto. 1. Quanto al primo motivo di ricorso — quello che concerne la bancarotta fraudolenta distrattiva — il ricorso è inammissibile. 1.1. Poiché l'impugnativa fonda sul tema dei vantaggi compensativi, il Collegio ricorda che — secondo gli insegnamenti di questa Corte — laddove venga agitato, a discolpa di attività depauperative, l'argomento suddetto è, in primo luogo, onere di chi ne sostenga l'esistenza dimostrare che la condotta si inserisce nell'ambito di una realtà di gruppo;
ciò non è, tuttavia, sufficiente, giacché, per escludere la natura distrattiva di un'operazione tra società appartenenti ad un gruppo, non basta allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene. In altri termini, deve essere allegata dall'imputato, a fronte della natura oggettivamente distrattiva dell'operazione, l'esistenza di uno specifico vantaggio derivante dall'atto di disposizione patrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo ma altresì produttivo per la fallita di benefici, sia pure indiretti, i quali si rivelino concretamente idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione stessa che derivino anche in favore della fallita (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545; Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini e altri, Rv. 273635; Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, P.G. e altro in proc. Coatti e altri, Rv. 268675; Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, dep. 2016, Rv. 271149, Moroni e altri;
Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, Cecchi Gori, Rv. 253031; Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv. 251536). Sotto il profilo soggettivo, in capo all'autore del fatto deve sussistere la ragionevole previsione che la condotta non avrà la capacità di incidere sulle ragioni dei creditori della società depauperata (Sez. 5 Bellemans, cit.). Muovendo da questa cornice teorica, si osserva, in primo luogo, che il ricorrente, al di là della pretesa esistenza del gruppo, afferma apoditticamente 5 l'esistenza di vantaggi compensativi, ma poi non chiarisce quale sia, in concreto, il saldo positivo dell'operazione per la "Migliarini store Pescara". Le indicazioni fornite società per società, infatti, attengono a vantaggi del tutto privi di concretezza economica e legati a mere prospettive di presunte e vaghe utilità indirette rinvenibili per la fallita. Peraltro, la direttrice critica del ricorrente trascura una premessa essenziale che la Corte di merito ha posto a base del giudizio di fraudolenza delle operazioni, vale a dire che i finanziamenti si collocavano in anni in cui erano evidenti le difficoltà finanziarie della fallita (tanto che, nel 2013 - 2014 la società aveva operato a capitale sociale azzerato), il che le colloca in una prospettiva di stridente estraneità rispetto a qualsiasi logica imprenditoriale. Va, poi, ulteriormente osservato, a riprova dell'irrilevan2:a a discarico delle argomentazioni agitate dal ricorrente, che: - quanto alla Ida, è lo stesso ricorrente che nulla osserva in punto di vantaggi compensativi, salvo la circostanza che il finanziamento è in corso di restituzione, il che non ha alcun rilievo scagionante;
- la pretesa neutralità dei passaggi di somme tra la Ida e la Impresa Edile Valmonte a favore della moglie dell'imputato non tiene conto che la Corte distrettuale ha ricollegato tali passaggi alle somme che erano precedentemente pervenute dalla fallita alle predette società, evidenziando un filo rosso che univa le operazioni e che riconduce il flusso di denaro ad un soggetto molto vicino all'imputato e le rende, quindi, fortemente anomale. - ancora, sempre quanto alla Ida, la sentenza impugnata annota una circostanza che il ricorso non prova neanche a contestare, vale a dire che il finanziamento era tanto più anomalo se si tiene conto che la Ida, al 2012, era già in debito con la "Migliarini store Pescara" per 120.000 euro. - La pretesa riferibilità delle dichiarazioni del legale rappresentante della AS AC s.r.l. — che aveva affermato di non avere mai avuto rapporti economici e commerciali con la "Migliarini store Pescara" -- ad un momento diverso da quello in cui si stava concretando l'acquisizione della società da parte della fallita è un'affermazione in fatto. Quanto ad altre operazioni, il ricorrente o non ne parla affatto oppure mira ad una lettura alternativa e soggettivamente orientata del compendio probatorio. 1.2. Venendo ai presunti compensi come amministratore percepiti da NC, il ricorso non si confronta con due affermazioni della Corte territoriale, che rendono bene l'idea della fraudolenza dei relativi prelievi. Da una parte, la circostanza che il prelievo per euro 43.304 era privo di giustificazione e, quanto alla restante somma di euro 96.050, che, ancorché tale compenso fosse stato deliberato, esso era del tutto sproporzionato sia rispetto al 6 periodo di tempo a cui si riferiva (i mesi che vanno da metà marzo ai primi di settembre 2014), sia rispetto al compenso — 6000 eurc — corrisposto al precedente amministratore unico. La Corte di merito, quindi, ha fatto leva su un parametro, quello della non congruità della somma corrisposta all'imputato quale compenso come amministratore della società, a prescindere dalla circostanza che tale compenso fosse stato deliberato, che va ritenuto condizione essenziale onde reputare:rizt distrattivo il prelievo della somma. A riprova di questa riflessione, va rilevato come la giuris,Drudenza di questa Corte in tema di distinguo tra bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta preferenziale circa il compenso dell'amministratore (tema, peraltro, non agitato dal ricorrente), ha individuato sempre, come presupposto per ritenere che il credito fosse dovuto e, quindi, per accedere alla fattispecie meno grave, che la somma corrisposta fosse congrua rispetto al lavoro svolto (Sez. 5, n. 32378 del 12/04/2018, Fagiolo, Rv. 273576; Sez. 5, n. 48017 del 10/07/2015, Fenili, Rv. 266311; Sez. 5, n. 21570 del 16/04/2010, Di Carlo, Rv. 247964; Sez. 5, n. 48280 del 10/11/2004, Andreotti, Rv. 230513). 2. Il ricorso è, invece, fondato, quando affronta le argomentazioni adoperate dalla Corte di merito per respingere il motivo di ricorso relativo alla bancarotta fraudolenta documentale. La sentenza impugnata, infatti, benché abbia circoscritta la responsabilità per l'omessa consegna solo ad alcune delle scritture, si è affidata, quanto ad alcune delle altre, ad osservazioni lapidarie, che non soddisfano il dovere argomentativo che grava sul Giudice di appello. Una premessa, tuttavia, si impone, al fine di circoscrivere /?f la censura del Collegio rispetto alla motivazione spesa. Non si ritiene censurabile, infatti, quel tratto della motivazione che concerne il dovere dell'imprenditore fallito di "consegnare" le scritture al curatore una volta appreso della sentenza dichiarativa di fallimento. In questo senso, va osservato che l'art. 86 legge fall. prescrive che «Devono essere consegnate al curatore [ .1 le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria». La disposizione utilizza un verbo, "consegnare", che rimanda direttamente ad un'attività di materiale affidamento delle scritture al curatore, che è anche nella logica tendenziale del sistema, che prevede un onere di diligenza dell'imprenditore fallito per agevolare le operazioni concorsuali. Al dovere di "consegna", dunque, non può sostituirsi la mera indicazione del luogo ove le scritture sono conservate ovvero del nominativo dei professionisti che hanno in carico la documentazione, 7 in quanto deve essere il fallito, in una interlocuzione fattiva con il curatore, ad assicurargli materialmente la disponibilità della documentazione contabile e di quant'altro sia necessario per lo svolgimento delle attività concorsuali. Ciò posto, la censura coglie tuttavia nei segno per alcune scritture, rispetto alle quali il ricorrente ha lamentato l'inesigibilità dell'obbligo di consegna con specifiche doglianze contenute nell'atto di appello, che sono, tuttavia, rimaste inascoltate. Ci si riferisce all'impossibilità di deposito del libro inventari 2015 giacché il fallimento è stato dichiarato il 12 febbraio 2015 e l'art. 221.7, comma 3, cod. civ., prevede che «L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette», termine che l'appellante aveva indicato come non spirato al momento della dichiarazione di fallimento. Un'altra falla motivazionale si coglie rispetto al motivo di appello che aveva segnalato che il libro inventari 2012 era stato acquisito dalla Guardia di Finanza. Si tratta di lacune che hanno un'incidenza sulla tenuta della sentenza impugnata ancorché riguardino singoli aspetti della conferma della sentenza di prime cure per la bancarotta fraudolenta documentale, nella misura in cui l'eventuale ridimensionamento della responsabilità per deCo reato potrebbe condurre ad un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio. 3. La sentenza impugnata, dunque, assorbito il terzo motivo di ricorso sulle circostanze attenuanti generiche, va annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia affinché affronti i temi pretermessi„ mentre, per il resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 10/5/2023.